CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8768/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e d ifende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della Puglian. 164/2019 depositata i l 22/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con la sentenza n. 164/2019 depositata in data 22/01/2019, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 3145/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva riunito e, successivamente, accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] contro due avvisi di accertamento relativi alle riprese in materia di IRPEF, IVA, IRAP, IRES per l’anno 2010, con i quali l’Agenzia aveva recuperato a tassazione la differenza di euro 37.000,00. 2. La CTR ha accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria, ritenendo che nel caso di specie i contribuenti non avessero assolto la prova in relazione ai requisiti previsti dall’art. 109 t.u.i.r. Il giudice di seconde cure, in particolare, ha ritenuto priva di coerenza economica la somma di Euro 50.000 indicata nel preventivo del 05/03/2010, quale corrispettivo del servizio reso da [OSCURATO:PERSONA] RM, consistito in una dedicata e precisa attività di trasferimento, deposito e archiviazione di beni e documenti allocati un immobile di 33 mq. 2.1. Ha evidenziato che in merito alle prestazioni indicate nel contratto di servizio sottoscritto dalle parti appellate in data 05/03/2010 (il trasferimento, previo deposito e custodia, di arredi, documenti e materiale di studio) non era dimostrata la reale entità e consistenza e, quindi, il presunto ingente valore mobiliare. A fronte delle analitiche contestazioni dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti non hanno fornito elementi utili a giustificare l’onerosità della prestazione, omettendo di specificare sia nello scarno contratto, sia in giudizio, l’esatto numero di giorni e di ore dedicato al completamento dellaprestazione, il costo del materiale d’imballo, il numero di persone addette al completamento del trasloco e alla dedicata operazione di catalogazione delle riviste, i tipi di mezzi di trasporto utilizzati e i relativi costie gli importi dovuti per il permesso di occupazione del suolo pubblico. Ad avviso della CTR sono inconcludenti anche le motivazioni indicate nelle otto fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., le quali - senza specificare la natura, qualità e quantità dei singoli beni, in conformità a quanto previsto nell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 – si limitano a riportare, con piccole varianti, la stessa identica descrizione presente nella fattura n. 6, a sua volta generica e priva di elementi idonei a comprendere i criteri di determinazione del prezzo. Inoltre, la società [OSCURATO:PERSONA] RM, nel periodo delle operazioni di trasloco – da giugno ad agosto – non disponeva neppure del personale necessario per far fronte alle gravose attività descritte (imballaggio, facchinaggio, smontaggio mobili, archiviazione ecc…), ad eccezione di un'unica dipendente. La società [OSCURATO:PERSONA] RM non ha mai depositato i bilanci presso l’ufficio del registro delle imprese, omettendo, nel corso dell’accesso eseguito dall’Ufficio, di esibire la documentazione idonea a comprendere l’entità della prestazione in esame, come ad es. le schede contabili, fatture acquisto 2010, libro giornale 2010, bilancio 2010 ecc … Tali elementi rilevano non solo in relazione alla congruità degli importi, ma anche in merito al giudizio di inerenza. La deducibilità va esclusa in applicazione del principio secondo cui l’antieconomicità dell’operazione è di per sé indice della mancanza di inerenza. 2.1. Con riferimento alla censura relativa alla violazione, in danno di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, la CTR ha rilevato che l’accesso è stato effettuato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi della legge n. 4 del 1929, al fine di verificare una violazione imputabile a un altro soggetto. Come si legge nel processo verbale l’accesso è avvenuto al fine di acquisire dati e notizie e la relativa documentazione in merito al contribuente [OSCURATO:PERSONA]: tale ragione esclude un pregiudizio diretto in capo alla società connesso all’accesso, conil conseguente difetto di interesse alla proposizione della censura. Infine, il rilievo risulta superato dall’ampio contraddittorio endoprocedimentale che ha connotato il caso in esame, non essendovi prova del fatto che, in carenza della paventata violazione, la società avrebbe potuto fornire dati ulteriori rispetto a quelli prodotti, tali da portare a un diverso risultato procedimentale. 3. Contro la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Questa Corte, con ordinanza n. 13917/2025 del 26/05/2025 - rilevata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio d’appello definito con la sentenza impugnata nel presente giudizio – ha rinviato la causa a nuovo ruolo. 5.1. Il ricorrente ha depositato l’atto di integrazione del contraddittorio notificato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e ha successivamente depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente nessun rilievo va ascritto al provvedimento di archiviazione del procedimento penale nei confronti del ricorrente preso dal Gip presso il Tribunale di Bari il 5 marzo 2025, fatto valere con la memoria, posto che un tale provvedimento, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (tra varie, Cass.04/08/2020, n. 16649). 2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. – Vizio di ultrapetizione della pronuncia rispetto all’oggetto del giudizio. 2.1. Il ricorrente rileva che la CTR, pronunciandosi sull’asserita violazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., ha accolto l’appello sulla base di una contestazione completamente differente rispetto a quella inizialmente mossa dall’ufficio con l’avviso di accertamento. La contestazione originaria riguardava la deducibilità delle otto fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., poiché relative a operazioni effettivamente poste in essere, ma palesemente sovrafatturate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 74 del 2000. In sostanza, la contestazione riguardava un’operazione realizzata, ma a un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalla fattura. Tuttavia, proprio con il motivo di gravame rubricato come «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.u.i.r., in tema di deducibilità dei costi e dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c.» l’Agenzia delle Entrate ha surrettiziamente tentato di dilatare il petitume la causa petendi, spostando l’accusa dalla fittizietà parziale dei costi, in quanto asseritamente superiori a quelli effettivamente sostenuti, al requisito dell’inerenza, come da pag. 11 dell’atto di appello. 2.2. Il motivo è infondato: come risulta dall’esposizione del controricorso (v. pag. 10) l’amministrazione finanziaria aveva proposto una censura incentrata sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. Di conseguenza, la pronuncia del giudice di seconde cure in ordine alle censure relative al difetto di inerenza e di determinabilità dei costi articolate dalla parte appellante non integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dato che la CTR ha risposto a un motivo di appello espressamente proposto dall’amministrazione finanziaria. L’eventuale novità della questione proposta in appello per la prima volta avrebbe dovuto essere, pertanto, veicolata attraverso la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5160). In ogni caso, il difetto di inerenza del costo è meramente conseguenziale al carattere oggettivamente inesistente dell’operazione riconducibile alla sovrafatturazione. 3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata l’illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 19 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 53, 54 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986 – Violazione del principio dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti. 3.1. Con tale motivo ilricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti, ritenendo non dimostrata la pretesa legittimità e regolarità fiscale dell’operazione contestata. Alla luce dei rilievi mossi con l’atto impositivo il contribuente era chiamato a superare la contestazione relativa alla sovrafatturazione e non quella relativa al diverso e inconferente addebito in merito al difetto di inerenza. 3.2. La parte ricorrente ha poi rilevato che, contrariamente a quanto avviene qualora sia negata la deducibilità di un costo per difetto di inerenza, nell’ipotesi in cui sia contestata l’oggettiva inesistenza dell’operazione, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, spetta all’amministrazione finanziaria dare la prova della falsità. Peraltro, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento l’amministrazione finanziaria deve dare la prova dei fatti costitutivi e, solo dopo aver assolto a tale prov a , il contribuente è tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa erariale. 3.3. Il motivo è infondato, dal momento che, in ogni caso, la censura relativa alla sovrafatturazione comporta, comunque, che sia il contribuente a dover dimostrare la liceità fiscale dell’operazione posta in essere, con la conseguenza che non sono stati violati i criteri di ripartizione dell’onere della prova scolpiti nell’art. 2697 c.c. Secondo questa Corte (Cass. 18/05/2007, n. 11599), infatti, nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea (nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale, avendo l'amministrazione contestato ad una società il noleggio di beni a canone superiore al prezzo di acquisto dei beni stessi, aveva ritenuto non provata la sovrafatturazione dei costi di noleggio, sulla base della mera corrispondenza delle fatture - peraltro riconosciute false dal giudizio penale -alle somme annotate in bilancio). Nella sentenza impugnata si legge: « … a fronte delle analitiche contestazioni mosse dall’Ufficio, gli appellati che pure ne avevano l’onere processuale, hanno mancato di indicare e provare in giudizio elementi in fatto utili a giustificare l’indubbia onerosità della operazione: omettendo di specificare sia nello scarno contratto sia in giudizio l’esatto numero di giorni e di ore dedicato al completamento della prestazione, il costo del materiale d’imballo, il numero di persone addette al completamento del trasloco e alla dedicata operazione di catalogazione delle riviste, i tipi di mezzi di trasporto utilizzati e i relativi costi, gli importi dovuti per il permesso di occupazione del suolo pubblico, incorrendo in una lacuna allegativa sfavorevole alle tesi». Tale incedere argomentativo non contrasta, quindi, con la giurisprudenza di questa Corte, considerato anche che, in aggiunta al passo trascritto, la sentenza impugnata riporta analiticamente i contenuti del contratto tra Marrone e la [OSCURATO:SOCIETA]. e rileva, altresì, la genericità delle indicazioni descrittive contenute nelle fatture contestate dall’amministrazione finanziaria. Tanto più che, secondo questa Corte, in materia di deducibilità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 19/12/2019, n. 33915). In sostanza, la censura inerente alla sovrafatturazione – che comporta il carattere parzialmente inesistente dell’operazione da un punto di vista oggettivo –comporta il difetto di inerenza del costo sovrafatturato (anche) ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r. In definitiva, v’è stata valutazione argomentata del compendio probatorio, non già inversione dell’onere della prova. 4. Con il terzo motivo è stata denunciata l’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per la violazione e l’errata applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Erronea applica zione del principio di antieconomicità ai fini dell’IVA. 4.1. La parte ricorrente, con tale motivo, censura la sentenza impugnata per aver escluso l’inerenza in ragione della ritenuta antieconomicità dell’operazione in esame. Tuttavia, secondo il più recente orientamento di legittimità (così come per CGUE, 20/01/2005, C-412/03; CGUE 26/04/2012, C-621/10 e C-129/11; CGUE 09/06/2011, C-285/10; CGUE 02/06/2016, C-263/15), il giudizio di inerenza ha carattere qualitativo e non quantitativo, con la conseguente esclusione di ogni valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta o di congruità del costo. 4.2. In via subordinata la ricorrente ha evidenziato che la CTR, in ogni caso, non ha applicato in modo lineare e coerente il parametro dell’antieconomicità come sintomo di non inerenza, avendo confermato l’avviso nonostante escludesse tout court la deducibilità ai fini IVA dell’importo, pur ritenuto congruo ed economico. Difatti, mediante l’atto impositivo l’Ufficio ha ritenuto oggetto di sovrafatturazione il solo importo di Euro 37.000, rideterminando il costo pagato dal contribuente alla società in Euro 13.000 (a fronte di Euro 50.000 risultanti complessivamente dalle fatture), ma ne ha poi riconosciuto la deducibilità ai soli fini delle dirette e non anche dell’IVA. Da qui la contraddittorietà della pronuncia che, se per un verso, si rifà al criterio dell’antieconomicità dell’operazione –assumendo che il costo congruo ed economico (e per ciò stesso inerente) deve essere ritenuto deducibile - per altro verso conferma l’avviso che, diversamente, nega la deducibilità, ai fini dell’IVA, dell’importo di Euro13.000. 4.3. Il motivo è fondato limitatamente alla prospettazione subordinata. È, invece, infondato nel resto , posto che il giudice d’appello ha considerato «l’indubbia onerosità della operazione» non supportata «da documentazione idonea a confortarne la rilevante consistenza», a fronte di «ordinarie prestazioni…di cui non è stata peraltro dimostrata la reale entità e consistenza», per cui, come già rilevato, ha ritenuto le operazioni parzialmente inesistenti, anche a fronte della laconicità dello «scarno contratto»indicato in narrativa. Questa valutazione si rivela quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale è ben vero, che in tema di iva, secondo la giurisprudenza unionale « la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo, e dunque a un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato, è irrilevante» (tra varie, Corte giust. 26 aprile 2012, causa C-621/10 e C-129/11; Corte giust.9 giugno 2011, causa C-285/10; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C-263/15), di modo che il giudizio di congruità non investe il giudizio di inerenza, ma la contestazione dell'Ufficio e, specificamente, i contenuti della prova posta a suo carico, che non può essere soddisfatta adducendo la mera antieconomicità dell'operazione, di per sé priva di rilievo (fra varie, Cass. 17/07/2018, n. 18904; Cass.26/05/2025, n. 13928). Nel caso in esame, tuttavia, il giudice d’appello non si è contentato della mera antieconomicità, ma ha argomentatamente valorizzato una congerie di elementi a sostegno della valutazione di sovrafatturazione. Come si anticipava, è fondata la censura svolta in via subordinata –incentrata sulla pretesa contraddittorietà tra il riconoscimento della deduzione del costo così come rideterminato nell’importo di Euro 13.000 ai fini delle imposte dirette e il diniego della detrazione ai fini dell’IVA. A fondamento dell’esclusione della detrazione iva, la CTR ha posto la considerazione della genericità delle otto fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati e, pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'IVA ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi (Cass.08/02/2025, n. 3225). Si è appunto precisato che, quanto all’iva, la Corte di giustizia (cfr. sent. 15 settembre 2016, causa C-516/14) ha considerato che la normativa unionale prescrive come obbligatoria l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché (punto 7) la specificazione della data in cui la prestazione di servizi è effettuata o ultimata; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, di conseguenza, la sussistenza del diritto alla detrazione. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta(in termini, Cass. 09/10/2025, n. 27114). Con la suddetta sentenza, tuttavia, la Corte di giustizia ha anche stabilito che « L'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità tributarie nazionali possono negare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per il solo motivo che il soggetto passivo trattiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all'esercizio del diritto in parola siano soddisfatti»; e nel caso in esame l’Agenzia ha ritenuto che, limitatamente alla ridotta base imponibile di 13.000,00 euro (rispetto all’originario importo di 50.000,00 euro), sussistessero i presupposti sostanziali del diritto di detrazione, tanto che ne ha riconosciuto la deduzione dei corrispondenti costi ai fini delle imposte dirette. In relazione a questo profiloe in questi limiti, il motivo va quindi accolto. 5. Con il quarto motivo è stata denunciata l’illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione ed errata applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 – Mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. 5.1. Con tale motivo la ricorrente espone di aver lamentato, sin dal ricorso introduttivo, la violazione del diritto di difesa derivante dall’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento. Dopo il questionario del giorno 08/04/2014 – a fronte dell’innesco dell’attività accertativa – rimasto giacente presso l’ufficio per oltre diciotto mesi, poiché non notificato correttamente, l’amministrazione finanziaria ha riattivato la procedura di verifica in data 03/11/2015, con una richiesta di documenti, per poi concluderla con verbale del 24/11/2015, seguito dall’emissione dell’avviso di accertamento in data 17/12/2015, cioè prima del termine di sessanta giorni prescritto dalla legge per la presentazione di eventuali osservazioni, considerata l’imminente scadenza del termine decadenziale per l’esercizio dell’attività accertativa ([OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’anno d’imposta 2010). L’odierno ricorrente non è stato, quindi, messo in condizioni di replicare alle risultanze della verifica fiscale, dal momento che l’Ufficio si è affrettato nella speranza di porre rimedio a ritardi imputabili unicamente a sue disfunzioni interne che rischiavano di precludergli l’esercizio del potere accertativo. 5.2. La pervasività del contraddittorio preventivo risulta affermata anche in caso di accertamenti inidonei a determinare l’intromissione autoritativa dell’amministrazione finanziaria presso l’impresa o l’abitazione del soggetto verificato. In altre parole,tanto nell’ipotesi in cui l’ufficio proceda con una verifica in loco, quanto nelle ipotesi in cui realizzi, come nel caso di specie, verifiche cd. a tavolino, l’attività accertativa non può prescindere da un confronto anticipato con il contribuente. Tanto più che in caso di tributi armonizzati l’instaurazione del contraddittorio è comunque necessaria, così come evidenziato sia dalla giurisprudenza unionale che da quella di legittimità (Cass., 27/07/2018, n. 20036). Peraltro, gli elementi che il contribuente avrebbe potuto far valere in caso di preventiva instaurazione del contraddittorio sono stati indicati sin dal ricorso introduttivo nelle pag. da 18 a 30, con particolare riferimento alla puntualità con cui, nelle fatture attenzionate, è stato descritto l’oggetto dei servizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., fino alla congruità degli importi richiesti in rapporto al tipo di obbligazioni scaturenti dal contratto, alla natura riservata delle prestazione e ai relativi tempi di svolgimento. 5.2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse del ricorrente a prospettare la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della società. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata (punto 3): «Con riferimento infine alla violazione, in preteso danno della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dell’articolo 12 della l. 212/2000, articolata “in via devolutiva” dalla sola società appellataa p. 13 della memoria, si osserva in primis che nella fattispecie in esame l’accesso effettuato presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. …».A tanto va comunque aggiunto che il giudice d’appello ha dato conto dell’«ampio contraddittorio endoprocedimentale»sviluppato sia dalla società, sia dall’odierno ricorrente. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto, nei limiti indicati in motivazione, il terzo motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri. 6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa compo