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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48600/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 28 gennaio 1957 in Iran; avverso la sentenza del 4 novembre 2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 4 novembre 2021 - in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale monocratico di Piacenza in data 23 dicembre 2019 - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale), rideterminando in venticinque giorni di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di servizio pubblico).

2. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità per la fattispecie di interruzione di pubblico servizio contenuta nella sentenza di secondo grado.

2.1. Come già sostenuto nell'atto di appello, si deduce che l'accertato ritardo, di soli 11 minuti, nella partenza del convoglio ferroviario dalla stazione di Piacenza, ascritto al rifiuto del predetto di abbandonare il vagone nel quale si tratteneva, non possa integrare la fattispecie incriminatrice.

Invero, il treno, ancorchè partito con un modesto ritardo, ben lo avrebbe potuto recuperare nel corso del viaggio arrivando così nell'orario stabilito.

Inoltre, il ritardo nella partenza è dipeso dalla volontà degli operanti di non accompagnare coattivamente l'imputato fuori dal treno.

Per tali ragioni la motivazione del giudice di appello appare apodittica e non conforme ai principi in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello ha in modo adeguato e logico argomentato in ordine agli effetti che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] - che pur richiesto dagli operanti di abbandonare uno scompartimento (ove si era abusivamente trattenuto) del vagone ferroviario del treno che doveva partire dalla stazione FS di Piacenza si rifiutava di farlo, cagionando così un ritardo nella partenza di 11 minuti - ha prodotto in relazione al turbamento del servizio pubblico di trasporto.

1.2. In relazione a casi analoghi questa Sezione ha affermato il principio secondo il quale anche una temporanea alterazione, purchè tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio, può integrare la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. (sul punto, v.

Sez.

VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018 - dep. 2019 - Rv. 274836: integra il reato di cui all'art.340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la connpromissione del regolare svolgimento di una parte di esso.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, sdraiandosi in terra, aveva impedito la partenza in orario di un autobus di linea, sul presupposto che la condotta non avesse negativamente inciso sul complessivo svolgimento del servizio di pubblico trasporto).

Situazione, questa, certamente sussistente nella specie in quanto per effetto della condotta dell'imputato il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 28 gennaio 1957 in Iran; avverso la sentenza del 4 novembre 2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 4 novembre 2021 - in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale monocratico di Piacenza in data 23 dicembre 2019 - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale), rideterminando in venticinque giorni di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di servizio pubblico). 2. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità per la fattispecie di interruzione di pubblico servizio contenuta nella sentenza di secondo grado. 2.1. Come già sostenuto nell'atto di appello, si deduce che l'accertato ritardo, di soli 11 minuti, nella partenza del convoglio ferroviario dalla stazione di Piacenza, ascritto al rifiuto del predetto di abbandonare il vagone nel quale si tratteneva, non possa integrare la fattispecie incriminatrice. Invero, il treno, ancorchè partito con un modesto ritardo, ben lo avrebbe potuto recuperare nel corso del viaggio arrivando così nell'orario stabilito. Inoltre, il ritardo nella partenza è dipeso dalla volontà degli operanti di non accompagnare coattivamente l'imputato fuori dal treno. Per tali ragioni la motivazione del giudice di appello appare apodittica e non conforme ai principi in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello ha in modo adeguato e logico argomentato in ordine agli effetti che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] - che pur richiesto dagli operanti di abbandonare uno scompartimento (ove si era abusivamente trattenuto) del vagone ferroviario del treno che doveva partire dalla stazione FS di Piacenza si rifiutava di farlo, cagionando così un ritardo nella partenza di 11 minuti - ha prodotto in relazione al turbamento del servizio pubblico di trasporto. 1.2. In relazione a casi analoghi questa Sezione ha affermato il principio secondo il quale anche una temporanea alterazione, purchè tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio, può integrare la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. (sul punto, v. Sez. VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018 - dep. 2019 - Rv. 274836: integra il reato di cui all'art.340 cod. pen. la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la connpromissione del regolare svolgimento di una parte di esso. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, sdraiandosi in terra, aveva impedito la partenza in orario di un autobus di linea, sul presupposto che la condotta non avesse negativamente inciso sul complessivo svolgimento del servizio di pubblico trasporto). Situazione, questa, certamente sussistente nella specie in quanto per effetto della condotta dell'imputato il mezzo del pubblico servizio di trasporto è partito con un apprezzabile ritardo. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo alcun profilo da cui dedurre l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso - alla sanzione, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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