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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22247/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5841/25 Amato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del dolo e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, risultando del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; rilevato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dedotto in appello il profilo afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio, così come determinato dal giudice di primo grado, è stato ritenuto congruo dalla Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5841/25 Amato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del dolo e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, risultando del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura; rilevato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva dedotto in appello il profilo afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio, così come determinato dal giudice di primo grado, è stato ritenuto congruo dalla Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26
Sentenza Cassazione n. 22247/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris