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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 33390/2025

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1541/2025 CC - 16/09/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen 1.

In data 24 aprile 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona, disponendo, tra l’altro, la confisca della vettura di proprietà dell’imputato “in quanto cosa utilizzata per commettere il reato” [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Preliminarmente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all’udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 – 01, Savin e altri), hanno precisato che “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, non essendo stata la confisca oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile. ove erano stati commessi i reati e per trasportare la refurtiva, così applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993. (Sez.2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; vedi anche Sez. 4, Ord. n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919: “È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile”).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1541/2025 CC - 16/09/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen 1. In data 24 aprile 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona, disponendo, tra l’altro, la confisca della vettura di proprietà dell’imputato “in quanto cosa utilizzata per commettere il reato” [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Preliminarmente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all’udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 – 01, Savin e altri), hanno precisato che “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, non essendo stata la confisca oggetto di accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile. ove erano stati commessi i reati e per trasportare la refurtiva, così applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993. (Sez.2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; vedi anche Sez. 4, Ord. n. 33872 del 28/10/2020, Tufisi, Rv. 279919: “È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile”). 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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