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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 18004/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena inflitta e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi e conclusioni scritte, allegando atto della persona offesa di rinuncia a proporre querela; ciò in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela di parte del reato in disamina, ai sensi dell'art. 590-bis, comma 9, cod. pen., e con riferimento alla sopravvenuta applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162- ter cod. pen., a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022.

5. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rinuncia della persona offesa a proporre querela, come da espressa dichiarazione sottoscritta dalla stessa persona offesa (autenticata dal difensore), regolarmente versata in atti prima dell'odierna udienza.

Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti).

La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n,

150. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela, essendo intervenuta al riguardo espressa rinuncia.

Così deciso il 9 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha sostituito la pena inflitta e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi e conclusioni scritte, allegando atto della persona offesa di rinuncia a proporre querela; ciò in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela di parte del reato in disamina, ai sensi dell'art. 590-bis, comma 9, cod. pen., e con riferimento alla sopravvenuta applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162- ter cod. pen., a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. 5. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per rinuncia della persona offesa a proporre querela, come da espressa dichiarazione sottoscritta dalla stessa persona offesa (autenticata dal difensore), regolarmente versata in atti prima dell'odierna udienza. Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n, 150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela, essendo intervenuta al riguardo espressa rinuncia. Così deciso il 9 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten
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