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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22550/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YIPMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 111, commi 2 e 3, Cost., 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs 32/2014 in attuazione della direttiva n. 2010/64 UE e 179 cod. proc. pen.; mancata osservanza di nor- ma processuale stabilita a pena di nullità assoluta e insanabile riguardante l'obbligo di traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato.

Difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancanza di necessità della traduzione.

3. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità del- la pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sen- tenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato.

Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indi- cativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassa- zione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] , Serrao i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03YIPMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 111, commi 2 e 3, Cost., 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs 32/2014 in attuazione della direttiva n. 2010/64 UE e 179 cod. proc. pen.; mancata osservanza di nor- ma processuale stabilita a pena di nullità assoluta e insanabile riguardante l'obbligo di traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato. Difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancanza di necessità della traduzione. 3. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra ri- chiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità del- la pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha genericamente dedotto la nullità della sen- tenza per mancata traduzione della stessa nella lingua conosciuta dall'imputato. Peraltro, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indi- cativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassa- zione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] , Serrao i [OSCURATO:PERSONA]