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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47348/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serri-ft-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna di cui alla sentenza della stessa Corte in data 28 aprile 2015, irrevocabile il 23 gennaio 2018.

Detta Corte di appello ha osservato in via preliminare che: - in relazione alla sentenza appena menzionata (emessa in sede di rinvio) la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa non veniva condizionalmente sospesa sulla base del fatto che la Fidani a quella data risultava gravata da un precedente ostativo e precisamente dalla sentenza di condanna a mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2012, irrevocabile il 19 giugno 2012; - l'istanza difensiva ha rappresentato e documentato che di tale condanna il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la non esecutività e ordinava la restituzione in termini per l'impugnazione con ordinanza del 6/07/2016; - pertanto l'istante ha invocato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui sopra in ragione del venir meno del precedente ostativo e quindi dell'incensuratezza della condannata, richiamando i principi affermati in tema di concedibilità della sospensione condizionale della pena in fase esecutiva dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 4687/2006, Catanzaro e n. 37107/2015, Marcon.

Ha rilevato, quindi, la Corte di appello che: - nessuna delle ipotesi invocate ricorre nel caso di specie, in cui si è in presenza di un giudicato intangibile e non illegale, atteso che alla data della pronuncia in relazione alla quale si è invocata la concessione in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena il precedente da cui la Fidani era gravata risultava ostativo a detto beneficio; - pure a volere seguire l'opinione difensiva in punto di configurabilità di "poteri impliciti" conseguenti alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo, tale questione doveva essere posta al giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.; - detto provvedimento, peraltro, è stato reso in data ben anteriore (luglio 2016) alla definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 aprile 2015, avvenuta in data 23 gennaio 2018, senza che la questione fosse sollevata in quella sede; - nulla è stato, altrésì, documentato in ordine all'esito del giudizio di merito conseguente alla rimessione in termini.

Alla luce di tali rilievi la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare il ricorso.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando omessa e illogica motivazione e prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen.

La difesa, dopo avere ripercorso e contestato le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, rileva che, una volta ritenuto insussistente il giudicato ostativo a seguito dell'ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. che dichiarava non esecutiva la sentenza di condanna, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, proprio perché il giudicato in relazione alla sentenza del 28 aprile 2015 non poteva considerarsi intangibile.

Aggiunge che, ove non si ritenesse praticabile tale interpretazione, andrebbe sollevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., prima denegato dal giudice della cognizione in ragione non già dell'infausta valutazione prognostica della pericolosità dell'imputato, bensì per il solo effetto preclusivo di una precedente condanna successivamente dichiarata non esecutiva.

E ciò per contrarietà all'art. 3 Cost., essendo riservato al condannato con sentenza dichiarata non esecutiva ex art. 670 cod. proc. pen., deteriore trattamento, sebbene l'identità di posizione sostanziale, rispetto al condannato per fatti di reato avvinti dalla continuazione ex art.671 cod. proc. pen., ovvero abrogati o costituzionalmente illegittimi ex art. 673 cod. proc. pen.; nonché per contrarietà all'art. 25 Cost., per non essere costantemente assicurata la legalità della pena inflitta senz'altro esecutiva, nonostante la sopravvenuta ricorrenza dei presupposti per la relativa sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., il cui giudizio risulta ingiustamente pretermesso.

Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento senza rinvio; in via subordinata per l'annullamento con rinvio; e in via ulteriormente subordinata per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte di appello di Napoli correttamente rileva che la situazione posta al suo esame riguarda un'ipotesi nettamente diversa da quella oggetto del vaglio della Corte di cassazione nelle pronunce menzionate dalla difesa.

Premette che la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è testualmente contemplata solo dall'art. 671 cod. proc. pen. che, al comma 3, consente espressamente al giudice dell'esecuzione, nell'applicare in fase esecutiva la disciplina del concorso formale o del reato continuato, di concedere detta sospensione.

Come ribadito recentemente da Sez. 1, n. 31197 del 9 giugno 2021, non massimata, l'ordinamento processuale vigente non prevede mai il diretto intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato, ma lo consente quando consegue ad altra delle funzioni attribuitegli dalla legge.

E in tal senso si muovono le pronunce delle Sezioni Unite menzionate dalla difesa e ripercorse dal provvedimento impugnato.

Secondo, invero, Sez.

U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610, il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti.

Secondo, poi, Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264859, il giudice della esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può disporre la sospensione condizionale della pena.Sulla scia del superamento - avviato dalle sopra citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte - dell'orientamento più formalista facente leva sul principio dell'intangibilità del giudicato e sul principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena al di fuori dell'ipotesi testualmente contemplata dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si è ritenuto che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., pronunci ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato assolutorio, può, nel rideterminare la pena, disporne la sospensione condizionale, costituendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tale decisione esplicazione di un potere coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato (Sez. 1, n. 51692 del 30/10/2018, Terenzi, Rv. 274547). 0 ancora si è ritenuto, sulla base però di una giurisprudenza non univoca, possibile una rivalutazione in sede esecutiva del beneficio, nel caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in ordine a uno o più capi di condanna, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in misura rientrante nel limite biennale rilevante per l'applicazione della sospensione condizionale.

Tutti i casi in cui si è riconosciuto al giudice dell'esecuzione un potere al riguardo sono quelli in cui sopravviene al giudicato un evento giuridicamente rilevante che determina l'ablazione ex tunc di un reato, di una pena, di una condanna; di conseguenza è giustificata l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei "provvedimenti conseguenti" al mutato quadro giuridico, diverso da quello esistente al tempo della pronuncia del giudice della cognizione.

La circostanza per cui, successivamente alla pronuncia con cui si è negata la sospensione condizionale della pena per superamento del limite biennale, il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna che contribuiva a tale preclusione, non esclude che la pena possa essere ribadita nel prosieguo dei processo, né, tantomeno, rende illegale il giudicato su cui si vorrebbe incidere.

Il che evidenzia la diversità delle situazioni che vengono in rilievo rispetto a quella oggetto di ricorso, rendendo, altresì, manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost., in quanto le posizioni poste a confronto sono diverse, e dell'art. 25 Cost., in quanto il giudicato non attiene ad una pena illegale.Correttamente l'ordinanza impugnata ha sottolineato che, anche a voler seguire la tesi difensiva circa i poteri impliciti conseguenti alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo, la questione doveva essere posta al giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.; e ha aggiunto che il provvedimento di detto giudice era reso a luglio 2016 e quindi in data anteriore alla definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 28 aprile 2015 che non aveva concesso il beneficio sulla base del precedente ostativo, definizione avvenuta il 23 gennaio 2018, e che, ciò nonostante, la questione non era sollevata in quella sede.

Il ricorrente non solo non può dolersi in sede di esecuzione di ciò che non ha chiesto in sede di cognizione, ma nulla ha documentato, nonostante lo specifico rilievo in tal senso, come riportato in punto di fatto, in ordine all'esito del giudizio di merito conseguente alla pronuncia ex art. 670 cod. proc. pen. 2.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serri-ft-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna di cui alla sentenza della stessa Corte in data 28 aprile 2015, irrevocabile il 23 gennaio 2018. Detta Corte di appello ha osservato in via preliminare che: - in relazione alla sentenza appena menzionata (emessa in sede di rinvio) la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa non veniva condizionalmente sospesa sulla base del fatto che la Fidani a quella data risultava gravata da un precedente ostativo e precisamente dalla sentenza di condanna a mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 2012, irrevocabile il 19 giugno 2012; - l'istanza difensiva ha rappresentato e documentato che di tale condanna il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la non esecutività e ordinava la restituzione in termini per l'impugnazione con ordinanza del 6/07/2016; - pertanto l'istante ha invocato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui sopra in ragione del venir meno del precedente ostativo e quindi dell'incensuratezza della condannata, richiamando i principi affermati in tema di concedibilità della sospensione condizionale della pena in fase esecutiva dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 4687/2006, Catanzaro e n. 37107/2015, Marcon. Ha rilevato, quindi, la Corte di appello che: - nessuna delle ipotesi invocate ricorre nel caso di specie, in cui si è in presenza di un giudicato intangibile e non illegale, atteso che alla data della pronuncia in relazione alla quale si è invocata la concessione in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena il precedente da cui la Fidani era gravata risultava ostativo a detto beneficio; - pure a volere seguire l'opinione difensiva in punto di configurabilità di "poteri impliciti" conseguenti alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo, tale questione doveva essere posta al giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.; - detto provvedimento, peraltro, è stato reso in data ben anteriore (luglio 2016) alla definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 aprile 2015, avvenuta in data 23 gennaio 2018, senza che la questione fosse sollevata in quella sede; - nulla è stato, altrésì, documentato in ordine all'esito del giudizio di merito conseguente alla rimessione in termini. Alla luce di tali rilievi la Corte territoriale ha ritenuto di rigettare il ricorso. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando omessa e illogica motivazione e prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen. La difesa, dopo avere ripercorso e contestato le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, rileva che, una volta ritenuto insussistente il giudicato ostativo a seguito dell'ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. che dichiarava non esecutiva la sentenza di condanna, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, proprio perché il giudicato in relazione alla sentenza del 28 aprile 2015 non poteva considerarsi intangibile. Aggiunge che, ove non si ritenesse praticabile tale interpretazione, andrebbe sollevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., prima denegato dal giudice della cognizione in ragione non già dell'infausta valutazione prognostica della pericolosità dell'imputato, bensì per il solo effetto preclusivo di una precedente condanna successivamente dichiarata non esecutiva. E ciò per contrarietà all'art. 3 Cost., essendo riservato al condannato con sentenza dichiarata non esecutiva ex art. 670 cod. proc. pen., deteriore trattamento, sebbene l'identità di posizione sostanziale, rispetto al condannato per fatti di reato avvinti dalla continuazione ex art.671 cod. proc. pen., ovvero abrogati o costituzionalmente illegittimi ex art. 673 cod. proc. pen.; nonché per contrarietà all'art. 25 Cost., per non essere costantemente assicurata la legalità della pena inflitta senz'altro esecutiva, nonostante la sopravvenuta ricorrenza dei presupposti per la relativa sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., il cui giudizio risulta ingiustamente pretermesso. Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento senza rinvio; in via subordinata per l'annullamento con rinvio; e in via ulteriormente subordinata per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. La Corte di appello di Napoli correttamente rileva che la situazione posta al suo esame riguarda un'ipotesi nettamente diversa da quella oggetto del vaglio della Corte di cassazione nelle pronunce menzionate dalla difesa. Premette che la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è testualmente contemplata solo dall'art. 671 cod. proc. pen. che, al comma 3, consente espressamente al giudice dell'esecuzione, nell'applicare in fase esecutiva la disciplina del concorso formale o del reato continuato, di concedere detta sospensione. Come ribadito recentemente da Sez. 1, n. 31197 del 9 giugno 2021, non massimata, l'ordinamento processuale vigente non prevede mai il diretto intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato, ma lo consente quando consegue ad altra delle funzioni attribuitegli dalla legge. E in tal senso si muovono le pronunce delle Sezioni Unite menzionate dalla difesa e ripercorse dal provvedimento impugnato. Secondo, invero, Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610, il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei "provvedimenti conseguenti" alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti. Secondo, poi, Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264859, il giudice della esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può disporre la sospensione condizionale della pena.Sulla scia del superamento - avviato dalle sopra citate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte - dell'orientamento più formalista facente leva sul principio dell'intangibilità del giudicato e sul principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena al di fuori dell'ipotesi testualmente contemplata dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., si è ritenuto che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., pronunci ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato assolutorio, può, nel rideterminare la pena, disporne la sospensione condizionale, costituendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tale decisione esplicazione di un potere coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato (Sez. 1, n. 51692 del 30/10/2018, Terenzi, Rv. 274547). 0 ancora si è ritenuto, sulla base però di una giurisprudenza non univoca, possibile una rivalutazione in sede esecutiva del beneficio, nel caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in ordine a uno o più capi di condanna, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in misura rientrante nel limite biennale rilevante per l'applicazione della sospensione condizionale. Tutti i casi in cui si è riconosciuto al giudice dell'esecuzione un potere al riguardo sono quelli in cui sopravviene al giudicato un evento giuridicamente rilevante che determina l'ablazione ex tunc di un reato, di una pena, di una condanna; di conseguenza è giustificata l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei "provvedimenti conseguenti" al mutato quadro giuridico, diverso da quello esistente al tempo della pronuncia del giudice della cognizione. La circostanza per cui, successivamente alla pronuncia con cui si è negata la sospensione condizionale della pena per superamento del limite biennale, il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna che contribuiva a tale preclusione, non esclude che la pena possa essere ribadita nel prosieguo dei processo, né, tantomeno, rende illegale il giudicato su cui si vorrebbe incidere. Il che evidenzia la diversità delle situazioni che vengono in rilievo rispetto a quella oggetto di ricorso, rendendo, altresì, manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost., in quanto le posizioni poste a confronto sono diverse, e dell'art. 25 Cost., in quanto il giudicato non attiene ad una pena illegale.Correttamente l'ordinanza impugnata ha sottolineato che, anche a voler seguire la tesi difensiva circa i poteri impliciti conseguenti alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo, la questione doveva essere posta al giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.; e ha aggiunto che il provvedimento di detto giudice era reso a luglio 2016 e quindi in data anteriore alla definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 28 aprile 2015 che non aveva concesso il beneficio sulla base del precedente ostativo, definizione avvenuta il 23 gennaio 2018, e che, ciò nonostante, la questione non era sollevata in quella sede. Il ricorrente non solo non può dolersi in sede di esecuzione di ciò che non ha chiesto in sede di cognizione, ma nulla ha documentato, nonostante lo specifico rilievo in tal senso, come riportato in punto di fatto, in ordine all'esito del giudizio di merito conseguente alla pronuncia ex art. 670 cod. proc. pen. 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 47348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris