CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 669 cod. proc. pen. avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intesa alla revoca, per violazione al principio del ne bis in idem,della sentenza del Tribunale di Messina del 22 marzo 2016, passata in giudicato il 16dicembre 2018, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per ildelitto di cui all’art. 570, primo e secondo comma, cod. pen., commesso «dal mese di luglio2013, con condotta permanente sino all’attualità», formulata in ragione dell’emissione in data30 dicembre 2019 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messinanei confronti del condannato di decreto di penale di condanna a pena pecuniaria, esecutivodal 26 giugno 2020, in relazione al medesimo reato, contestato «dall’aprile 2014 sino al 7maggio 2019 (data della querela)».La Corte di appello non ha ritenuto sussistente l’identità del fatto, in ragione deldifferente ambito temporale, solo in parte coincidente, delle condotte, nonché del diversooggetto della violazione degli obblighi assistenziali, ascrivendosi al condannato nellasentenza l’omessa corresponsione del mantenimento al figlio minore, nel decreto penalel’inottemperanza all’obbligo di versare mensilmente la somma di euro 500,00 in favore deldiscendente in dipendenza di provvedimento emesso dal Tribunale civile.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Eccepisce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione,deducendo l’identità del fatto e invocando l’esecuzione della condanna meno grave, conrevoca della sentenza del Tribunale di Messina.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. L’ordinanza impugnata esclude il bis in idem pur dando atto che, in relazione allefattispecie permanenti contestate, si realizza una parziale sovrapposizione temporale delfatto giudicato, quanto alla condotta dispiegatasi dal mese di aprile 2014, termine inizialedella contestazione rubricata nel decreto penale, al 22 marzo 2016, data della sentenza delTribunale di Messina che ha “chiuso” la contestazione aperta elevata in quel procedimento.A fronte di tale evidenza, meramente assertiva e non adeguatamente esplicitata risultal’ulteriore argomentazione, ancorata alla diversa formulazione letterale delle imputazioni araffronto, secondo cui il mancato versamento dell’assegno mensile stabilito dal giudice civilesarebbe condotta non inquadrabile nel più ampio inadempimento contestato nell’imputazionein sentenza, non foss’altro che in entrambi i provvedimenti definitivi, allegati al ricorso,l’accertamento di responsabilità si fonda sulla sottrazione agli obblighi assistenziali neiconfronti del figlio minore per effetto dell’omessa somministrazione dei necessari contributieconomici: ne consegue che l’operata valorizzazione del tenore testuale delle diverseimputazioni si rivela in sé non ostativa al riconoscimento del bis in idem parziale.La duplice condanna in relazione allo stesso periodo della medesima condottacomporta un cumulo sanzionatorio non conforme alla disposizione di cui all'art. 649 cod.proc. pen., che impone una revisione della determinazione della pena più grave condetrazione della quota corrispondente al periodo interessato dalla parziale revoca, inossequio al principio di diritto espresso da questa Corte in tema di fatti associativi giudicatipiù volte riguardo ad una stessa frazione temporale di condotta, per cui, «in caso di pluralitàdi giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell'esecuzione deveordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendoad una revoca parziale di quest'ultimo, qualora, insieme al fatto più volte giudicato, lasentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti,dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogataper il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l'effetto della violazione deldivieto di secondo giudizio» (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267278 - 01).3. Va pertanto disposto l'annullamento dell’ordinanza con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di appello di Messina. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Messina.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.