CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2024
Cassazione n. 17366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 02UIP8R) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; preso atto che il difensore dell'interessata, [OSCURATO:PERSONA], non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 23 marzo 2024 (motivazione contestuale) adottata nell'ambito di una procedura di mandato di arresto europeo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con diversi alias), richiesta in consegna dalla Autorità giudiziaria austriaca in relazione ai reati di furto in abitazione e furto aggravato, ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento adottato Consigliere della medesima Corte il precedente 21 marzo. Con esso, si era "confermata" la operatività revoca della sospensione della custodia cautelare finalizzata alla consegna della predetta alla Repubblica federale dell'Austria, "conformemente a quanto disposto dalla Corte di appello con sentenza irrevocabile del 29 febbraio 2024". 2. In particolare, con tale sentenza la Corte di Roma aveva "sospeso la misura della custodia cautelare in carcere applicata da questa Corte con ordinanza in data 23.1.2024 per la durata del periodo di rinvio della consegna disposto ai sensi dell'art. 24, comma 1, I. 69/2005", disponendo altresì che "la anzidetta misura cautelare applicata in relazione al mandato di arresto, dichiarata sospesa, sia automaticamente riattivata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui cesserà per qualunque motivo la carcerazione del soggetto nell'ambito dei procedimenti penali di giustizia italiana, al fine di consentire l'immediata consegna della medesima all'A.G. dell'Austria". 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 21 marzo 2024, ha ammesso la Dordevic alla detenzione domiciliare per l'espiazione della pena residua della reclusione di anni uno, mesi sei e giorni dieci. Ricevuto tale provvedimento per l'esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia femminile lo stesso 21 marzo ha inviato alla Corte di appello una nota nella quale ha richiesto chiarimenti in ordine alla riattivazione o meno della custodia cautelare; il Consigliere della Corte di appello nella stessa data, con annoi:azione in calce alla richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, ha risposto "Visto., al quesito deve darsi risposta affermativa ...", da cui la richiesta di revoca prima indicata. 3. Avverso l'ordinanza reiettiva adottata dalla Corte di appello, la consegnanda ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso per cassazione nel quale deduce l'illegittimità della revoca della sospensione della custodia cautelare a fini di consegna, atteso che l'ammissione della interessata alla detenzione domiciliare non equivale affatto a intervenuta espiazione della pena detentiva inflitta in Italia, alla cui completa esecuzione era stata subordinata la "riattivazione della misura cautelare".[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero, l'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha stabilito che "Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto". La Corte territoriale con la sentenza sopra indicata ha disposto il rinvio dell'esecuzione della consegna ai sensi di tale disposizione. 2.1. Sul punto, si è precisato che «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 I. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa» (da ultimo, Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, P.G. in proc. Nicolicioiu, Rv. 246856 - 01). 2.2. Nella specie, risulta che l'espiazione della pena detentiva inflitta con titolo esecutivo italiano è ancora in corso (seppur in forma domiciliare), di tal che la revoca della sospensione dell'efficacia della misura cautelare applicata a fini di consegna disposta dalla Corte romana non è legittima. Invero, ritenere che in detta situazione l'interessata possa essere consegnata - nonostante la pendenza esecutiva interna che resterebbe "inattiva" non potendo più svolgersi con le modalità stabilite dalla Magistratura di sorveglianza - si porrebbe in primo luogo in contrasto con la lettera del comma indicato. Infatti, l'espressione "scontare la pena" va certamente intesa come riferita a una pena detentiva, ma non richiede affatto essa debba essere esclusivamente eseguita in regime carcerario. Sotto altro profilo, l'applicazione della misura custodiale funzionale alla consegna della Dordevic sarebbe distonica anche rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 24 cit., che ha appunto subordinato la consegna (alla quale la misura cautelare è preordinata) alla definizione delle ragioni di giustizia interna. 3. Per le suesposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ordinandosi la liberazione della Dordevic se non detenuta per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuta per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli articoli 626 cod. proc. pen. e 22, comma 5, legge n. 69/2005. Cos