CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2025
Cassazione n. 07049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare il riscorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 dicembre 2024, depositata il 3 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa emessa il 4 novembre 2022 in sede di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi undici e giorni dieci di reclusione in ordine a reati di cui agli artt. 385 cod.pen. e 4, L. 21 aprile 1975n. 110. 2. Il ricorrente censura, proponendo due ordini di motivi, la decisione assunta dalla Corte d'appello e ne chiede l'annullamento con o senza rinvio. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riferimento all’art. 4, comma 3, legge n. 110/75 e 133, comma 1 cod. pen. per non avere la Corte di appello ritenuto di lieve entità il fatto contestato e, conseguentemente, applicato la sola pena dell’ammenda, omettendo di attribuire il giusto rilievo, a tal fine, a una serie di elementi, quali l’attività agricola esercitata dall’imputato, la tipologia dei coltelli sequestrati nella sua disponibilità, la condotta tenuta in occasione del controllo delle forze dell’ordine. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge , con riferimento al computo della riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato, non avendo la Corte di appello rilevato che il Tribunale ha applicato erroneamente una riduzione di un mese inferiore a un terzo della penabase. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nonrisulta me ritevole di accoglimento. 2. Quanto al primo motivo, correttamente la Corte territoriale ha escluso la sussumibilità della fattispecie contestata nell’ambito applicativo dell’ipotesi lieve di cui al comma 4 dell’art. 4, legge 110 del 1975, in considerazione del numero di coltelli detenuti dall’imputato (due) e della tipologia di uno di questi (lunghezza complessiva di 25 centimetri, con 13 centimetri di lama molto affilata), ritenendo, altresì, inconferente il richiamo difensivo all’attività agricola svolta dal nominato, atteso che questi si trovava agli arresti domiciliari e, quindi, non poteva ragionevolmente essere uscito dalla propria abitazione per recarsi a svolgere la propria attività lavorativa. Vale precisareche, i n materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte lemodalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato, tra le quali, nel caso di specie, può menzionarsi la condotta dell’imputato, trovato in possesso delle menzionate armi dopo essere evaso dagli arresti domiciliari(Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024 Rv. 287554). 3.Il secondo motivo (indicato nel ricorso come terzo) appare inammissibile in quanto, dalla lettura degli atti, risulta cheè stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Pertanto, si applica il principio secondo il quale , q ualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, come nel caso in esame, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.(Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 Rv. 283818). 3. Il ricorso, in base alle motivazioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole (Corte cost. sent. n.186/2000) P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così