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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41737/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO .)) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n z [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannat per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219 bis d.P.R. n. 43/1973 per avere detenuto un quantitativo di Kg 23,4 di TLE.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di censure meramente fattuali con le quali di chiede un terzo grado di merito.

Le censure sollevate dai ricorrenti, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la

I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ).

La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sul corretto rilievo che i borsoni contenenti il TLE rinvenuti a bordo della imbarcazione di proprietà di Caputo a bordo della quale vi era anche il Conte erano integri e in assenza di attrezzatura da pesca ha correttamente disatteso la tesi difensiva secondo cui i due imputati, usciti per andare a pescare aveva recuperato dal mare il pacco contenente il TLE di cui non conoscevano il contenuto.

Motivazione tutt'altro che carente e che appare congrua e per nulla affetta da motivi sindacabili in questa sede.

4. I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'08 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO .)) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n z [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannat per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 219 bis d.P.R. n. 43/1973 per avere detenuto un quantitativo di Kg 23,4 di TLE. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di censure meramente fattuali con le quali di chiede un terzo grado di merito. Le censure sollevate dai ricorrenti, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sul corretto rilievo che i borsoni contenenti il TLE rinvenuti a bordo della imbarcazione di proprietà di Caputo a bordo della quale vi era anche il Conte erano integri e in assenza di attrezzatura da pesca ha correttamente disatteso la tesi difensiva secondo cui i due imputati, usciti per andare a pescare aveva recuperato dal mare il pacco contenente il TLE di cui non conoscevano il contenuto. Motivazione tutt'altro che carente e che appare congrua e per nulla affetta da motivi sindacabili in questa sede. 4. I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'08 ott
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