CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impLgnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 14/07/2021, il Tribunale di Modena, all'esito del giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto del denaro custodito nella cassetta delle offerte votive, con le aggravanti di cui all'art. 635 n. 7 cod. pen., trattandosi di fatto commesso all'interno di una chiesa, e della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'artt. 111 co. 6 Cost., per mancanza assoluta di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, giacchè il Giudice a quo si è limitato ad argomentare in ordine alla ravvisata continuazione con altro fatto già giudicato, senza motivare l'affermazione di responsabilità né prendere in esame la richiesta assolutoria della Difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla responsabilità, alla Corte di appello di Bologna. 2. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del ricorso per saltum, essendo denunciata violazione di legge, in specie, dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen.,che prevede, appunto, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze (Sez. 6, n. 4789 del 28/11/1997; Sez. 1, n. 2888 del 09/04/1999 Rv. 213383). Tra le ipotesi di violazione di legge rientrano, per pacifico orientamento, la mancanza assoluta di motivazione, o la motivazione apparente. Va ricordato, allora, che l' obbligo della motivazione della sentenza viene soddisfatto allorché il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza logico- giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento. Il codice di rito regola il contenuto della sentenza e prevede che, oltre alla presentazione dei fatti in modo chiaro, bisogna indicare "i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie" con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica" (Art. 546 cod. proc. pen. ). In giurisprudenza, si ritiene che non adempie tale obbligo - ed è conseguentemente affetta da nullità - la sentenza nella cui motivazione, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il giudice abbia usato, nel rendere conto del proprio ragionamento, argomentazioni apodittiche e, perciò, inaccettabili sul piano logico, non essendo riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto (Sez. 6, n. 7547 del 27/05/1992, Rv. 190919 ). A maggior ragione, la nullità rileva laddove - come nella sentenza impugnata, il Giudice di meritot non solo ha del tutto omesso di descrivere le circostanze del fatto, ma neppure ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni della responsabilità dell'imputato, avendo mancato di descrivere come sono state analizzate e valutate le prove e anche le ragioni per cui sono state disattese le deduzioni difensive che invocavano l'assoluzione. Tanto che, nella parte motiva, manca finanche l'affermazione che l'imputato deve essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. Cosicchè, la responsabilità dell'imputato è solo affermata nel dispositivo, ma risulta del tutto immotivata, essendosi limitato il Tribunale di Modena ad argornentare esclusivamente in ordine alle ragioni della riconosciuta continuazione con altro fatto già giudicato dalla Corte di appello di Bologna. L'intera sentenza oblitera completamente l'obbligo motivazionale imposto dalla legge, cosicchè risulta imperscrutabile il pensiero che ha sorretto la valutazione del Giudice di merito, portandolo al riconoscimento della colpevolezza dell'imputato. 3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per il nuovo giudizio. Invero, occorre ribadire che, nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione avverso sentenza di primo grado priva di motivazione, il rinvio deve essere disposto al giudice competente per l'appello (Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013 Rv. 256923) il quale ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. Infatti, il giudice di appello cui il processo è rinviato non è privo di "devolutum", ma, al contrario, dovendo redigere "ex novo" il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 Lid. (dep. 23/01/2009 ) Rv. 244118; conf. Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Rv. 259979; conf. Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014 Rv. 261237). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così dec