CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 28589/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22290-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2009/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2019 R.G.N. 1230/2016; [OSCURATO:PERSONA]: Finestre ccdd. mobili R.G.N.22290/2019 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.la Corte di appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’odiern a controricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi delD.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere «dal primo giorno del mese successivo» al la domanda amministrativa; 2.per la Corte territoriale non si applicava all'appellata, in quanto pacificamente invalida all'80%, il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dalD.L. nr. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n 2 . 122 del 2010; tanto in base ad un'interpretazione letterale e sistematica della normativa; 3.avverso detta decisione, l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha opposto difese la parte indicata in epigrafe; 4.il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATOCHE: 5.con l’unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione delD.L. nr. 78 del 2010, art. 12,convertito nella legge n r . 122 del 2010per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall'art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all'80% che beneficiano della pensione anticipata; 6.il motivo merita accoglimento; 7.questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dalD.L. n. 78 del 2010, art. 12,(conv., con modif. in legge n r . 122 del 2010 ), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» ( Cass. n r . 29191 del 2018 ; Cass. n r . 32591 del 2018;Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. n r . 17278 del 2020 ; Cass. nr. 37697 del 2021; Cass. nr. 30791 del 2022; Cass. nr. 5059 del 2023); 8.la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (legge n r . 214 del 2011di conversione del D.L. n r . 201 del 2011 ), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art. 12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n r . 503 del 1992, art. 1,comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art. 1,comma 8 cit. (Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv.,Cass. nr.24614 del 2023 ); 9.a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile; 10. la causa va, di conseguenza , rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte