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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09843/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //( Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze, avanzate dal condannato [OSCURATO:PERSONA]Introno, volte ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà e dichiarava inammissibile quella volta a fruire della detenzione domiciliare, perché le prime due misure erano ritenute inadeguate per la pericolosità perdurante del soggetto istante, la terza non era consentita per essere in espiazione pena di entità superiore al limite di legge. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per erronea interpretazione della legge penale per avere il Tribunale di sorveglianza espresso il giudizio di inidoneità delle misure richieste sulla base del rifiuto del condannato di ammettere le proprie responsabilità, senza considerare che non sussiste obbligo di tal fatta, che il ricorrente è un detenuto modello, ammesso al lavoro e fruitore di cinque permessi premio, non partecipe alle sommosse verificatesi nel carcere di Trani, il cui comportamento carcerario dimostra il positivo mutamento della sua personalità.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.0sserva il Collegio che la concessione della misura dell'affidamento postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati.

A tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di risocializzazione o, al contrario, di una attuale permeabilità a logiche di natura deviante o finanche delinquenziale. 2.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha riscontrato l'assenza di elementi di novità rispetto a precedente analoga richiesta, già respinta con l'ordinanza del 20 aprile 2021, ossia di tre mesi antecedente.

Ha comunque compiuto un'attenta ponderazione dei cennati indici predittivi, valutando la concreta pericolosità sociale del condannato, desunta dai reati in espiazione e dall'assenza anche di un mero inizio del percorso di rivisitazione critica e di emenda, di cui dà conto la relazione di sintesi, espressasi in termini negativi per la concessione delle misure richieste.

Ha quindi giudicato insufficiente a cautelare dal pericolo di recidivazione e dar conto della meritevolezza del condannato la nuova prospettiva lavorativa, che in sé deve essere supportata dalla responsabilizzazione e dalla revisione critica dei pregressi comportamenti devianti.

Tale giudizio non presenta il fraintendimento dei dati acquisiti dall'istruttoria e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento in assenza dei lamentati aspetti di manifesta illogicità, che in realtà sottendono la ricerca, da parte della Difesa del ricorrente, di una differente valutazione di merito, pacificamente sottratta alla potestà decisoria del giudice di legittimità.

Inoltre, il ricorso richiama positivi elementi di valutazione di cui non dà conto e dimostrazione, impedendo comunque a questo Collegio di prenderli in considerazione.

Sulla base dei superiori rilievi il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria dell'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e del versamento di somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //( Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 6 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze, avanzate dal condannato [OSCURATO:PERSONA]Introno, volte ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ed alla semilibertà e dichiarava inammissibile quella volta a fruire della detenzione domiciliare, perché le prime due misure erano ritenute inadeguate per la pericolosità perdurante del soggetto istante, la terza non era consentita per essere in espiazione pena di entità superiore al limite di legge. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per erronea interpretazione della legge penale per avere il Tribunale di sorveglianza espresso il giudizio di inidoneità delle misure richieste sulla base del rifiuto del condannato di ammettere le proprie responsabilità, senza considerare che non sussiste obbligo di tal fatta, che il ricorrente è un detenuto modello, ammesso al lavoro e fruitore di cinque permessi premio, non partecipe alle sommosse verificatesi nel carcere di Trani, il cui comportamento carcerario dimostra il positivo mutamento della sua personalità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.0sserva il Collegio che la concessione della misura dell'affidamento postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati. A tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di risocializzazione o, al contrario, di una attuale permeabilità a logiche di natura deviante o finanche delinquenziale. 2.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha riscontrato l'assenza di elementi di novità rispetto a precedente analoga richiesta, già respinta con l'ordinanza del 20 aprile 2021, ossia di tre mesi antecedente. Ha comunque compiuto un'attenta ponderazione dei cennati indici predittivi, valutando la concreta pericolosità sociale del condannato, desunta dai reati in espiazione e dall'assenza anche di un mero inizio del percorso di rivisitazione critica e di emenda, di cui dà conto la relazione di sintesi, espressasi in termini negativi per la concessione delle misure richieste. Ha quindi giudicato insufficiente a cautelare dal pericolo di recidivazione e dar conto della meritevolezza del condannato la nuova prospettiva lavorativa, che in sé deve essere supportata dalla responsabilizzazione e dalla revisione critica dei pregressi comportamenti devianti. Tale giudizio non presenta il fraintendimento dei dati acquisiti dall'istruttoria e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento in assenza dei lamentati aspetti di manifesta illogicità, che in realtà sottendono la ricerca, da parte della Difesa del ricorrente, di una differente valutazione di merito, pacificamente sottratta alla potestà decisoria del giudice di legittimità. Inoltre, il ricorso richiama positivi elementi di valutazione di cui non dà conto e dimostrazione, impedendo comunque a questo Collegio di prenderli in considerazione. Sulla base dei superiori rilievi il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria dell'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e del versamento di somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10
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