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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38789/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 723/21 la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta a Dell'[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/07/20, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.

P.R. 309/90.

Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione senza ulteriori specificazioni.

Il ricorso è inammissibile.

La genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti detenute dall'imputato e sulla superfluità nel caso di specie di una consulenza chimica ai fini dell'accertamento della tipologia di sostanza stupefacente.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 723/21 la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta a Dell'[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/07/20, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio di motivazione senza ulteriori specificazioni. Il ricorso è inammissibile. La genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti detenute dall'imputato e sulla superfluità nel caso di specie di una consulenza chimica ai fini dell'accertamento della tipologia di sostanza stupefacente. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 38789/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris