Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 1975

Cassazione n. 09503/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMANIA il 07/03/1975 Avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato, per quanto qui di rilievo, la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con altri due complici, di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 e 5 cod. pen., per avere agito in tre e usato violenza sulle cose praticando un foro nella rete di recinzione del vivaio nel quale gli agenti avevano cercato di introdursi.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo si denunciano vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata su indizi non univoci, desunti dai contatti con un quarto soggetto che, invece, è stato assolto per essere stato ritenuto estraneo ai fatti.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo sono denunciati violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo alla ravvisata circostanza dell'uso del mezzo fraudolento.

Si sostiene il travisamento delle dichiarazioni degli operanti nel ravvisare l'utilizzo del mezzo fraudolento nel mero scavalcamento della rete di recinzione, laddove, secondo consolidato canone ermeneutico, si richiede una condotta improntata a destrezza e scaltrezza.

2.3. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 337,529 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen. giacchè, non ravvisandosi le circostanze aggravanti denunciate, in difetto di valida querela ( tale non potendosi ritenere la denuncia in atti priva della richiesta di punizione), avrebbe dovuto dichiararsi la non procedibilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non è fondato il primo motivo, che attinge la sentenza impugnata nella parte ricostruttiva della condotta, sostenendosi la mancanza, nel discorso giustificativo che sorregge la affermazione di responsabilità, di elementi di fatto significativi della univocità degli indizi.

Lamenta la Difesa che la decisione impugnata ha fatto leva sulle dichiarazioni di un ulteriore soggetto - tale Iftimi - che, tuttavia, è stato assolto, essendo stato riconosciuto estraneo ai fatti.

1.1. Effettivamente, è avvenuto che gli inquirenti siano giunti alla identificazione del ricorrente, che era riuscito a fuggire, grazie alle indicazioni fornite proprio da [OSCURATO:PERSONA] - che ha riferito di avere avuto incarico dal ricorrente di andarlo a prelevare con la propria autovettura, acconsentendo a che gli operanti salissero a bordo del veicolo e portandosi nel luogo concordato.

Qui, infatti, veniva recuperato il Cocii, visto dai militari uscire dalla vegetazione, infangato e con gli abiti strappati, e direttosi verso l'autovettura dell'Iftimi che gli aveva dato appuntamento telefonico.

Ed è vero che l'Iftimi è stato assolto per insufficienza di prove, essendo stati ravvisati a suo carico solo due indizi, ritenuti non univoci.

1.2. Ciò posto, non considera, dal canto suo, il ricorrente che la Corte di appello si è confrontata specificamente con le deduzioni dell'appellante, desumendo il suo concorso da una pluralità di elementi: innanzitutto, fu proprio la polizia giudiziaria a vederlo uscire dalla vegetazione in cui si era acquattato, dopo essersi accordato con l'Iftimi, trovandolo sporco di fango e con strappi ai pantaloni compatibili con l'essersi infiltrato lungo la rete metallica del vivaio a cui i correi avevano cercato di accedere strappandola.

Ulteriori elementi provengono dell'avere concordato con l'Iftimi una via di fuga definitiva; l'avere avuto contatti telefonici nell'arco temporale dell'azione criminosa con il Timiras, e dal non avere fornito una alternativa ricostruzione dei fatti.

1.3. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Roma abbia correttamente adempiuto al proprio compito valutativo, secondo i principi di diritto conclamati sul punto, senza incorrere nei denunciati vizi della motivazione, che, oltre a non essere mancante, non denuncia neppure patenti illogicità né evidenti contraddittorietà.

Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez.

U. n. 27620 del 2016, ric.

Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013).

La critica deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo.

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012).

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n.22257, del 25/3/2014, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile).

L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, per cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

1.4. Nel tenere conto di tali coordinate ermeneutiche, va osservato che le doglianze difensive - in punto di ricostruzione della responsabilità del ricorrente - pur denunciando una frattura nel percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità, omettono di individuare punti dimostrativi antagonisti rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, nell'individuare l'attuale ricorrente come concorrente nel tentativo di furto sulla base degli elementi indiziari che si sono già richiamati.

Con i motivi di ricorso si è, cioè, genericamente contestata la reale valenza indiziante delle segnalate evidenze fattuali, senza neppure allegare una diversa possibile ragione giustificatrice del comportamento oggettivamente eccentrico dell'imputato, per la, altrimenti inspiegabile, condotta circospetta da lui tenuta durante i contatti telefonici con Iftimi (così la sentenza di primo grado), prima di "lanciarsi", con modalità anch'essa bizzarra, all'interno dell'autovettura dell'Iftimi ( sempre in tal senso la ricostruzione del Tribunale).

Ora, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric.

Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva).

In tale contesto ermeneutico, la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione (presenza del ricorrente non giustificata in un luogo nascosto, accordo con un connazionale per essere recuperato senza essere visibile; strappi sui vestiti; contatti telefonici in coerenza con il tempo di commissione del delitto), a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare.

Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere accertato il concorso dell'imputato nel tentativo di furto commesso dopo avere divelto la rete metallica di recinzione (non avendo egli offerto una altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti), in tal senso orientando, del tutto ragionevolmente, l'avere concordato con atteggiamento circospetto le modalità di fuga, il mantenimento contatti con un altro correo in orario coevo con i fatti, l'essersi nascosto nella vegetazione, tutte circostanze cadute sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria.

2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto sviluppati con riguardo alla circostanza aggravante dell'"utilizzo del mezzo fraudolento", laddove, nella imputazione, è contestata la "violenza sulle cose" correlata al foro nella rete di recinzione.

3. Allo stesso modo, risulta infondato anche il quarto motivo, giacchè non tiene conto della duplice circostanza aggravante contestata, la violenza sulle cose ( non confutata dalla difesa) e l'avere agito in tre (gli altri due concorrenti sono stati arrestati in flagranza e giudicati separatamente), evenienza che non consente di ritenere il fatto procedibile a querela,

4. Al rigetto del ricorso esegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 31 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /Th , Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMANIA il 07/03/1975 Avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato, per quanto qui di rilievo, la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con altri due complici, di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 e 5 cod. pen., per avere agito in tre e usato violenza sulle cose praticando un foro nella rete di recinzione del vivaio nel quale gli agenti avevano cercato di introdursi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata su indizi non univoci, desunti dai contatti con un quarto soggetto che, invece, è stato assolto per essere stato ritenuto estraneo ai fatti. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo sono denunciati violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e vizi della motivazione con riguardo alla ravvisata circostanza dell'uso del mezzo fraudolento. Si sostiene il travisamento delle dichiarazioni degli operanti nel ravvisare l'utilizzo del mezzo fraudolento nel mero scavalcamento della rete di recinzione, laddove, secondo consolidato canone ermeneutico, si richiede una condotta improntata a destrezza e scaltrezza. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 337,529 cod. proc. pen. in relazione all'art. 624 cod. pen. giacchè, non ravvisandosi le circostanze aggravanti denunciate, in difetto di valida querela ( tale non potendosi ritenere la denuncia in atti priva della richiesta di punizione), avrebbe dovuto dichiararsi la non procedibilità del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non è fondato il primo motivo, che attinge la sentenza impugnata nella parte ricostruttiva della condotta, sostenendosi la mancanza, nel discorso giustificativo che sorregge la affermazione di responsabilità, di elementi di fatto significativi della univocità degli indizi. Lamenta la Difesa che la decisione impugnata ha fatto leva sulle dichiarazioni di un ulteriore soggetto - tale Iftimi - che, tuttavia, è stato assolto, essendo stato riconosciuto estraneo ai fatti. 1.1. Effettivamente, è avvenuto che gli inquirenti siano giunti alla identificazione del ricorrente, che era riuscito a fuggire, grazie alle indicazioni fornite proprio da [OSCURATO:PERSONA] - che ha riferito di avere avuto incarico dal ricorrente di andarlo a prelevare con la propria autovettura, acconsentendo a che gli operanti salissero a bordo del veicolo e portandosi nel luogo concordato. Qui, infatti, veniva recuperato il Cocii, visto dai militari uscire dalla vegetazione, infangato e con gli abiti strappati, e direttosi verso l'autovettura dell'Iftimi che gli aveva dato appuntamento telefonico. Ed è vero che l'Iftimi è stato assolto per insufficienza di prove, essendo stati ravvisati a suo carico solo due indizi, ritenuti non univoci. 1.2. Ciò posto, non considera, dal canto suo, il ricorrente che la Corte di appello si è confrontata specificamente con le deduzioni dell'appellante, desumendo il suo concorso da una pluralità di elementi: innanzitutto, fu proprio la polizia giudiziaria a vederlo uscire dalla vegetazione in cui si era acquattato, dopo essersi accordato con l'Iftimi, trovandolo sporco di fango e con strappi ai pantaloni compatibili con l'essersi infiltrato lungo la rete metallica del vivaio a cui i correi avevano cercato di accedere strappandola. Ulteriori elementi provengono dell'avere concordato con l'Iftimi una via di fuga definitiva; l'avere avuto contatti telefonici nell'arco temporale dell'azione criminosa con il Timiras, e dal non avere fornito una alternativa ricostruzione dei fatti. 1.3. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Roma abbia correttamente adempiuto al proprio compito valutativo, secondo i principi di diritto conclamati sul punto, senza incorrere nei denunciati vizi della motivazione, che, oltre a non essere mancante, non denuncia neppure patenti illogicità né evidenti contraddittorietà. Come recenti ed autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U. n. 27620 del 2016, ric. Dasgupta, nel cui ambito si è ritenuta centrale la verifica sulle modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna), il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre il travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). La critica deve, pertanto, porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo complessivo. Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17.11.2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (sul punto specifico: Sez. 1, n. 31456, del 21/5/2008, Rv. 240763, con orientamento ripreso, più di recente, da Sez. 4, n.22257, del 25/3/2014, Rv. 259204, ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un'ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile). L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 224801, per cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza compulsate dal giudice nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. 1.4. Nel tenere conto di tali coordinate ermeneutiche, va osservato che le doglianze difensive - in punto di ricostruzione della responsabilità del ricorrente - pur denunciando una frattura nel percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità, omettono di individuare punti dimostrativi antagonisti rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, nell'individuare l'attuale ricorrente come concorrente nel tentativo di furto sulla base degli elementi indiziari che si sono già richiamati. Con i motivi di ricorso si è, cioè, genericamente contestata la reale valenza indiziante delle segnalate evidenze fattuali, senza neppure allegare una diversa possibile ragione giustificatrice del comportamento oggettivamente eccentrico dell'imputato, per la, altrimenti inspiegabile, condotta circospetta da lui tenuta durante i contatti telefonici con Iftimi (così la sentenza di primo grado), prima di "lanciarsi", con modalità anch'essa bizzarra, all'interno dell'autovettura dell'Iftimi ( sempre in tal senso la ricostruzione del Tribunale). Ora, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico ...) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questa Corte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art. 192 del codice di rito non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva). In tale contesto ermeneutico, la motivazione della sentenza impugnata ha opposto agli argomenti sviluppati con i motivi di gravame nel merito una logica ricostruzione (presenza del ricorrente non giustificata in un luogo nascosto, accordo con un connazionale per essere recuperato senza essere visibile; strappi sui vestiti; contatti telefonici in coerenza con il tempo di commissione del delitto), a cui l'imputato non ha offerto alternative da confrontare. Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere accertato il concorso dell'imputato nel tentativo di furto commesso dopo avere divelto la rete metallica di recinzione (non avendo egli offerto una altra indicazione alternativa e plausibile dei fatti), in tal senso orientando, del tutto ragionevolmente, l'avere concordato con atteggiamento circospetto le modalità di fuga, il mantenimento contatti con un altro correo in orario coevo con i fatti, l'essersi nascosto nella vegetazione, tutte circostanze cadute sotto la diretta percezione della polizia giudiziaria. 2. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, in quanto sviluppati con riguardo alla circostanza aggravante dell'"utilizzo del mezzo fraudolento", laddove, nella imputazione, è contestata la "violenza sulle cose" correlata al foro nella rete di recinzione. 3. Allo stesso modo, risulta infondato anche il quarto motivo, giacchè non tiene conto della duplice circostanza aggravante contestata, la violenza sulle cose ( non confutata dalla difesa) e l'avere agito in tre (gli altri due concorrenti sono stati arrestati in flagranza e giudicati separatamente), evenienza che non consente di ritenere il fatto procedibile a querela, 4. Al rigetto del ricorso esegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 31 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /Th , Il
Sentenza Cassazione n. 09503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris