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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29413/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36971-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5024/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero della detrazione di imposta del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico per non avere la parte contribuente la disponibilità dell'immobile relativamente all'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello parte contribuente osservando che la tesi del giudice di primo grado, secondo la quale senza la data di registrazione del comodato non si poteva determinare con certezza se al momento della realizzazione dei lavori l'immobile fosse nella disponibilità del comodatario, era errata in quanto nessuna norma impone la registrazione del contratto di comodato d'uso per usufruire delle detrazioni e tale elemento non può essere considerato vincolante perché la legge n. 296 del 2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 espongono gli aspetti da considerare ai fini dell'accesso alla detrazione che sono la detenzione, il possesso e la disponibilità nonché, ove il detentore non sia anche possessore dell'immobile, dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore oltre l'asseverazione di un tecnico abilitato circa la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa e tali elementi si rinvengono dalla documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento.

Ric. 2019 n. 36971 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia la contrarietà della sentenza impugnata al sopravvenuto giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza n. 1182/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio pubblicata in data 28 febbraio 2019 e non impugnata dalla controparte, ai sensi dell'ad. 2909 c.c., in combinato disposto con l'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e con l'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., riferita all'annualità d'imposta 2010 e in relazione alla concreta realizzazione dei lavori di riqualificazione avvenuti nell'aprile 2010; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 4, c.p.c. per apparenza della motivazione.

Ritenuto di dover affrontare prioritariamente il secondo motivo di impugnazione in quanto, lamentando, a monte, la radicale nullità della sentenza per apparenza della motivazione, viene preliminarmente in considerazione da un punto di vista logico-giuridico.

Il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'ad. 111, comma 6, Cost., Ric. 2019 n. 36971 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -3- individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - osservando che la tesi del giudice di primo grado, secondo la quale senza la data di registrazione del comodato non si poteva determinare con certezza se al momento della realizzazione dei Ric. 2019 n. 36971 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -4- lavori l'immobile fosse nella disponibilità del comodatario, era errata in quanto nessuna norma impone la registrazione del contratto di comodato d'uso per usufruire delle detrazioni e tale elemento non può essere considerato vincolante perché la legge n. 296 del 2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 espongono gli aspetti da considerare ai fini dell'accesso alla detrazione che sono la detenzione, il possesso e la disponibilità nonché, ove il detentore non sia anche possessore dell'immobile, dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore oltre l'asseverazione di un tecnico abilitato circa la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa e tali elementi si rinvengono dalla documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento - ha fornito una motivazione chiara e ragionevole in quanto spiega che la parte contribuente aveva diritto alla detrazione in quanto possedeva tutti i requisiti richiesti dalle norme per ottenere tale agevolazione e pertanto si colloca ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018).

Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Secondo questa Corte infatti: Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi dell fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di' - imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva Ric. 2019 n. 36971 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -5- escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria: Cass.n. 5766 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 25516 del 2019).

La sentenza n. 1182/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 28 febbraio 2019 e passata in giudicato - poiché il 28 settembre 2019 cadeva di sabato - il 30 settembre 2019 (mentre la sentenza impugnata in questa sede è stata depositata il 12 settembre dello stesso anno, ossia in una data anteriore, cosicché, conformemente a quanto stabilisce il primo dei principi sopra ricordati per l'opponibilità del giudicato esterno, questo si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito), ha negato che la parte contribuente nel 2010 avesse i requisiti per ottenere la detrazione riservata a coloro che compiono dei lavori che determinano un risparmio energetico per l'immobile stesso.

Tale circostanza non si pone in insanabile contrasto con le affermazioni contenute all'interno della sentenza impugnata in questa sede (ossia che la documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento), secondo cui la parte contribuente avrebbe fornito la prova dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione, dal momento che l'odierno giudizio si riferisce ad un momento successivo (il 2012), cosicché ben può essere che i requisiti necessari per usufruire legittimamente dell'agevolazione per le spese finalizzate al risparmio energetico siano maturati tra il 2010 e il 2012.

Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Ric. 2019 n. 36971 sez.

MT - ud. 26-05-202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36971-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 5024/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero della detrazione di imposta del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico per non avere la parte contribuente la disponibilità dell'immobile relativamente all'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello parte contribuente osservando che la tesi del giudice di primo grado, secondo la quale senza la data di registrazione del comodato non si poteva determinare con certezza se al momento della realizzazione dei lavori l'immobile fosse nella disponibilità del comodatario, era errata in quanto nessuna norma impone la registrazione del contratto di comodato d'uso per usufruire delle detrazioni e tale elemento non può essere considerato vincolante perché la legge n. 296 del 2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 espongono gli aspetti da considerare ai fini dell'accesso alla detrazione che sono la detenzione, il possesso e la disponibilità nonché, ove il detentore non sia anche possessore dell'immobile, dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore oltre l'asseverazione di un tecnico abilitato circa la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa e tali elementi si rinvengono dalla documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento. Ric. 2019 n. 36971 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia la contrarietà della sentenza impugnata al sopravvenuto giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza n. 1182/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio pubblicata in data 28 febbraio 2019 e non impugnata dalla controparte, ai sensi dell'ad. 2909 c.c., in combinato disposto con l'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e con l'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., riferita all'annualità d'imposta 2010 e in relazione alla concreta realizzazione dei lavori di riqualificazione avvenuti nell'aprile 2010; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 4, c.p.c. per apparenza della motivazione. Ritenuto di dover affrontare prioritariamente il secondo motivo di impugnazione in quanto, lamentando, a monte, la radicale nullità della sentenza per apparenza della motivazione, viene preliminarmente in considerazione da un punto di vista logico-giuridico. Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'ad. 111, comma 6, Cost., Ric. 2019 n. 36971 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - osservando che la tesi del giudice di primo grado, secondo la quale senza la data di registrazione del comodato non si poteva determinare con certezza se al momento della realizzazione dei Ric. 2019 n. 36971 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- lavori l'immobile fosse nella disponibilità del comodatario, era errata in quanto nessuna norma impone la registrazione del contratto di comodato d'uso per usufruire delle detrazioni e tale elemento non può essere considerato vincolante perché la legge n. 296 del 2006 e il D.M. 19 febbraio 2007 espongono gli aspetti da considerare ai fini dell'accesso alla detrazione che sono la detenzione, il possesso e la disponibilità nonché, ove il detentore non sia anche possessore dell'immobile, dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore oltre l'asseverazione di un tecnico abilitato circa la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa e tali elementi si rinvengono dalla documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento - ha fornito una motivazione chiara e ragionevole in quanto spiega che la parte contribuente aveva diritto alla detrazione in quanto possedeva tutti i requisiti richiesti dalle norme per ottenere tale agevolazione e pertanto si colloca ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Il primo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte infatti: Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi dell fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di' - imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva Ric. 2019 n. 36971 sez. MT - ud. 26-05-2021 -5- escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria: Cass.n. 5766 del 2021; nello stesso senso Cass. n. 25516 del 2019). La sentenza n. 1182/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 28 febbraio 2019 e passata in giudicato - poiché il 28 settembre 2019 cadeva di sabato - il 30 settembre 2019 (mentre la sentenza impugnata in questa sede è stata depositata il 12 settembre dello stesso anno, ossia in una data anteriore, cosicché, conformemente a quanto stabilisce il primo dei principi sopra ricordati per l'opponibilità del giudicato esterno, questo si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito), ha negato che la parte contribuente nel 2010 avesse i requisiti per ottenere la detrazione riservata a coloro che compiono dei lavori che determinano un risparmio energetico per l'immobile stesso. Tale circostanza non si pone in insanabile contrasto con le affermazioni contenute all'interno della sentenza impugnata in questa sede (ossia che la documentazione agli atti e la visura camerale e le utenze provano in maniera incontrovertibile la detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento), secondo cui la parte contribuente avrebbe fornito la prova dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione, dal momento che l'odierno giudizio si riferisce ad un momento successivo (il 2012), cosicché ben può essere che i requisiti necessari per usufruire legittimamente dell'agevolazione per le spese finalizzate al risparmio energetico siano maturati tra il 2010 e il 2012. Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Ric. 2019 n. 36971 sez. MT - ud. 26-05-202
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