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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21439/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 118 R.G. n. 43990/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto ai reati ex artt. 707 e 337 cod. pen., si vedano, in particolare, pagg. 4-6, là dove la Corte di appello ha contrastato con argomenti non manifestamente illogici la tesi difensiva — qui riproposta — del mancato accertamento della consapevolezza della presenza degli attrezzi da scasso e della mancanza di prova dell'adesione del ricorrente all'azione dell'autista dell'auto, alla luce delle complessive circostanze emerse dagli atti (la presenza della maggior parte degli attrezzi nell'abitacolo dell'auto e il loro numero consistente; le modalità della fuga, quanto a durata e pericolosità; la condotta dell'imputato, che, dopo la fuga in auto, aveva proseguito la fuga a piedi e si era opposto decisamente al suo arresto; la inverosimile spiegazione fornita dall'imputato sia in ordine alla sua presenza sull'auto di notte sia al motivo della sua fuga a piedi; non da ultimo, il controllo effettuato a distanza di un mese con l'emersione di analoghe circostanze, quanto al possesso di attrezzi da scasso); - quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si veda pag. 5, dove la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in materia (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857), escludendo che, come ricostruito il fatto, il ruolo del ricorrente sia stato di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale deriter" criminoso; - quanto al mancato riconoscimento della continuazione, si vedano pagg. 7-8, quanto al contenuto dell'appello e alla rilevazione, non manifestamente illogica, che il successivo fatto sia stato il frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 118 R.G. n. 43990/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto ai reati ex artt. 707 e 337 cod. pen., si vedano, in particolare, pagg. 4-6, là dove la Corte di appello ha contrastato con argomenti non manifestamente illogici la tesi difensiva — qui riproposta — del mancato accertamento della consapevolezza della presenza degli attrezzi da scasso e della mancanza di prova dell'adesione del ricorrente all'azione dell'autista dell'auto, alla luce delle complessive circostanze emerse dagli atti (la presenza della maggior parte degli attrezzi nell'abitacolo dell'auto e il loro numero consistente; le modalità della fuga, quanto a durata e pericolosità; la condotta dell'imputato, che, dopo la fuga in auto, aveva proseguito la fuga a piedi e si era opposto decisamente al suo arresto; la inverosimile spiegazione fornita dall'imputato sia in ordine alla sua presenza sull'auto di notte sia al motivo della sua fuga a piedi; non da ultimo, il controllo effettuato a distanza di un mese con l'emersione di analoghe circostanze, quanto al possesso di attrezzi da scasso); - quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., si veda pag. 5, dove la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in materia (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857), escludendo che, come ricostruito il fatto, il ruolo del ricorrente sia stato di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale deriter" criminoso; - quanto al mancato riconoscimento della continuazione, si vedano pagg. 7-8, quanto al contenuto dell'appello e alla rilevazione, non manifestamente illogica, che il successivo fatto sia stato il frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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