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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1967

Cassazione n. 33407/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1967 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 25 luglio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, MANARDI Brunella.

3. Il ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento della massima estensione della riduzione conseguente alle concesse attenuanti e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

3.1. La pena edittale risulta essere stata parametrata ai minimi edittali riconoscendo la massima riduzione per il tentativo.

Di conseguenza, risulta sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 13.3 cod. pen.

Il mero richiamo alla congruità della pena espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare sul punto, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando (come nel caso di specie) l'appellante non ha dunque a fondamento di tale concessione alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11./1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352).

3.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle riduzioni disposta per la riconosciuta attenuante, risulta inammissibile sussistendo una motivazione logica, adeguata e congrua nel provvedimento impugnato che valorizza, in punto parametrazione del trattamento sanzionatorio e determinazioni conseguenti, la personalità negativa dell'imputato per come desumibile dai precedenti penali.

3.4. La contestazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile in presenza della sopra richiamata motivazione che valorizza la negativa personalità dell'imputato e di difetto di elementi valutabili a favore, nemmeno indicati in sede di ricorso.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]•gliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/1967 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 25 luglio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, MANARDI Brunella. 3. Il ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento della massima estensione della riduzione conseguente alle concesse attenuanti e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 3.1. La pena edittale risulta essere stata parametrata ai minimi edittali riconoscendo la massima riduzione per il tentativo. Di conseguenza, risulta sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 13.3 cod. pen. Il mero richiamo alla congruità della pena espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3.2. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare sul punto, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando (come nel caso di specie) l'appellante non ha dunque a fondamento di tale concessione alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11./1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 3.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle riduzioni disposta per la riconosciuta attenuante, risulta inammissibile sussistendo una motivazione logica, adeguata e congrua nel provvedimento impugnato che valorizza, in punto parametrazione del trattamento sanzionatorio e determinazioni conseguenti, la personalità negativa dell'imputato per come desumibile dai precedenti penali. 3.4. La contestazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile in presenza della sopra richiamata motivazione che valorizza la negativa personalità dell'imputato e di difetto di elementi valutabili a favore, nemmeno indicati in sede di ricorso. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]•gliere esten
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