CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 27751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 05/02/2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 10/06/2014, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di costui in relazione al reato ex art. 474 cod. pen. contestato al capo A), confermando il giudizio di responsabilità per la ricettazione di merce con marchio e modello industriale contraffatti di cui al capo B), con rideterminazione della pena 2. Propone ricorso per cassazione il Lipori, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo: la violazione di legge (artt. 474 e 648 cod. pen.) per avere la corte di appello erroneamente ritenuto sussistente il reato presupposto, in quanto la merce, sequestrata durante il controllo doganale, non era stata commercializzata nel territorio dello Stato, e, comunque, il marchio i. figurativo non presentava elementi di identità con l'originale; l'omessa motivazione circa la richiesta di conversione della pena in quella pecuniaria ex lege 689/81; l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il primo ed il terzo motivo sono reiterativi di censure già sottoposte all'esame del giudice di appello e correttamente definite, in assenza di rilievi critici a riguardo. Come già indicato dalla corte territoriale non assume rilevanza la dedotta difformità del prodotto ovvero la possibilità di distinzione dall'originale, posto che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio (nel caso di specie, la merce in sequestro riproduceva un marchio figurativo registrato, come accertato in sede di merito). Il reato di ricettazione, inoltre, non può considerarsi prescritto, attesa l'applicazione della contestata recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., nell'irrilevanza a tal fine del giudizio di comparazione con la circostanza attenuante, con conseguente aumento di due terzi dei termini di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è del pari generico. Il ricorrente fa infatti riferimento al terzo motivo di appello e all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932). Nel case di specie, tuttavia, dall'esame dell'atto di appello, MIZZ2= kairziono-dzis il POI ifzie: si rileva che nella sola intitolazione del terzo motivo, relativo al 2 ?i! trattamento sanzionatorio, è inserita anche la frase "conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex L. 689/81", anticipazione che non è sorretta da alcuna successiva argomentazione e conclusione sul punto, sì da non dover impegnare il giudice di appello in una specifica pronuncia sul punto. 4. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il