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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 21229/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 gennaio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento imoognato e il ricorso udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; lette !e richieste del Pubblico Ministero; in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha .00ntermato ia condanna alla cee ritenuta di giustizia per ! reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pi.-1! Con un unico motivo d ricorso ceduce ii vizio di omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena deten.ti•iy!, co! pena pecLy- i.7-3!nr-, formuiata con !e conclusioni scritte trasmesse il 3/ 13/24

2. Il motivo è fondato risultando dagli atti, cui la Corte può accedere in ragione della natura della questione dedotta, che il ricorrente aveva effettivamente formulato istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, istanza su cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio sulla istanza di sostituzione della pena detentiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30 gennaio 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento imoognato e il ricorso udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; lette !e richieste del Pubblico Ministero; in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha .00ntermato ia condanna alla cee ritenuta di giustizia per ! reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pi.-1! Con un unico motivo d ricorso ceduce ii vizio di omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena deten.ti•iy!, co! pena pecLy- i.7-3!nr-, formuiata con !e conclusioni scritte trasmesse il 3/ 13/24 2. Il motivo è fondato risultando dagli atti, cui la Corte può accedere in ragione della natura della questione dedotta, che il ricorrente aveva effettivamente formulato istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, istanza su cui la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio sulla istanza di sostituzione della pena detentiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 20 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21229/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris