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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 43105/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce sez. dist.

Taranto del 6.12.2021, con la quale veniva dichiarata inammissibile, poiché tardiva, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 c.p.p., a seguito della sentenza del 27.03.2019 divenuta irrevocabile il 12.07.2019 con cui il Tribunale di Taranto aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento e tentato furto in concorso per non aver commesso il fatto, per il quale aveva subito due mesi di custodia cautelare in carcere dal 19.03.2011 al 19.05.2011. 2.La difesa del ricorrente ha articolato il seguente motivo: Violazione dell'art. 83 comma 2 e 8 del DL 18/2020 che ha disposto per il periodo dal 9/03/2020 al 15.04.2020, termine poi prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con successivo D1 n. 23/2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali; nella specie si intendono sospesi tra gli altri, per esplicita previsione normativa i termini riguardanti la proposizione degli atti introduttivi del giudizio.

Inoltre in forza del comma 8 del DL n.18/2020 citato è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Ne consegue che alla luce dell'applicazione della normativa emergenziale il termine ultimo per la presentazione della domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione doveva considerarsi il 15.09.2021 mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'istanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

3.1. Sono pervenute il 18.10.2022 conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento già espresso da questa Sezione nella recente pronuncia Sez. 4 -, n. 34362 del 02/07/2021 Cc. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281830 - 01, in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale e che qui si riporta nei passi salienti.

"E' condivisibile la giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, che hanno già avuto modo di affermare e di ribadire che, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso; detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01; Id., n. 2153 del 29/01/2010, Rv. 611351 - 01 e n. 5895 dei 11/03/2009, Rv. 607200 - 01; in senso analogo si sono espresse, in motivazione, le Sezioni Unite civili, sent. n. 17781 del 22/07/2013).

Si tratta di un orientamento civilistico che - prendendo le mosse da alcuni interventi della Corte costituzionale che hanno ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione (cfr. sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992) - interpreta la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, nel senso che essa comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi quindi a contemplare i soli termini per il compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma anche il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso." Nel caso che occupa, è indubbio che la proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 ss. cod. proc. pen.) costituisca l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo.

Del resto, va rammentato che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01).

Ne discende, alla luce della giurisprudenza civilistica sopra citata, come al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, debba essere attribuita natura (anche) processuale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato.

5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente tardiva la domanda proposta dal ricorrente, senza considerare che il decorso del termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. avrebbe dovuto considerarsi sottoposto alla sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742/1969 e alla sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile o penale previsto dalla legislazione emergenziale ( DL n.18 e del 2020 conv . in I. n. 27/2020 ).

In particolare, dagli atti risulta che la pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 12.07.2019 (presupposto della domanda) mentre la domanda per la riparazione è stata depositata il 30.07.202; dovendosi considerare i 31 giorni di sospensione per il periodo feriale di cui al mese di agosto del 2019 e i 63 giorni di sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in I. n. 27/2020, alla data della domanda non era maturato il termine decadenziale di cui all'art. 315 c.p.p.

Va, pertanto, disposto il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Lecce affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Taranto del 6.12.2021, con la quale veniva dichiarata inammissibile, poiché tardiva, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 c.p.p., a seguito della sentenza del 27.03.2019 divenuta irrevocabile il 12.07.2019 con cui il Tribunale di Taranto aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di danneggiamento e tentato furto in concorso per non aver commesso il fatto, per il quale aveva subito due mesi di custodia cautelare in carcere dal 19.03.2011 al 19.05.2011. 2.La difesa del ricorrente ha articolato il seguente motivo: Violazione dell'art. 83 comma 2 e 8 del DL 18/2020 che ha disposto per il periodo dal 9/03/2020 al 15.04.2020, termine poi prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con successivo D1 n. 23/2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali; nella specie si intendono sospesi tra gli altri, per esplicita previsione normativa i termini riguardanti la proposizione degli atti introduttivi del giudizio. Inoltre in forza del comma 8 del DL n.18/2020 citato è sospesa la decorrenza dei termini di decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi. Ne consegue che alla luce dell'applicazione della normativa emergenziale il termine ultimo per la presentazione della domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione doveva considerarsi il 15.09.2021 mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'istanza il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3.11 Procuratore Generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3.1. Sono pervenute il 18.10.2022 conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento già espresso da questa Sezione nella recente pronuncia Sez. 4 -, n. 34362 del 02/07/2021 Cc. (dep. 16/09/2021 ) Rv. 281830 - 01, in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale e che qui si riporta nei passi salienti. "E' condivisibile la giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, che hanno già avuto modo di affermare e di ribadire che, poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso; detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. civ., n. 5423 del 18/03/2016, Rv. 639423 - 01; Id., n. 2153 del 29/01/2010, Rv. 611351 - 01 e n. 5895 dei 11/03/2009, Rv. 607200 - 01; in senso analogo si sono espresse, in motivazione, le Sezioni Unite civili, sent. n. 17781 del 22/07/2013). Si tratta di un orientamento civilistico che - prendendo le mosse da alcuni interventi della Corte costituzionale che hanno ampliato l'ambito di applicabilità della sospensione feriale anche a termini previsti a pena di decadenza per il promovimento dell'azione (cfr. sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n. 49 del 1990 e n. 380 del 1992) - interpreta la locuzione «termini processuali», ai fini della sospensione nel periodo feriale, nel senso che essa comprende anche i termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi quindi a contemplare i soli termini per il compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma anche il termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso." Nel caso che occupa, è indubbio che la proposizione della domanda giudiziale finalizzata alla riparazione per ingiusta detenzione (ex artt. 314 ss. cod. proc. pen.) costituisca l'unico rimedio per ottenere il riconoscimento del diritto al relativo indennizzo. Del resto, va rammentato che il rapporto processuale relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile, anche se inserito in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale, trattandosi di controversia concernente il regolamento di interessi patrimoniali (attribuzione di una somma di danaro) tra il privato, titolare del diritto alla riparazione, e lo Stato (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Rv. 213509 - 01). Ne discende, alla luce della giurisprudenza civilistica sopra citata, come al termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen., entro il quale la domanda deve essere proposta, debba essere attribuita natura (anche) processuale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare "processuali", ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti previsti a pena di decadenza, nel senso dianzi precisato. 5. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente tardiva la domanda proposta dal ricorrente, senza considerare che il decorso del termine biennale di cui all'art. 315 cod. proc. pen. avrebbe dovuto considerarsi sottoposto alla sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742/1969 e alla sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto del procedimento civile o penale previsto dalla legislazione emergenziale ( DL n.18 e del 2020 conv . in I. n. 27/2020 ). In particolare, dagli atti risulta che la pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è divenuta irrevocabile il 12.07.2019 (presupposto della domanda) mentre la domanda per la riparazione è stata depositata il 30.07.202; dovendosi considerare i 31 giorni di sospensione per il periodo feriale di cui al mese di agosto del 2019 e i 63 giorni di sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in I. n. 27/2020, alla data della domanda non era maturato il termine decadenziale di cui all'art. 315 c.p.p. Va, pertanto, disposto il rinvio del procedimento alla Corte di appello di Lecce affinché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia
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