CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 10141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni. Ritenuto in fatto Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 21 giugno 2023, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt. 624,625 comma 1 n. 2 cod. pen., commesso il 24 ottobre 2017 in danno del grande magazzino COIN di Vicenza, previa violenza sulle cose, consistita nell'asportazione della placca antitaccheggio apposta sul bene esposto per la vendita al pubblico e nel deterioramento della porta d'ingresso dell'esercizio. La pronuncia impugnata ha rilevato che il reato è divenuto procedibile a querela di parte a seguito della modifica del comma terzo dell'art. 624 cod. pen., operata dall'art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 150 del 2022 e che, ai sensi dell'art. 85 comma 1 del medesimo Decreto (come sostituito dall'art. 5 bis lett. a) del D.L. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella L. n. 199 del 2022) non sarebbe stata presentata la querela nel termine di tre mesi decorrenti dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma. E' stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. poiché nel fascicolo procedimentalle — pur essendo il reato perseguibile d'ufficio al tempo della sua commissione - è già presente la "denuncia querela" presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2017 "in qualità di responsabile pro tempore del negozio [OSCURATO:SOCIETA] di Vicenza", allegata all"impugnazione, contenente fra l'altro l'esplicita richiesta di "procedere a tutti gli effetti di legge" nei confronti dell'autore del furto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.E' ius receptum che il soggetto responsabile di un punto vendita di una catena di negozi (supermercati, grandi magazzini etc.), in quanto titolare di un "possesso qualificato" sui beni oggetto della gestione, del potere di alienazione e di custodia a lui riconducibili, sia da considerare persona offesa dal reato destinataria del diritto di proporre la querela (Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.255975). E' del pari costante principio di diritto espresso da questa Corte che, ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (ex multis, Sez. 5, n.18267 del 29/01/2019 Rv. 275912 - 01 Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439); ove tale intendimento non emerga in modo univoco dal contenuto della dichiarazione raccolta dalla polizia giudiziaria, è possibile fare ricorso ad altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 3, sentenza n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384) e, a titolo esemplificativo, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato può essere univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (sez.5, n. 42994 del 14/09/2016, P.C. in proc. C., Rv.268201); la volontà di punizione può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, debbono, comunque, essere interpretati alla luce del "favor querelae" (sez. 5, n.2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648, richiamata anche dall'ufficio ricorrente). Nel caso di specie, peraltro, l'intendimento querelatorio è di lampante nettezza, dal momento che - accanto all'intestazione dell'atto come "denuncia querela" - il dato testuale restituisce evidenza della volontà punitiva, enunciata con l'inequivoca esplicitazione di "voler procedere a tutti gli effetti di legge nei confronti del cliente per tutti i reati" ravvisabili, con la sottoscrizione in calce alla dicitura "F.L.C.S." (fatto, letto, confermato, sottoscritto). 2.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 10/01/2024