CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 8118 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 5223/05/2020, depositata in data 10 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 12605/11/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Catania che aveva rigettato il ricorso della detta società avverso l'atto di irrogazione di sanzioni n. 3068/RU emesso, ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 504/92, a seguito di avviso di pagamento per recupero a tassazione dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica per il periodo di imposta 2010; -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l'appello della contribuente: 1) da un lato, con una laconica motivazione per relationem ad altra sentenza della CTR della Sicilia, non identificata negli estremi, con cui, in riforma della pronuncia della CTP di Catania n. 2459/01/2014, era stato confermato l'avviso di pagamento per il recupero a tassazione dell'addizionale provinciale, scaturente dallo stesso p.v.c., per gli anni di imposta 2006-2009 (prima ratio decidendi); 2) dall'altro, aderendo al giudizio espresso dal giudice di primo grado circa la legittimità dell'atto impositivo per svolgere la S.A.C. fornitura a titolo oneroso di energia elettrica nei confronti di soggetti economici operanti nell'ambito dell'aerostazione, senza esplicitare le ragioni sottese a tale decisione, anche alla luce delle argomentazioni difensive spiegate dalla contribuente nei gradi di merito (circa la gestione da parte della S.A.C., in virtù di una convenzione intervenuta con l'Enac e approvata dal Ministero dei Trasporti, di una impresa aeroportuale, quale universitas rerum, con organizzazione dei servizi necessari a garantire il buon funzionamento dello scalo nel suo complesso, anche attraverso la somministrazione in favore degli operatori in subconcessione dell'energia elettrica al prezzo del suo costo), e con un richiamo del tutto fuorviante, sulla base di una assunta dogmatica "sovrapponibilità", alla diversa vicenda relativa ad [OSCURATO:SOCIETA]., decisa in sede di legittimità con la sentenza n. 20474 del 2013 (seconda ratio decidendi); -il motivo si profila, in parte inammissibile, in parte, infondato; -invero, la censura nella parte in cui denuncia una illegittima motivazione per relationem ad altra pronuncia della CTR della Sicilia, non identificata negli estremi, di riforma della sentenza della CTP di Catania n. 2459/01/2014 "con conferma dell'avviso di pagamento per recupero a tassazione dell'addizionale provinciale scaturente dallo stesso p.v.c., per i periodi di imposta 2006-2009", non è aderente al decisum, in quanto il riferimento a tale sentenza, lungi dal costituire una autonoma ratio decidendi, rappresenta soltanto una premessa, avendo il giudice di appello fondato la decisione sulla condivisione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto impositivo ("premesso che in data odierna è stato accolto da questo Collegio l'appello dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP n. 2459/01/2014, con conseguente conferma dell'avviso di pagamento per recupero a tassazione dell'addizionale provinciale scaturente dallo stesso p.v.c., per i periodi di imposta 2006- 2007-2008-2009, l'appello non può in ogni caso, trovare accoglimento ..all'uopo si rileva che le valutazioni, le motivazioni e il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e immuni da censure.."); -quanto alla denuncia della motivazione apparente della sentenza impugnata per avere aderito alla decisione di prime cure senza argomentare le ragioni del proprio convincimento, affermando, peraltro, apoditticamente la sovrapponibilità della fattispecie in esame a quella relativa ad [OSCURATO:SOCIETA]. decisa in sede di legittimità, con sentenza n. 20474 del 2013, va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti". Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6A-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021); - peraltro, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017). Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017; Cass. n. 28113 del 2013); - nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non rientra nei paradigmi invalidanti di cui ai richiamati arresti giurisprudenziali, in quanto sia pure sintetica e per relationem, consente comunque di comprendere l'iter logico giuridico recando, quindi, il minimo costituzionale; invero, la CTR ha fondato la decisione di rigetto dell'appello della società sulla condivisione delle argomentazioni del giudice di primo grado circa la legittimità dell'atto impositivo "posto che- alla luce degli elementi emersi in sede di verifica- la società forni[va] a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica a soggetti economici operanti nell'ambito dell'aereostazione sia che svolge[vano] attività commerciale a scopo di lucro sia che forni[vano] servizi connessi all'attività di traffico aereo" rappresentanti, quindi, "i consumatori finali dell'energia utilizzata nelle varie attività" per cui la società si configurava come "venditore assoggettato, in quanto tale, al pagamento dell'accisa e dell'addizionale da applicarsi in relazione a ciascun distinto punto di energia, anche se una pluralità di essi face[vano] capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un'unitaria attività produttiva"; il giudice di appello, in mancanza di elementi contrari, ha, pertanto, confermato l'accertamento già operato dal giudice di prime cure, sulla base degli esiti del p.v.c., circa la natura di rivenditrice/distributrice della società contribuente, assumendo quest'ultima la posizione di fabbricante, in quanto tale soggetto passivo dell'imposta sui consumi di energia dei predetti cessionari (art. 53, comma 2, del TUA) con indebita fruizione del beneficio fiscale invocato; né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123); si è precisato che "è sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi" (Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020). In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583); -peraltro, la CTR - dopo avere ritenuto la legittimità della pretesa impositiva stante l'emersa natura della società contribuente, emittente la relativa fattura, di fornitore a titolo oneroso di energia elettrica ai soggetti economici che operavano nell'aereostazione - ha considerato- con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- "sovrapponibile" alla fattispecie in esame quella relativa ad [OSCURATO:SOCIETA]. decisa con sentenza di questa Corte n. 20474/2013 secondo cui: 1) la società aeroportuale somministrava l'energia elettrica a terzi concessionari, quali utilizzatori finali, con conseguente assunzione in capo alla stessa della posizione di soggetto passivo dell'imposta sui consumi di energia elettrica di detti concessionari; 2)le attività commerciali dei concessionari non rientravano tra i servizi essenziali per l'aerostazione (come ordine pubblico, sanità e antincendio) ma erano "semplicemente utili al servizio aereoportuale" dando luogo ad autonome entrate ossia a "proventi" per la società la quale diveniva da soggetto utilizzatore a soggetto distributore di energia allorquando la forniva ai concessionari di attività commerciali in base a patti pacificamente onerosi; 3) il rapporto tra la società e coloro che svolgevano attività commerciale nell'area di sedime non era accessorio rispetto alla subconcessione degli altri servizi essenziali ma era autonomo per cui anche la cessione di energia era autonoma in quanto finalizzata ad introitarne in modo autonomo i relativi proventi con effetti coerenti sia per la tassazione dell'accisa e dell'addizionale provinciale sia ai fini Iva; -infine, la CTR ha disatteso i rilievi della contribuente in ordine al prospettato affidamento di fronte al concreto atteggiarsi dell'azione del fisco, quale esimente delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato, in quanto - recependo quanto osservato da questa Corte nella richiamata sentenza in una fattispecie ritenuta "sovrapponibile" - "non si ravvisa[va] l'apparenza di un'attività della PA in senso univocamente favorevole alla parte contribuente desumibile da circostanze specifiche e rilevanti, apparendo, invece, chiaramente contra legem la condotta in esame"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.700,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa