Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 47319/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 08/05/2024, il Tribunale di Como, investito del giudizio immediato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

2. Avverso la prefata sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mediante l'articolazione di due motivi:

2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità assoluta di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecutivi, in relazione all'iniziativa del pubblico ministero, lamentando la difformità del decreto penale di condanna rispetto alla richiesta avanzata dal Pubblico ministero in punto di sanzione amministrativa accessoria;

2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità relativa di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecutivi in relazione all'intervento dell'imputato; nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Nel decreto penale di condanna di cui si tratta - emesso il 16/03/2022, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, ma notificato in data successiva (26/01/2023) - mancavano gli avvisi di cui al novellato art. 460, comma 1, lett. h -bis) e h -ter), cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 02/10/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che la sentenza cui si riferisce il ricorrente (Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018) atteneva ad un caso di modifica dell'imputazione (si trattava, in specie, di difformità della contestazione contenuta nel decreto di citazione ex art. 464 cod. proc Den.rispetto alla contestazione contenuta nel decreto penale opposto, difformità a causa della quale l'imputato non aveva potuto esercitare la facoltà di chiedere riti alternativi, stante l'assenza nel decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, delle indicazioni di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.).

Una situazione del tutto diversa da quella posta dall'odierno ricorrente che afferisce alla sanzione amministrativa accessoria la quale, come è noto, non rientra nella disponibilità di alcuna delle parti (né quanto alla scelta del tipo, revoca o sospensione, né quanto alla durata), essendo il giudice libero nel determinarla.

La durata della sospensione della patente di guida (sanzione amministrativa e non pena) indicata dal Pubblico ministero nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna non imponeva, pertanto, alcun obbligo per il Giudice per le indagini preliminari di conformarsi ad essa, risultando pertanto del tutto inconferente il richiamo all'art. 460, comma 2, cod. proc. pen.

Deve, peraltro, osservarsi che la questione posta dal ricorrente risulta assorbita dalla caducazione del decreto penale di condanna, il quale, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata, producendo unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648.

In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il giudice del dibattimento conseguente all'opposizione potesse dichiarare la nullità che si assumeva derivare dalla erronea indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo del decreto penale).

Sarebbe pertanto affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, erroneamente disponesse la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio (cfr. Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283698; Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA].

Modena, Rv. 280350 - 02).

É pertanto incensurabile la sentenza impugnata laddove ha ribadito che l'intervenuta opposizione a decreto penale di condanna (cui consegue l'instaurazione del giudizio ordinario) assorbe ogni questione in ordine alla nullità dello stesso, non consentendo una regressione di fase e quindi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero su tale presupposto.

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse.

Vale infatti quanto si è più sopra detto.

Il provvedimento contro il quale è formulato il motivo è ormai inesistente, deprivato di qualsiasi funzione, avendo l'imputato optato per la celebrazione del giudizio.

In tema di procedimento per decreto, infatti, ove con l'atto di impugnazione venga fatta valere la nullità del decreto penale revocato nel giudizio conseguente all'opposizione, l'interesse all'impugnazione deve essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, assorbente il decreto, e non con riguardo alle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276085 - 02).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 08/05/2024, il Tribunale di Como, investito del giudizio immediato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. 2. Avverso la prefata sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mediante l'articolazione di due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità assoluta di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecutivi, in relazione all'iniziativa del pubblico ministero, lamentando la difformità del decreto penale di condanna rispetto alla richiesta avanzata dal Pubblico ministero in punto di sanzione amministrativa accessoria; 2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità relativa di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecutivi in relazione all'intervento dell'imputato; nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel decreto penale di condanna di cui si tratta - emesso il 16/03/2022, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, ma notificato in data successiva (26/01/2023) - mancavano gli avvisi di cui al novellato art. 460, comma 1, lett. h -bis) e h -ter), cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 02/10/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente il Collegio evidenzia che la sentenza cui si riferisce il ricorrente (Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018) atteneva ad un caso di modifica dell'imputazione (si trattava, in specie, di difformità della contestazione contenuta nel decreto di citazione ex art. 464 cod. proc Den.rispetto alla contestazione contenuta nel decreto penale opposto, difformità a causa della quale l'imputato non aveva potuto esercitare la facoltà di chiedere riti alternativi, stante l'assenza nel decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, delle indicazioni di cui all'art. 456, comma 2, cod. proc. pen.). Una situazione del tutto diversa da quella posta dall'odierno ricorrente che afferisce alla sanzione amministrativa accessoria la quale, come è noto, non rientra nella disponibilità di alcuna delle parti (né quanto alla scelta del tipo, revoca o sospensione, né quanto alla durata), essendo il giudice libero nel determinarla. La durata della sospensione della patente di guida (sanzione amministrativa e non pena) indicata dal Pubblico ministero nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna non imponeva, pertanto, alcun obbligo per il Giudice per le indagini preliminari di conformarsi ad essa, risultando pertanto del tutto inconferente il richiamo all'art. 460, comma 2, cod. proc. pen. Deve, peraltro, osservarsi che la questione posta dal ricorrente risulta assorbita dalla caducazione del decreto penale di condanna, il quale, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata, producendo unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il giudice del dibattimento conseguente all'opposizione potesse dichiarare la nullità che si assumeva derivare dalla erronea indicazione del nome dell'imputato nel dispositivo del decreto penale). Sarebbe pertanto affetto da abnormità funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole durata, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, erroneamente disponesse la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condanna, una volta opposto, produce l'effetto di introdurre un autonomo giudizio (cfr. Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Pmt C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283698; Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. Modena, Rv. 280350 - 02). É pertanto incensurabile la sentenza impugnata laddove ha ribadito che l'intervenuta opposizione a decreto penale di condanna (cui consegue l'instaurazione del giudizio ordinario) assorbe ogni questione in ordine alla nullità dello stesso, non consentendo una regressione di fase e quindi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero su tale presupposto. Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Vale infatti quanto si è più sopra detto. Il provvedimento contro il quale è formulato il motivo è ormai inesistente, deprivato di qualsiasi funzione, avendo l'imputato optato per la celebrazione del giudizio. In tema di procedimento per decreto, infatti, ove con l'atto di impugnazione venga fatta valere la nullità del decreto penale revocato nel giudizio conseguente all'opposizione, l'interesse all'impugnazione deve essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, assorbente il decreto, e non con riguardo alle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276085 - 02). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 47319/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris