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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20824/2026

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L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila di condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000, quale socio accomandatario e titolare di ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova della istituzione e esistenza delle scritture contabili.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta contestata, posto che si è trattato di distruzione delle scritture contabili e non di occultamento, il giudice avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata e peraltro prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Nel caso in disamina, la consultazione della banca dati, dell'anagrafe tributaria, degli accertamenti bancari ha consentito di reperire le fatture, e quindi la incontrovertibile esistenza della documentazione.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata e trascura che, la Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi di giudizio, laddove si tenga conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli e la circostanza che il ricorrente è gravato da precedenti penali.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

L'imputato non ha fornito nessun elemento per dare prova di aver distrutto la contabilità e in conseguenza è stato contestato l'occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017, Rv. 269898 - 0), reato di natura permanente, protrattosi fino alla cessazione della condotta, in epoca successiva al dicembre 2017 e al gennaio 201g. 1Il termine prescrizionale massimo di anni dieci di cui agli artt. 157-161 cod. pen., 17 comma 1 bis d.igs. 74/2000, pertanto, non risulta decorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila di condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i reati di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000, quale socio accomandatario e titolare di ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova della istituzione e esistenza delle scritture contabili. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta contestata, posto che si è trattato di distruzione delle scritture contabili e non di occultamento, il giudice avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata e peraltro prefigura una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Nel caso in disamina, la consultazione della banca dati, dell'anagrafe tributaria, degli accertamenti bancari ha consentito di reperire le fatture, e quindi la incontrovertibile esistenza della documentazione. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata e trascura che, la Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi di giudizio, laddove si tenga conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli e la circostanza che il ricorrente è gravato da precedenti penali. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'imputato non ha fornito nessun elemento per dare prova di aver distrutto la contabilità e in conseguenza è stato contestato l'occultamento (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017, Rv. 269898 - 0), reato di natura permanente, protrattosi fino alla cessazione della condotta, in epoca successiva al dicembre 2017 e al gennaio 201g. 1Il termine prescrizionale massimo di anni dieci di cui agli artt. 157-161 cod. pen., 17 comma 1 bis d.igs. 74/2000, pertanto, non risulta decorso. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P P.Q.M
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