CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Addolorata, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-nonchéDe [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 786/2022 depositatail 05/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] rilasciava al fratello RaffaeleDe Santis procura speciale a vendere la propria quota di un quinto, deri-vante da successione, su cinque fondi rustici nel Comune di Otranto, di cuiNumero registro generale 23466/2022Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 23376/2026Data pubblicazione 16/07/2026erano comproprietari altri fratelli. In forza di detta procura, il 03/04/2008,per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Maglie, il procuratore alienava laquota di [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA], anch'essacomproprietaria della medesima quota, per il prezzo complessivo di €5.000 e dichiarato corrisposto in contanti nei modi di legge, con rilascio diquietanza in atto pubblico.Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva il fratello procuratore e la sorellaacquirente innanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, de-ducendo che la vendita era avvenuta a propria insaputa, per un prezzo ir-risorio di € 5.000 trattenuto dal fratello, comunque notevolmente inferioreal valore commerciale complessivo di € 71.074, risultante da perizia diparte. Domandava, in via principale, la dichiarazione di nullità del contrat-to nella parte in cui stabiliva un prezzo inferiore al valore commerciale,con condanna dei convenuti al pagamento dell'effettiva somma dovuta; invia subordinata, l'accertamento della responsabilità del fratello procurato-re per la “mala gestio”, con condanna al risarcimento dei danni pari al va-lore commerciale dei diritti ceduti; in ulteriore subordine, la condanna delfratello al pagamento della somma di € 5.000 dichiarata in atto pubblico.Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda. Proponeva appello l'attrice,articolando tre motivi; spiegava appello incidentale condizionato la conve-nuta [OSCURATO:PERSONA], reiterando la domanda riconvenzionalesubordinata di estensione della nullità all'intero contratto ex art. 1419 c.c.La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'ap-pello principale e ha dichiarato assorbito quello incidentale, confermandola sentenza di primo grado.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], af-fidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso ememoria [OSCURATO:PERSONA] e, con controricorso, ricorso incidentale con-dizionato e memoria, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23466/2022Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 23376/2026Data pubblicazione 16/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazio-ne del combinato disposto degli artt. 111 co. 6 Cost., 112 e 132 co. 2 n. 4c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., peravere la Corte di appello omesso ogni pronuncia sulla domanda di accer-tamento della responsabilità del mandatario [OSCURATO:PERSONA] per omes-so rendiconto e sulla correlata domanda di condanna al risarcimento deidanni, nella misura del valore commerciale dei diritti ceduti.Il motivo è infondato.La Corte di appello, sviluppando la motivazione di rigetto del primo mo-tivo dell'appello, ha accertato che la procura rilasciata dall'odierna ricor-rente al fratello mandatario era ampia e priva di limiti di prezzo; che lasomma ricavata dalla vendita era stata consegnata alla mandante vendi-trice, come dimostrato dalla prova testimoniale; che la stima di parte erainattendibile; che i fondi alienati erano di scarso valore. L'accertamentodell'avvenuta consegna del prezzo alla mandante, implicito riconoscimentodel puntuale adempimento del mandatario all'obbligo di rendere conto exart. 1713 c.c., esclude il fatto costitutivo della responsabilità dedotta e conesso il danno risarcibile dipendente dal medesimo fatto.Le due domande di responsabilità e di risarcimento sono state dunquerigettate implicitamente, ma inequivocamente, in conseguenza della solu-zione data alla questione principale dell'inesistenza del prezzo nella vendi-ta ai sensi degli artt. 1418 e 1470 c.c. e della responsabilità del mandata-rio.2. - Con il secondo motivo, rubricato identicamente al primo, si deducela nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda istruttoria diammissione della consulenza tecnica d'ufficio estimativa sul valore realedei fondi alienati, reiterata sin dall'atto introduttivo e ingiustificatamenteNumero registro generale 23466/2022Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 23376/2026Data pubblicazione 16/07/2026disattesa dal Tribunale con il provvedimento del 22/11/2014 e dalla Cortedi appello con motivazione apparente.Il motivo è inammissibile.L'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel prudente ap-prezzamento del giudice di merito, il cui esercizio non integra omessa pro-nuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di provvedimento istruttorioe non di pronuncia su domanda o eccezione (cfr. Cass. 19721/2017).La doglianza è in ogni caso infondata nel merito: la Corte di appello hamotivato il rigetto della richiesta osservando, da un lato, che la stima diparte offerta dalla ricorrente era affetta da palese inattendibilità — per lamancata esplicitazione dei criteri di valutazione, della sottoscrizione e del-la riferibilità a un tecnico identificato — e, dall'altro, che la documentazio-ne catastale e urbanistica acquisita era idonea a dimostrare lo scarso valo-re dei fondi alienati al momento della vendita, in quanto incolti e gravatida vincoli paesaggistici e idrogeologici; sulla scorta di tali accertamenti, laCorte ha implicitamente escluso la necessità dell'indagine peritale, conmotivazione sintetica ma sufficiente a soddisfare il cd. “minimo costituzio-nale”.3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione del combinato dispostodegli artt. 1418, 1470, 2697, 2721, 2724, 2725 e 2726 c.c. Il motivo siarticola in due profili: con il primo si lamenta che la Corte di appello abbiaescluso la nullità del contratto per inesistenza del prezzo, obiettivamentenon serio in quanto pattuito in € 5.000, a fronte di un valore di stima di €71.074, e abbia comunque invertito a danno della ricorrente l'onere dellaprova in punto di adempimento del mandatario; con il secondo, si censurache la Corte abbia fondato la decisione sulla prova testimoniale della con-segna del prezzo, in carenza dei presupposti che ne consentono l'ammis-sione e in assenza dell'unico documento idoneo a provare il pagamento.Il primo profilo è infondato.Numero registro generale 23466/2022Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 23376/2026Data pubblicazione 16/07/2026La Corte di appello ha accertato in fatto che il prezzo di € 5.000, artico-lato per ciascun cespite secondo le rispettive caratteristiche di destinazio-ne urbanistica e produttiva, non era privo di valore reale, riflettendo loscarso valore obiettivo dei fondi alienati, e che il prezzo era stato effetti-vamente versato alla mandante: accertamento che esclude in radice tantola fattispecie del prezzo meramente apparente e simbolico quanto quelladel prezzo programmaticamente destinato a non essere pagato. Quantoalla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha posto a carico delmandatario la prova della consegna del prezzo alla mandante, ritenendolafornita dalle dichiarazioni testimoniali, senza alcuna inversione del riparto.Resta da osservare, infine, che il prospettato conflitto di interessi delmandatario, in considerazione della contitolarità di quote anche da partedell'acquirente, avrebbe dato luogo, ricorrendone i presupposti, all'annul-labilità del contratto ex art. 1394 c.c., rimedio che la ricorrente non risultaavere mai azionato.Il secondo profilo è inammissibile.Dai verbali del giudizio di primo grado non risulta che la difesa della ri-corrente abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità della prova te-stimoniale assunta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né che, all'esito dell'assun-zione, sia stata ritualmente opposta la nullità ai sensi dell'art. 157 co. 2c.p.c.: la doglianza è dunque inammissibile in questa sede.Il ricorso principale è rigettato, con conseguente assorbimento del ri-corso incidentale di natura condizionata, ove si reitera, appunto per l'ipo-tesi di accoglimento del ricorso principale, la domanda di nullità integraledel contratto e di restituzione del prezzo.Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente,in favore di ciascuno dei due controricorrenti, e si liquidano come da di-spositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto del-la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del-Numero registro generale 23466/2022Numero sezionale 1752/2026Numero di raccolta generale 23376/2026Data pubblicazione 16/07/2026la parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri-corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso inciden-tale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei con-troricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascu-no, in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di leg-Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso