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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33749/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01UWEKW ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha confermatola decisione con cui il T ribunale di Ragusa aveva riconosciuto A yachi Mohsencolpevole del reato di cui all'articolo 13 , comma 13 , d.l gs . n. 286 del 1998 e, per l'effetto , lo aveva condannato , previa concess ione delle circostanze attenuantigeneriche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuenteper il rito , alla pena di mesi 8 di reclusione .

Secondo il conforme accertamento dei giudici del merito [OSCURATO:PERSONA] , destinatariodel decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca ed eseguito conimbarco sul volo in partenza dall'aeroporto di Roma , aveva fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e prima della scadenza del termine fissato nel provvedimento di espulsione. 2.Avverso l'illustrata sentenza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA] S crofani Cancellieri , ricorre per cassazione articolando due motivi. 2.1.Con il primo deduce violazione delle norme processuali di cui al combinato dispostodegli articoli 177 e 178 , comma 1 lett . c ), cod. proc. pen.

Lamentache la Corte di appello ha del tutto pretermesso la valutazione dell'attodi impugnazione proposto dal difensore di fiducia , subentrato al difensore d'ufficio,quando non era ancora spirato il termine proporre impugnazione .

Taleomessa valutazione ha determinato la nullità della sentenza impugnata perchéha impedito all'imputato di esercitare i l diritt o di intervento n el processo valutativoeffettuato dal giudice garantit o gli dall’ordinamento processuale.

La violazione è ancora più grave ove si consideri che l’atto di impugnazione tempestivamenteproposto dal difensore di fiducia sviluppa doglianze e censur e ulteriorie differenti rispetto a quelle formulate dal difensore di ufficio nell’unico attodi impugnazione valutato dalla Corte etnea . 2.2.Con il secondo motivo d enuncia vizio di motivazione .

Lamentache la Corte di appello non ha fornito risposta alle differenti e ulteriori deduzioniformulatedal difensore di fiducia nell’atto di impugnazione pretermesso .

Sitratta di carenz e argomentativ e su temi decisi quali: - la disapplicazione dellanorma incriminatrice per contrasto con la direttiva rimpatri 2008 /1 15 /CE del Parlamento europeo e del consiglio del 1 6 di cembre 2008 ; - la causa di non punibilitàdi cui all'art . 131 bis cod. pen ; - l’ erronea applicazione dell’aumento per larecidiva reiterata .

CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione d el la connessione logica dlele questioni poste , sono fondat i nei termini chiariti nel prosieguo. 1.Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] ha conferito , in data 20 f ebbraio 20 2 4 , all'avv.FrancescaD’Izzia mandato ad impugnare la sentenza emessa d a l T ribunale diRagusa in data 14 dicembre 2023 e confermata dalla Corte di appello con la decisioneimpugnata in questa sede .

Risulta altresìche l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Izzia ha proposto appello in data 27 febbraio 2 0 24 , quindi tempestivamente considerato il termine di giorni trenta indicatodal T ribunale di Ragusa per il deposito della motivazione.

Nell'atto di appello l ’ avv.

D ’ Izzia, nella qualità di unico difensore di fiducia dell’imputato, ha sviluppato una p luralità di censure , chiedendo , tra l'altro , l'assoluzione del suo assistito non solo per la sussistenza della causa di giustificazione dello s tato di necessità ma anche dell'esercizio di un diritto , quantomeno nella forma putativa , invocando la disapplicazione della norma incriminatrice contestata per contrasto con le norme euro unitarie nonché contestandol’apparato argomentativo a sostegno sia della denegata applicazione dellacausa di proscioglimento di cui all’art. 131 - bis cod. pen. sia del l'applicazione dellarecidiva.

Suquesti specifici temi l a Corte d'appello , che evidentemente si è limitata ad esaminarele censure proposte nel diverso atto di appello deposi tato dal difensore d'ufficio,non ha fornito alcuna risposta .

2. Tanto basta per ritenere sussistente il denunciato vizio di omessa motivazione.

E’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che incorre nella violazionedell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc.pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioniadottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarandodi aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione,così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante .

Nella stessa prospettiva è stato affermato che è affettada nullità per difetto dimotivazione la sentenza di appello . che, in presenza di specifiche censure su unoo più punti della decisione impugnata, si limita al mero e tralatizio rinvio alla motivazionedella sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questionidi fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazioneapparente. ( ex plurimis S ez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 , Floresta, Rv.271700 – 01 ; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 – 01 ; Sez. 4, n. 6779del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 – 01 e Sez. 1, n. 11721 del14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01 secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.).

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01UWEKW ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha confermatola decisione con cui il T ribunale di Ragusa aveva riconosciuto A yachi Mohsencolpevole del reato di cui all'articolo 13 , comma 13 , d.l gs . n. 286 del 1998 e, per l'effetto , lo aveva condannato , previa concess ione delle circostanze attenuantigeneriche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva ed applicata la diminuenteper il rito , alla pena di mesi 8 di reclusione . Secondo il conforme accertamento dei giudici del merito [OSCURATO:PERSONA] , destinatariodel decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca ed eseguito conimbarco sul volo in partenza dall'aeroporto di Roma , aveva fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e prima della scadenza del termine fissato nel provvedimento di espulsione. 2.Avverso l'illustrata sentenza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo del difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA] S crofani Cancellieri , ricorre per cassazione articolando due motivi. 2.1.Con il primo deduce violazione delle norme processuali di cui al combinato dispostodegli articoli 177 e 178 , comma 1 lett . c ), cod. proc. pen. Lamentache la Corte di appello ha del tutto pretermesso la valutazione dell'attodi impugnazione proposto dal difensore di fiducia , subentrato al difensore d'ufficio,quando non era ancora spirato il termine proporre impugnazione . Taleomessa valutazione ha determinato la nullità della sentenza impugnata perchéha impedito all'imputato di esercitare i l diritt o di intervento n el processo valutativoeffettuato dal giudice garantit o gli dall’ordinamento processuale. La violazione è ancora più grave ove si consideri che l’atto di impugnazione tempestivamenteproposto dal difensore di fiducia sviluppa doglianze e censur e ulteriorie differenti rispetto a quelle formulate dal difensore di ufficio nell’unico attodi impugnazione valutato dalla Corte etnea . 2.2.Con il secondo motivo d enuncia vizio di motivazione . Lamentache la Corte di appello non ha fornito risposta alle differenti e ulteriori deduzioniformulatedal difensore di fiducia nell’atto di impugnazione pretermesso . Sitratta di carenz e argomentativ e su temi decisi quali: - la disapplicazione dellanorma incriminatrice per contrasto con la direttiva rimpatri 2008 /1 15 /CE del Parlamento europeo e del consiglio del 1 6 di cembre 2008 ; - la causa di non punibilitàdi cui all'art . 131 bis cod. pen ; - l’ erronea applicazione dell’aumento per larecidiva reiterata . CONSIDERATOIN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione d el la connessione logica dlele questioni poste , sono fondat i nei termini chiariti nel prosieguo. 1.Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] ha conferito , in data 20 f ebbraio 20 2 4 , all'avv.FrancescaD’Izzia mandato ad impugnare la sentenza emessa d a l T ribunale diRagusa in data 14 dicembre 2023 e confermata dalla Corte di appello con la decisioneimpugnata in questa sede . Risulta altresìche l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Izzia ha proposto appello in data 27 febbraio 2 0 24 , quindi tempestivamente considerato il termine di giorni trenta indicatodal T ribunale di Ragusa per il deposito della motivazione. Nell'atto di appello l ’ avv. D ’ Izzia, nella qualità di unico difensore di fiducia dell’imputato, ha sviluppato una p luralità di censure , chiedendo , tra l'altro , l'assoluzione del suo assistito non solo per la sussistenza della causa di giustificazione dello s tato di necessità ma anche dell'esercizio di un diritto , quantomeno nella forma putativa , invocando la disapplicazione della norma incriminatrice contestata per contrasto con le norme euro unitarie nonché contestandol’apparato argomentativo a sostegno sia della denegata applicazione dellacausa di proscioglimento di cui all’art. 131 - bis cod. pen. sia del l'applicazione dellarecidiva. Suquesti specifici temi l a Corte d'appello , che evidentemente si è limitata ad esaminarele censure proposte nel diverso atto di appello deposi tato dal difensore d'ufficio,non ha fornito alcuna risposta . 2. Tanto basta per ritenere sussistente il denunciato vizio di omessa motivazione. E’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che incorre nella violazionedell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc.pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioniadottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarandodi aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione,così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante . Nella stessa prospettiva è stato affermato che è affettada nullità per difetto dimotivazione la sentenza di appello . che, in presenza di specifiche censure su unoo più punti della decisione impugnata, si limita al mero e tralatizio rinvio alla motivazionedella sentenza di primo grado, posto che, pur se il gravame ripropone questionidi fatto già dedotte e decise in prime cure, è tenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, onde non incorrere nel vizio di motivazioneapparente. ( ex plurimis S ez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 , Floresta, Rv.271700 – 01 ; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 – 01 ; Sez. 4, n. 6779del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316 – 01 e Sez. 1, n. 11721 del14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01 secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.). 3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvi
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