CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, la pag. 6, punto 3.1., della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, alla pag. 6, punto 3.2., della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne!, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crirninogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo sempre a violazione di legge e vizio della motivazione, nella parte in cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato (si veda, in proposito, la pag. 6, punto 3.3. della sentenza impugnata); considerato che lo stesso terzo motivo di ricorso, nella parte! in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e si contesta la determinazione della misura della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda la pag. 6, punto 3.3., della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,