CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 11444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Benevento ha rigettato le richieste di riesame, presentate nell’interesse di GRAMAZIO Salvatore, nei confronti del quale si procede per più ipotesi ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del pubblico ministero e il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di quel Tribunale. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il GRAMAZIO con proprio difensore, formulando tre motivi, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, con il secondo, violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in termini di travisamento della prova, quanto alla giustificazione lecita delle somme sequestrate, infine, con il terzo, ha dedotto analoghi vizi, quanto alla sussistenza del periculum, tenuto conto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con successivo atto, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso nella qualità di difensore di fiducia, allegando procura speciale in data 12/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., essendo stata acquisita formale rinuncia al ricorso, da parte del difensore, procuratore speciale del ricorrente, giusta procura allegata alla nota depositata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere ogni profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000), che si reputa congruo determinare in complessivi euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è de