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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13319/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia(sezione distaccata di Catania) n. 4335/2017, depositata il 3/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento n.29320030074077068.

La CTP di Catania accolse il ricorso, sul presuppostoche non fosse stata fornita la prova della notifica della cartella stessa,essendo rimaste contumaci l’Agenzia delle Entrate e la concessionaria perNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026la riscossione.

La sentenza fu confermata dalla CTR della Sicilia, sulpresupposto che la prova dell’avvenuta notificazione fosse statainammissibilmente fornita da Serit solo con l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrata a Serit nella qualità diconcessionario per la riscossione dei tributi) ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrateresistono con distinti controricorsi.3.

Il contribuente ha depositato istanza di definizione della controversiaai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione, in gradod’appello, della documentazione attestante l’avvenuta notifica dellacartella impugnata.2.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.3.

Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini delladefinizione agevolata della controversia ex art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n.119/2018, e tenuto conto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delleparti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 delmenzionato art. 6 (né risulta intervenuto diniego della definizione), ilprocesso deve dichiararsi estinto.

Le spese restano a carico della parte chele ha anticipate (art. 6, comma 13).4.

Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la formula definitoria delgiudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).

P.Q.MNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia(sezione distaccata di Catania) n. 4335/2017, depositata il 3/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la cartella di pagamento n.29320030074077068. La CTP di Catania accolse il ricorso, sul presuppostoche non fosse stata fornita la prova della notifica della cartella stessa,essendo rimaste contumaci l’Agenzia delle Entrate e la concessionaria perNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026la riscossione. La sentenza fu confermata dalla CTR della Sicilia, sulpresupposto che la prova dell’avvenuta notificazione fosse statainammissibilmente fornita da Serit solo con l’appello.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrata a Serit nella qualità diconcessionario per la riscossione dei tributi) ha proposto ricorso percassazione, sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrateresistono con distinti controricorsi.3. Il contribuente ha depositato istanza di definizione della controversiaai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione, in gradod’appello, della documentazione attestante l’avvenuta notifica dellacartella impugnata.2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 97 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali.3. Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente ai fini delladefinizione agevolata della controversia ex art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n.119/2018, e tenuto conto che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delleparti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 delmenzionato art. 6 (né risulta intervenuto diniego della definizione), ilprocesso deve dichiararsi estinto. Le spese restano a carico della parte chele ha anticipate (art. 6, comma 13).4. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la formula definitoria delgiudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione). P.Q.MNumero registro generale 10956/2018Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 13319/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris