CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 32447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto CALDFFAS Luigi colpevole del reato di furto in abitazione e, con il riconoscimento della circostanza del danno di partico- lare tenuità r dichiarata equivalente alla contestata recidiva lo aveva condan- nato alla pena di anni due di reclusione ed euro 620 di multa. Affrontando la qualificazione giuridica del fatto come ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen. i giudici di merito riconoscevano il locale in cui era stato consumato il furto di una borsa, sebbene accessorio a quello ove si svolgeva l'attività di falegnameria, quale spazio adibito allo svolgimento di vita quotidiana per la titolare e per i suoi dipendenti, in quanto adibito a spazio ristoro, ovvero a luogo destinato a manifestazioni conviviali, e per- tanto dotato di caratteristiche intrinseche di riservatezza, funzionale alle esi- genze della titolare, che poteva esercitare uno jus excludendi. 2. Lamenta il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica del fatto reato lad- dove nessun accertamento era stato eseguito per affermare che lo spazio, all'interno dei quali era stato commesso il furto, costituisse luogo ove veni- vano svolte attività di vita quotidiana e in relazione ai quali risultava assoluta interclusione all'accesso, dovendosi semmai ricondurre i fatti a ipotesi di furto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano infondati e privi di t' CLO /1.% ‘1 confronto con la motivazione el-ATudice di appello la quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità dell'imputato in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis cod.pen. La Corte di Appello ha infatti ritenuto accertato che il locale attiguo alla falegnameria, adibito dalla titolare Querci, a proprio ufficio, dotato di perso- nal computer, collegato al disimpegno ove erano collocati i distributori di bevande e in cui erano ammessi anche i dipendenti dell'azienda, quale luogo di ricovero di indumenti ed accessori (quali la borsa sottratta) e non infre- quentemente spazio adibito a finalità conviviali (cene aziendali) e comunque A per il consumo di pasti, fosse destinatf0 manifestazioni di vita domestica; al contempo l'accesso a detti locali risultava precluso ad estranei in ragione delle caratteristiche architettoniche del locale, separato dall'area della fale- gnameria, aperta al pubblico, e delimitato da una porta di accesso. 4. Orbene anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (2017/31345 Rv.270076) è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e pro- fessionaleiin cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare. Orbene per giurisprudenza pacifica, anche successiva all'inter- vento del giudice di legittimità a S.U. è stato affermato che integra il reato previsto dall'art.624 bis cod. pen. fl furto perpetrato all'interno di uno spo- gliatoio di uno stand fieristico (sez. 5, n.35788 del 4/05/2018, Seforic, Rv.273894), ovvero di uno studio legale anche in tempo di notte (sez.5 n.3475 del 21/06/2018, Tako, Rv.273633), risultando il presupposto dello jus excludendi alios.5. Nel caso bkspecie il giudice distrettuale ha da un lato evidenziato come il furto sia stato realizzato proprio all'interno del locale riservato, de- stinato ad ufficio della persona offesa, delimitato rispetto alla porzione dell'immobile destinato a falegnameria eí dall'altra/tha ritenuto, con motiva- zione logica e non contraddittorialche non si presta a censura in questa sede, che il locale presentgithutte le caratteristiche del luogo in cui si svolgevano non occasionalmente manifestazioni di vita domestica, in ragione delle ca- ratteristiche architettoniche, della presenza di distributori automatici di be- vande riservati ai dipendenti, quale luogo di ricovero di borse ed indumenti e, in particolare modo, quale spazio adibito non occasionamene a incontri conviviali, a sala riunioni e alla consumazione di pasti. Sotto questo profilo la decisione impugnata applica correttamente i principi enunciati dalle S.U. nella definizione di luogo di privata dimora che giustifica la qualificazione giuridica oggi & contestazione. 6. Il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 9 Giugno 2022