CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alla Corte di appello di Napolivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituito dell’avvocatoVincenzo [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno ha tratto a giudizio PapaMalik [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e didetenzione per la vendita di accessori di abbigliamento (138 borse e 22 portafogli)con marchi e segni distintivi, nazionali ed esteri, contraffatti (art. 474, secondocomma, cod. pen.), commessi a Salerno il 16 agosto 2017.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 26 gennaio 2024,ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuto più grave ildelitto di ricettazione, riqualificato ai sensi del quarto comma dell’art. 648 cod.pen. per la sua particolare tenuità, applicata la continuazione e le attenuantigeneriche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione edeuro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Il Tribunale ha, altresì, disposto la confisca e la distruzione di quanto insequestro.3. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 1 ottobre2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando l’imputatoappellante al pagamento delle spese processuali del grado.4. La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n.10969 del 22 gennaio 2025, ha annullato la pronuncia impugnata limitatamentealla sanzione sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte diappello di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile ilgiudizio di responsabilità.5. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo insede di rinvio, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermatola sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 26 gennaio 2024,condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso questasentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo con unico motivo,l’inosservanza dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689 e il vizio dimotivazione in ordine al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva inpena pecuniaria.La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, avrebbe, infatti,omesso di considerare la riqualificazione del delitto contestato nell’ipotesi lieve dicui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e il comportamento processuale tenutodall’imputato, che si è mostrato collaborativo all’atto del controllo di polizia e nonsi è sottratto all’interrogatorio.Questi elementi sono stati pretermessi dalla Corte di appello, che haconsiderato grave la condotta accertata solo in ragione del numero dei capisequestrati e ha ritenuto «negativa» la personalità del ricorrente solo per dueprecedenti risalenti nel tempo.Anche con riferimento alla valutazione della personalità del ricorrente, igiudici di appello si sono limitati alla considerazione della stessa all’atto dellacommissione dei reati e non già nell’attualità, omettendo la valutazione del cd.tempo silente.L’apprezzamento di questi elementi avrebbe dovuto indurre la Corte diappello ad una determinazione del valore giornaliero della pena pecuniariasostitutiva inferiore a quello indicato nella sentenza impugnata.L’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, peraltro, non èincompatibile con i limiti di reddito stabiliti dalla legge per accedere allaconversione della pena detentiva in pena pecuniaria e con la possibilità di far fronteal pagamento della sanzione, eventualmente anche in forma rateale.7. Con istanza depositata in data 12 giugno 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.2. Il difensore, proponendo un unico motivo, ha dedotto l’inosservanzadell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689 e il vizio di motivazione sulpunto.3. La prima censura, relativa alla violazione di legge, è infondata.3.1. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, nella sentenzarescindente, ha ritenuto che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha negatola richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensidell’art. 20-bis cod. pen., rilevando che il ricorrente «non sarebbe in grado dipagare la pena pecuniaria oggetto di eventuale sostituzione», in quanto «vivevendendo merce contraffatta ed è ammesso al patrocinio a spese dello Stato».Secondo la sentenza rescindente, «la Corte di appello per valutarel’eventuale indisponibilità reddituale dell’imputato avrebbe dovuto primaevidenziare, alla luce della personalità dell’imputato e della gravità della condottaposta in essere, un potenziale indice di conversione della pena detentiva in quellapecuniaria (nell’ambito della forbice edittale di legge) e poi valutare se le condizionipersonali e reddituali dell’imputato fossero incompatibili con la possibilità diadempimento della pena sostitutiva».La Corte di appello, infatti, «non tiene conto che, alla luce del vigentedisposto dell’art. 56-quater l. n. 689/81, il valore giornaliero di conversioneprevede un range che va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2.500 euro,situazione che quindi potrebbe, in astratto, essere compatibile con le indicatecondizioni patrimoniali dell’indagato».La Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, non ha, dunque,violato il disposto dell’art. 56-quater della l. 24 novembre 1991, n. 689, chedelinea i criteri per stabilire l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, ma hadato corretta applicazione al principio di diritto enunciato dalla sentenzarescindente, in quanto ha seguito proprio il procedimento decisorio indicato nellastessa.3.2. Inammissibile è la seconda censura, relativa al vizio di motivazione sulpunto, in quanto si risolve nella sollecitazione ad una lettura alternativa dellerisultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversalettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazioneè riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).I giudici di appello, conformemente al principio di diritto enunciato dallasentenza rescindente, hanno, infatti, dapprima determinato il tasso giornalierodella pena pecuniaria sostitutiva in 250 euro, in ragione della gravità dellacondotta accertata, dimostrata dal numero dei beni contraffatti rinvenuti nelladisponibilità del ricorrente e dalla sua personalità criminale, desunta dai dueprecedenti penali per reati omogenei riportati dall’imputato.Di seguito, la Corte di appello ha negato la conversione della pena detentivairrogata in pena pecuniaria, in quanto ha ritento le condizioni patrimonialidell’imputato inidonee a consentire di adempiere regolarmente all’ammontarecomplessivo della pena pecuniaria convertita di euro 60.000,00 (pari al tassogiornaliero di 250 euro, moltiplicato per i giorni di pena detentiva irrogata).L’imputato, infatti, è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e traeil proprio sostentamento dalla vendita illecita di merce contraffatta.La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto ulteriormente ostative allaconversione della pena, alla luce dei criteri enunciati dall’art. 133 cod. pen.,l’elevata offensività della condotta e la personalità criminale del ricorrente,desunta anche dai propri precedenti penali.Queste valutazioni sono state argomentate in modo non contraddittorio, némanifestamente illogico e, dunque, si sottraggono al sindacato di legittimità.3.3. Nessun rilievo può, da ultimo, assumere la circostanza che i principi didiritto affermati dalla sentenza rescindente non sono in linea con quanto statuitodalle Sezioni unite nella recente pronuncia, non ancora depositata, del 25 giugno2026, come risulta dall’informazione provvisoria n. 9 del 2026.Con questa pronuncia, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno escluso«che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta diapplicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lostesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine allacapacità di adempimento da parte dell’imputato».L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte diCassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è, infatti,assoluto e inderogabile, anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenzadopo la detta sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893 –01).Nel giudizio di rinvio sussiste, dunque, l’obbligo del giudice di uniformarsi alprincipio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo,successivamente, risulti contrario al diverso principio affermatodalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (ex plurimis: Sez. 6, n. 32382 del01/10/2025, Locatelli, Rv. 288768 – 01; Sez. 6, 14433 del 14/01/2020, Geraci,Rv. 278848 - 01).4. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il 17 luglio 2026.Il Consigliere estensore La Presidente