CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sore,difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Gonzalo e Maria ClemeBartesaghi;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MassimilianoPerletti;- controricorrente -nonché-) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 23 marzo 2025 n.364;Numero registro generale 13212/2025N.R.G.: 13212/25Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 23893/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2020 con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la società [OSCURATO:PERSONA] eProfilati [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, “la Padana”) convenne dinanzi alTribunale di Genova la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., allegando di averestipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi confluita, per effettodi plurime fusioni, nella società convenuta) un contratto disomministrazione di energia elettrica e chiedendone la condanna allarestituzione delle somme ad essa versate nell’anno 2010 a titolo diaddizionale all’accisa sull’energia elettrica, istituita con d.l.28.11.1988 n. 511 (convertito con modificazioni dalla l. 27.1.1989, n.20).A fondamento della domanda dedusse la contrarietà delle suddettenorme al diritto comunitario.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e chiese di chiamare in causa l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, chiedendone la condanna alla manlevanel caso di accoglimento della pretesa attorea.3. Il Tribunale di Genova, con ordinanza 16.2.2022 n. 522, accolse ladomanda attorea e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudiceordinario a decidere quella di manleva.La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 364 la Corte d’appello di Genovaconfermò ambedue le statuizioni del giudice di primo grado.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla IrenMercato con ricorso fondato su tre motivi.Numero registro generale 13212/2025N.R.G.: 13212/25Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 23893/2026Data pubblicazione 22/07/2026Padana Tubi e Agenzia delle Dogane hanno resistito con separaticontroricorsi.6. Il 3.11.2025 è stata depositata proposta di definizione anticipatadel ricorso ex art. 380-bis c.p.c..La società ricorrente ha ritualmente chiesto che il ricorso fossedeciso.La ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine dicui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 288 TFUE.Sostiene la ricorrente che la contrarietà al diritto comunitario dellanorma impositiva dell’addizionale non avrebbe potuto giustificare lapretesa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non disciplinava irapporti tra privati; di conseguenza il giudice nazionale non avrebbepotuto disapplicare la norma interna in una controversia tra privati.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c..La ricorrente trascura di considerare che la norma introduttivadell’imposta addizionale non è stata disapplicata, ma caducata pereffetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Né ha rilievola circostanza che l’illegittimità costituzionale sia stata dichiarata percontrarietà ad una norma sovranazionale, e quindi attraverso lanorma interposta di cui all’art. 117, primo comma, Cost..La norma dichiara incostituzionale, quale che ne sia la ragione, “cessadi avere efficacia” (art. 136, primo comma, Cost.) ed è espuntadall’ordinamento: dunque, correttamente la Corte d’appello haNumero registro generale 13212/2025N.R.G.: 13212/25Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 23893/2026Data pubblicazione 22/07/2026ritenuto indebito il pagamento d’una somma di denaro eseguito invirtù d’una norma successivamente dichiarata incostituzionale (suglieffetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale, expermultis, Cass. Sez. 5, 19/05/2025, n. 13347, Rv. 675629 - 01).2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui haritenuto che passivamente legittimata, rispetto alla pretesa dellaPadana Tubi, fosse la società somministrante e non l’Agenzia delleDogane.2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla lucedella pregressa giurisprudenza di questa Corte, già ricordata nellaproposta di definizione anticipata.3. Il terzo motivo di ricorso.Il terzo motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui haritenuto illegittimo l’addebito dell’addizionale da parte della IREN ed acarico della [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per lemedesime ragioni indicate al § 2.1.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidatenel dispositivo.La conformità della decisione rispetto alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. comporta la condanna ope legis della ricorrente ai sensi dell’art.96, commi terzo e quarto, c.p.c..P. q. m.N.R.G.: 13212/25Camera di consiglio del 2 luglio 2026 Numero registro generale 13212/2025Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 23893/2026Data pubblicazione 22/07/2026(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore di PadanaTubi e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, oltre 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.880, oltre eventualispese prenotate a debito ed accessori di legge;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di PadanaTubi e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di euro 7.655 ex art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli della somma di euro 5.880 ex art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 5.000 ex art. 96, quarto comma,c.p.c.;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])