Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
10 novembre 2009
Causa F‑93/08
N
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Motivazione – Errore manifesto di valutazione – Definizione degli obiettivi da raggiungere»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale N chiede, in particolare, l’annullamento della decisione
del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] del 4 marzo 2008, con cui viene definitivamente adottato il suo rapporto informativo
per il periodo 1° gennaio ‑ 30 aprile 2007, e della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 25 settembre 2008, recante
rigetto del suo reclamo contro il detto rapporto informativo.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario riassegnato ad
un’altra istituzione – Mancata presa in considerazione del detto rapporto da parte di tale altra istituzione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di portare a conoscenza del funzionario interessato il documento
che fissa gli obiettivi assegnati al suo servizio
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Indipendentemente dalla sua utilità futura, il rapporto informativo di un funzionario costituisce una prova scritta e formale
della qualità del lavoro compiuto dall’interessato. Una siffatta valutazione non è meramente descrittiva dei compiti svolti
durante il periodo interessato, ma implica altresì una valutazione delle qualità di cui la persona valutata ha dato prova
nell’espletamento della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario ha il diritto a che il suo lavoro riceva
una valutazione formulata in maniera giusta ed equa. Di conseguenza, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva, al funzionario dev’essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguarda
a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.
Pertanto, la riassegnazione di un funzionario da un’istituzione ad un’altra istituzione, la mancata presa in considerazione
da parte della seconda istituzione dei rapporti informativi redatti dalla prima e una promozione del funzionario in seno alla
seconda non sono tali da far venir meno il suo interesse ad agire contro un rapporto informativo definitivo redatto dalla
prima di tali istituzioni.
(v. punti 46 e 47)
Riferimento:
Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45)
2.
Risulta dagli artt. 10‑12 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dal [OSCURATO:PERSONA] che
tale istituzione deve comunicare, in occasione del colloquio di valutazione, a ciascuno dei suoi funzionari o agenti un documento
che precisi gli obiettivi assegnati, per l’anno seguente, alla sua direzione, alla sua unità o al suo servizio. Tale documento
costituisce un elemento essenziale nella valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente l’anno successivo e nell’elaborazione
del suo rapporto informativo. Inoltre, se il funzionario o l’agente ne fa richiesta nel corso del colloquio di valutazione,
l’amministrazione deve redigere un documento che fornisca maggiori precisazioni sugli obiettivi che gli vengono personalmente
assegnati.
Si deve ritenere che un funzionario abbia avuto conoscenza degli obiettivi assegnati per l’anno seguente qualora, nel corso
di una riunione generale, il capo unità abbia definito gli obiettivi generali della direzione, gli obiettivi specifici della
sua unità o del suo servizio, così come gli obiettivi individuali dei vari funzionari, e allorché è stata inoltre comunicata
e discussa una tabella contenente per ciascun funzionario o agente una definizione dei compiti e degli obiettivi per l’anno
seguente. Sebbene, in un siffatto caso di specie, tale tabella, visto il suo contenuto e il carattere standardizzato delle
formulazioni utilizzate, elenchi principalmente compiti da adempiere piuttosto che fissare obiettivi, essa fornisce tuttavia
ai funzionari o agli agenti interessati un certo numero di orientamenti e di scopi da raggiungere e può, di conseguenza, essere
considerata come la presentazione degli obiettivi ai sensi delle disposizioni generali di esecuzione.
(v. punti 64 e 66)