CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente O [OSCURATO:PERSONA] Z A sul ricorso 14390-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 7576/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14390 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Premesso che: 1.in causa sulla cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 12 agosto 2011 alla srl [OSCURATO:PERSONA] (poi dichiarata insolvente), per Irap ed Ires dell'anno 2007, e da quest'ultima impugnata facendo valere di essere beneficiaria delle misure previste dalla legge n. 44 del 23/02/1999 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura)„ la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, ha confermato l'annullamento della cartella disposto dai giudici di primo grado con la seguente motivazione: "premesso che la contribuente ha accesso ai benefici di legge anche per l'anno 2008, come emerge dai pareri favorevoli rilasciati dal Prefetto di Palermo negli anni 2009 e 2010, va rilevato che gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2007 scadono nell'anno successivo, il 2008, pertanto alla data di notifica della cartella, effettuata il 12.8.2011, la proroga triennale del termini non può ritenersi ancora decorsa"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR; 3. la curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; considerato che 1. l'Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.20, comma 2, della 1.44/1999. La disposizione stabilisce che a favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, "i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni". Il successivo comma 7 dell'art. 20 prevede che "La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale". Sostiene l'Agenzia delle Entrate che i giudici di primo grado avevano accertato che l'evento lesivo in danno della srl [OSCURATO:PERSONA] si era verificato nel 2003 e che per conseguenza "la Ctr ha falsamente applicato la disposizione qui invocata a fattispecie non sussumibile in essa in quanto soltanto gli adempimenti fiscali dell'anno 2004 avrebbero dovuto essere prorogati". Sostiene ancora che "la sentenza impugnata è altresì viziata perché la Ctr ha mancato di accertare se nell'anno 2007, si era verificato un evento lesivo a carico della contribuente idoneo a rendere applicabile la proroga per le scadenze fiscali dell'anno 2008. Siffatta omissione è il frutto di una erronea interpretazione della normativa qui invocata perché la Ctr ha attribuito ai pareri del Prefetto rilevanza giuridica che esorbita dalla previsione normativa che connette temporalmente la proroga dei termini all'evento lesivo"; 2. il ricorso, è nei limiti che seguono, fondato. L'affermazione della CTR secondo cui la contribuente ha avuto accesso ai benefici della legge 44/1999 "anche per l'anno 2008, come emerge dai pareri favorevoli rilasciati dal Prefetto di Palermo negli anni 2009 e 2010" non chiarisce se la società [OSCURATO:PERSONA] sia stata o meno danneggiata da attività estorsiva (art. 1,1.44/99) o sia stata vittima di usura (art.3, 1.44/99), nell'anno 2007 e se, quindi, i termini per gli adempimenti fiscali oggetto della cartella impugnata, destinati a scadere nell'anno successivo, siano stati o meno soggetti alla proroga di legge al tempo della notifica della cartella medesima. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza in epigrafe deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio