CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 1961
Cassazione n. 05708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1961 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento .impugnato e il ricorso; Jclita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utVoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FELICETTA. MARINELLI cye ha concluso chiedendo krt udito ii dnsore u&i'-( 0. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Arezzo - che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'articolo 219 comma 1 legge fall., per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi 1b e 2 dell'imputazione), in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo in data 01.03.2012 - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, sviluppando cinque motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'erronea qualificazione della condotta contestata al ricorrente al capo 1b dell'imputazione e all'omessa indicazione dei motivi per i quali le dichiarazioni del curatore fallimentare rese in sede di sommarie informazioni sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle rese dallo stesso in sede di esame testimoniale (in cui ha precisato che si sarebbe trattato di mera iscrizione contabile). Quanto al primo profilo, ritiene la difesa che erroneamente sono state qualificate come passività le voci "prelevamento soci" e "diminuzioni crediti aziendali" che esprimono piuttosto dei costi, nel caso di specie ritenuti apparenti con motivazione insufficiente. La condotta contestata al capo 1b) dell'imputazione è stata ricondotta alla fattispecie distrattiva di cui all'art. 216 c. 1 n. 1 I. f. perché ciò che è contestato al ricorrente è di avere coperto con la scrittura effettuata nel libro giornale nel 2008 il prelievo di euro 138.454,49 operato dai soci senza autorizzazione assembleare; indi, al fine di ritenersi integrato il reato distrattivo non possono considerarsi sufficienti le mere dichiarazioni rese dal curatore fallimentare dinanzi alla Guardia di Finanza, le uniche considerate dal giudice di merito, avendo poi lo stesso curatore, in sede di esame testimoniale reso davanti al G.U.P. di Arezzo, ammesso di non aver trovato traccia né del prelievo nè della disponibilità da parte della società della stessa somma che si assume distratta, da ciò dovendosi piuttosto dedurre che alcun prelievo era quindi avvenuto. È evidente che la considerazione anche di tali emergenze processuali avrebbe escluso la sussistenza della distrazione per mancanza dell'elemento oggettivo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen.. La Corte territoriale, invero, nonostante la specifica censura svolta al riguardo in appello, si è limitata ad affermare che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione dei prelievi ed ha formulato il proprio giudizio di responsabilità sulla base dei meri dati contabili laddove avrebbe dovuto indicare la prova da cui aveva desunto l'esistenza della somma nella disponibilità della società e del suo prelievo. 2.3. Con il terzo motivo ci si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'erronea qualificazione della condotta di cui al capo 1b) dell'imputazione che, in relazione all'annotazione nel libro giornale di una riduzione dei crediti societari, non può essere ricondotta tra quelle indicate dall'art. 216 c. 1, n. 1 L.F. non essendosi essa tradotta in alcun atto di disposizione patrimoniale, reale o simulato, nè in un comportamento cui sia conseguita l'effettiva od apparente diminuzione della garanzia patrimoniale. La condotta svalutativa dei crediti, difatti, in assenza di un formale atto di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti, non comporta il loro venir meno, rimanendo questi parte integrante del patrimonio della fallita. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) in relazione alla condotta di cui al capo lb) dell'imputazione poiché anche ritenendo la stessa sussumibile nell'art. 216 c.1, n. 1 I.f., la motivazione sul punto deve ritenersi inesistente atteso che la Corte di appello ha sussunto in un'unica condotta l'attività di decremento dei crediti societari e quella degli asseriti prelevamenti, ovvero condotte del tutto diverse tra loro, limitandosi a rimettere all'imputato l'onere di provare documentalmente la sua innocenza o di indicare ulteriori fonti di prova a suo discapito. 2.5. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo 2) dell'imputazione, per avere la Corte di Appello ritenuto responsabile di tale reato il ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dal curatore alla G.d.F. che segnalavano come la mancata consegna del libro giornale relativo alle annualità 2010, 2011 e 2012 avesse reso impossibile la ricostruzione dei movimenti degli affari della società fallita, mancando di riferire le ragioni per cui ha considerato tali sommarie informazioni maggiormente attendibili rispetto alle testimonianze rese in udienza dal commercialista e dal curatore stesso, dalle quali si evince che già nel 2010 la società non aveva più alcun bene mobile ed aveva terminato la propria attività produttiva; circostanze queste che avrebbero dovuto far ritenere l'omissione nella tenuta della contabilità dal 2010 al 2012 frutto di semplice imprudenza e negligenza così che, mancando la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato, avrebbe dovuto ravvisarsi la fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, c. 2 I.f..3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, 'convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi quattro motivi;che mirano a minare la ricostruzione accusatoria, recepita nelle conformi pronunce di merito, contestando, in buona sostanza, la sussistenza della prova sia dell'esistenza di somme di denaro nel patrimonio della fallita che degli illeciti prelievi intervenuti con riferimento ad esse, assumendo che le diciture contabili "prelevamento soci" e "diminuzioni crediti aziendali" esprimono unicamente dei costi e non possono ritenersi indicativi di altro, sono inammissibili. Essi attraverso i vizi denunciati attaccano piuttosto il processo valutativo svolto dal giudice di merito, riproponendo la versione difensiva, e ciò, nonostante le risposte esaurienti e logiche offerte dalla corte territoriale che ha confermato la ricostruzione accusatoria tenendo conto degli argomenti già esposti dal ricorrente - e qui riproposti - ritenuti non dirimenti con congrua motivazione. Ed invero, essi non considerano che, secondo l'impostazione seguita nelle pronunce di merito sulla base di quanto riferito dal curatore, le poste riportate nelle scritture contabili e nel bilancio al 31.12.2008 per complessivi euro 256.078,59, indicate come "oneri diversi di gestione" e senza che di essi emerga una valida giustificazione nei documenti societari, a copertura di prelevamento soci per euro 138.454,49 e decremento crediti societari per euro 114.485,80, si risolvono - alla stregua di quanto riferito dal curatore anche in sede dibattimentale - in operazioni contabili che hanno come unica logica spiegazione quella di occultare, attraverso un incremento fittizio di costi, delle diminuzioni patrimoniali ingiustificate (tali dovendosi qualificare le due indicate poste patrimoniali a cui non corrispondono né un acquisto, spesa o altro onere nell'interesse della società, né il sorgere di un suo corrispondente legittimo credito); attraverso di esse si sono, in altri termini, mascherate operazioni di diminuzione della garanzia patrimoniale qualificate come distrattive in quanto prive di giustificazione legittimamente finalizzata, non fornita neppure da parte dell'imputato. Hanno invero, altresì, evidenziato i giudici di appello - a fronte delle doglianze in quella sede poste che si appuntavano soprattutto sulla mancata considerazione della destinazione di quelle somme al pagamento, nel corso degli anni, degli straordinari delle dipendenti e del compenso dell'amministratore, che avrebbe potuto al più legittimare una condanna per bancarotta preferenziale - che una siffatta giustificazione era rimasta affidata ad una mera *affermazione generica non supportata da documenti e che in ogni caso non indicava neppure l'ammontare delle somme corrisposte, né i periodi retribuiti, né i nominativi dei dipendenti che avrebbero potuto se del caso essere sentiti a conferma). Ebbene, è evidente che a fronte di tale ricostruzione gli argomenti reiterati nel ricorso in esame dalla difesa sono meramente ripetitivi e privi di rilievo disarticolante ed oltretutto non tengono conto dei principi affermati da questa Corte al riguardo. Innanzitutto, costituisce il frutto della granitica interpretazione nella giurisprudenza di questa Corte della disposizione incriminatrice della bancarotta patrimoniale per distrazione il principio secondo cui il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (cfr. Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636 - 01). Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. E' evidente che la giustificazione idonea ad escludere il reato - che deve a rigore essere tempestivamente resa al curatore in sede fallimentare - non può essere quella che si fondi su presunti pagamenti in favore dei lavoratori o dello stesso amministratore, asseritamente intervenuti. E' solo il caso di precisare, infine, che il terzo motivo prospetta argomenti nuovi non oggetto di specifica doglianza in sede di appello, in cui ci si era piuttosto prodigati nel fornire giustificazioni in ordine all'intero importo oggetto di contestazione senza distinzioni tra prelevamenti e decremento crediti. 2.11 quinto motivo è inammissibile per aspecificità. Esso, nel reiterare la doglianza relativa al capo 2 dell'imputazione, incentrata sulla cessazione dell'attività già a partire dal 2010, non considera che la ricostruzione dei giudici di merito della fattispecie in termini dolosi/fraudolenti non si fonda solo sul fatto che l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, anche se manchino passività insolute, ma viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese; essa si basa, oltre che sulla mancata consegna del libro giornale relativamente alle annualità 2010, 2011, 2012 - mancata consegna/sottrazione che il curatore desume, quanto meno per il 2010, dalla presenza delle dichiarazioni fiscali che presuppongono l'esistenza di una qualche scrittura o documento contabile - anche proprio sul fatto che nelle scritture contabili e nei bilanci annuali a disposizione non fossero - volutamente - riportati debiti tributari per rilevanti importi derivanti dall'Ires e Irap (imposte dovute dalla società e mai versate all'Erario).3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui 'consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P