Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 32512/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284215 - 01; Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341 - 01), sicché «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini» (Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965 - 01); che, nel caso di specie, pacifico che l'estratto contumaciale della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2009 è stato ritualmente notificato all'imputato mediante consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia (meglio: a persona addetta allo studio) presso cui egli aveva volontariamente eletto domicilio, il ricorrente ha dedotto, in termini di assoluta genericità e senza offrire riscontro di sorta al suo dire, che il difensore domiciliatario, a sua volta attinto da «problemi personali con la giustizia», non gli ha comunicato l'avvenuto deposito della sentenza, senza, tuttavia, indicare — nel libello introduttivo del presente giudizio e nella successiva memoria del 30 aprile 2024 — quali iniziative egli abbia adottato, in attuazione del dovere di diligenza su di lui incombente, al fine di mettersi in contatto con il professionista; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «La notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284215 - 01; Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341 - 01), sicché «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini» (Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965 - 01); che, nel caso di specie, pacifico che l'estratto contumaciale della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2009 è stato ritualmente notificato all'imputato mediante consegna di copia dell'atto al difensore di fiducia (meglio: a persona addetta allo studio) presso cui egli aveva volontariamente eletto domicilio, il ricorrente ha dedotto, in termini di assoluta genericità e senza offrire riscontro di sorta al suo dire, che il difensore domiciliatario, a sua volta attinto da «problemi personali con la giustizia», non gli ha comunicato l'avvenuto deposito della sentenza, senza, tuttavia, indicare — nel libello introduttivo del presente giudizio e nella successiva memoria del 30 aprile 2024 — quali iniziative egli abbia adottato, in attuazione del dovere di diligenza su di lui incombente, al fine di mettersi in contatto con il professionista; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 32512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris