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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2022

Cassazione n. 25300/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/01/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13 marzo 2019 del Tribunale di Bologna che aveva condannato la ricorrente alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La difesa presenta tre motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di norme processuali perché la Corte di appello di Bologna aveva celebrato il processo con un difensore d'ufficio, nominato in seguito alla sospensione disciplinare del difensore di fiducia, senza essersi avveduta che la sospensione era cessata.

A Con il secondo lamenta l'inutilizzabilità del pvc perché la Guardia di finanza aveva interrogato l'imputata senza le garanzie di legge, nonostante fossero già emersi gli indizi di reità a suo carico.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché i Giudici le avevano negato i benefici di legge sul presupposto di un precedente penale, che però era stato abrogato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al terzo motivo per essere corrette le deduzioni della ricorrente e non manifestamente infondato con riferimento al secondo motivo.

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 5 marzo 2022.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471).

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, I'll maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/01/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 13 marzo 2019 del Tribunale di Bologna che aveva condannato la ricorrente alle pene di legge per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di norme processuali perché la Corte di appello di Bologna aveva celebrato il processo con un difensore d'ufficio, nominato in seguito alla sospensione disciplinare del difensore di fiducia, senza essersi avveduta che la sospensione era cessata. A Con il secondo lamenta l'inutilizzabilità del pvc perché la Guardia di finanza aveva interrogato l'imputata senza le garanzie di legge, nonostante fossero già emersi gli indizi di reità a suo carico. Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché i Giudici le avevano negato i benefici di legge sul presupposto di un precedente penale, che però era stato abrogato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al terzo motivo per essere corrette le deduzioni della ricorrente e non manifestamente infondato con riferimento al secondo motivo. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 5 marzo 2022. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, I'll maggi
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