CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20356/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente-ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 38/ 2021 , depositatail 08/02/2021 , R.G.N. 291/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per far accertare l’illegittimità dei contratti di somministrazione (oltre venti) a tempo determinato conclusi nel periodo compreso tra dicembre 2003 e maggio 2006 e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA], con condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. 2. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti previsti dall’art. 414 c.p.c. 3. La Corte d'Appello di Messina ha accolto l’appello principale del lavoratore e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part- time tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria liquidata nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; ha respinto l'appello incidentale della società. 4. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. e, in particolare, che fossero adeguatamente esposti i difetti di forma scritta e la insussistenza delle ragioni giustificative sottese ai contratti di somministrazione a termine (causa petendi) e chiaramente formulate le domande conclusive (petitum); ha confermato la legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione all’azione proposta dal Davì ai sensi dell'art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003, attraverso la denuncia di nullità o illegittimità dei contratti commerciali di somministrazione; ha ritenuto applicabile ai contratti di somministrazione a termine la decadenza introdotta dall’art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183 del2010, ma nella specie la stessa non maturata sia per effetto della proroga disposta dal decreto legge cd. milleproroghe e sia per l’applicabilità del termine di 270 giorni per la proposizione dell’azione giudiziale; ciò anche dopo la riduzione di detto termine a 180 giorni ad opera della legge n. 92 del 2012 (riduzione che assume riferita solo ai licenziamenti e ai contratti a tempo determinato); ha accertato che il lavoratore aveva proposto l’impugnativa stragiudiziale con lettera del 24.2.2012 (entro i 60 giorni dal 31.12.2011) ed aveva depositato il ricorso in giudizio il 20.11.2012, entro il termine di 270 giorni. 5. Nel merito, i giudici di appello hanno accertato la mancanza di forma scritta dei contratti di somministrazione e dichiarato la nullità degli stessi, in base al disposto dell’art. 21, ultimo comma, d.lgs. 276 del 2003, nel testo modificato dal d.lgs. 251 del 2004, non potendo il difetto del requisito formale prescritto a pena di nullità essere colmato attraverso la prova testimoniale, per ildivieto in tal senso sancito dall’art. 2725 c.c., e neppure ricorrendo all’interrogatorio formale o al principio di non contestazione. Hanno quindi dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal dicembre 2003, qualificando lo stesso come part time sul rilievo che il rapporto costituito ai sensi dell’art. 27 cit. non potesse che “avere le medesime caratteristiche in termini di orario della prestazione lavorativa di fatto svolta in conformità alla tipologia del primo contratto stipulato tra la società di somministrazione e il lavoratore”. Hanno quantificato l'indennità risarcitoria in sette mensilità della retribuzione globale di fatto tenuto conto della considerevole durata del rapporto protrattosi per tre anni e delle dimensioni della società utilizzatrice. 6. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno comunicato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time in difformità rispetto alla domanda proposta dal Davì, concernente la costituzione di un rapporto di lavoro full time, e in assenza di qualsiasi eccezione e deduzione della società sul carattere part- timedel rapporto. 8. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2011, dell’art. 3, d.lgs. 66 del 2003, degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 61 del 200, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza d'appello per avere dichiarato la costituzione di un rapporto in regime part- time in base alle modalità di svolgimento della prestazione del primo contratto di somministrazione, pur avendo dichiarato la nullità per difetto di forma scritta di tutti i contratti di somministrazione per l'intero periodo dedotto in giudizio. Inoltre, per non aver dichiarato il diritto alla riassunzione in regime full time quale tipologia comune preferenziale del contratto di lavoro, considerato peraltro che nel caso in esame non esisteva alcun contratto scritto da cui desumere la tipologia part - time e la distribuzione dell'orario di lavoro, come necessario in base alla normativa applicabile ratione temporis. 9. Con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato costituito il rapporto in regime part-timesebbene non fosse stata depositata alcuna documentazione da cui evincere la natura part-time del primo contratto di lavoro firmato dal Davì con l'agenzia interinale né documentazione concernente la distribuzione dell'orario di lavoro. Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] 10. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 4, legge n. 183 del 2010 e all’art. 6, legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 38, legge n. 92 del 2012. Afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine di 180 giorni per la impugnativa giudiziale, di cui all’art. 6 cit., valesse solo per la materia dei licenziamenti e dei contratti termine e non anche per la somministrazione, cui, ad avviso del Collegio di secondo grado, continuerebbe ad applicarsi il termine di 270 giorni. 11. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 27, d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183 del 2010, per avere la sentenza d'appello dichiarato la nullità per difetto di forma scritta dei contratti di somministrazione senza considerare che, in assenza di una norma che preveda l'obbligo di conservazione dei contratti in capo alla società utilizzatrice, l'unico limite temporale che può ritenersi imposto ai fini della conservazione è quello di 60 giorni dalla cessazione del contratto di somministrazione e, per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, il termine di 60 giorni a far data dal 31.12.2011. 12. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 Cedu, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si critica la decisione d'appello per aver considerato il ricorso conforme alle prescrizioni dell'art. 414 c.p.c. sebbene il lavoratore avesse dedotto la illegittimità dei contratti di somministrazione omettendo di elencare in dettaglio i contratti medesimi e di denunciare, in riferimento a ciascuno di essi, la presunta ragione di illegittimità, con conseguente violazione del diritto di difesa della società e del diritto ad avere giustizia in un termine ragionevole. 13. Si esamina anzitutto, per ragioni di priorità logica, il ricorso incidentale, partendo dal terzo motivo. Esso è infondato. 14. Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo - per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui esso si fonda -è soggetta al controllo della Corte di cassazione, la quale - essendo coinvolto un error in procedendo- deve procedere ad un esame diretto del ricorso, atteso che rientra nella funzione nomofilattica della Suprema Corte l'esame della censura attinente alla conformità di un atto processuale al modello individuato dal legislatore per la produzione di determinati effetti (Cass.13 agosto 2004, n. 15817). Si è precisato che, qualora con il ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole di specificità prescritte dagli artt. 366, primo comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. (Cass., S.U. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 8 gennaio 2020, n. 134; Cass. 24 dicembre 2021, n. 41465; Cass. 12 gennaio 2023, n. 744). 15. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 21 settembre 2004, n. 18930; Cass. 22 marzo 2018, n 7199; Cass. 17 luglio 2018, n. 19009; Cass. 8 luglio 2020, n. 14379). 16. Non sussiste allora la nullità invocata, per avere il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, chiaramente determinato l'oggetto della domanda e adeguatamente esposto gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, sulla base di quanto indicato (nella trascrizione a pag. 7 del controricorso al ricorso incidentale) alle pagg. 1 e 2 del ricorso e ai documenti, relativi a tali contratti, puntualmente riportati nella produzione. 17. Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso incidentale, dovendosi tuttavia correggere la motivazione in diritto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c. 18. Costituisce orientamento consolidato quello per cui, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (v. Cass. n. 2420 del 2016; Cass. n. 2734 del 2016; Cass. n. 7788 del 2017; Cass. n. 23619 del 2018; v. anche Cass. n. 24356 del 2019; Cass.n. 30134 del 2018). La citata decadenza e relativa proroga devono quindi trovare applicazione nella fattispecie oggetto di causa concernente contratti di somministrazione a termine conclusi nel periodo dal 2003 al 2006, dovendosi individuare quale dies a quodel termine di decadenza la data del 31.12.2011. 19. La legge n. 92 del 2012 ha apportato alcune modifiche. 20. L’art. 1, comma 11, lettera a) della detta legge n. 92 del 2012 ha sostituito la lettera a) del comma 3 dell’art. 32 nei seguenti termini: (le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre): "a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullitàdel termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto art. 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni; b) La lettera d) è abrogata". L'art. 1, comma 12, della legge n. 92 del 2012, poi, ha stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2013" (su tale previsione v. Cass. n. 29753 del 2019). 21. L’art. 1, comma 38, della legge n. 92 del 2012 ha introdotto un’ulteriore modifica statuendo: “al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente «centottanta»”. Il successivo comma 39 ha previsto che “il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966 n 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge”. 22. Secondo la Corte di merito, quest’ultima disposizione, che ha ridotto (da 270 a 180) il termine per l’impugnazione giudiziale, dovrebbe applicarsi unicamente alla materia dei licenziamenti e dei contratti a termine ma non alla somministrazione a termine. Ciò in ragione del fatto che l’art. 1, comma 38 cit. ha modificato solo l’art. 6, legge n. 604 del 1966 novellato e non invece l’art. 32 della legge n. 183 del 2010. 23. La lettura adottata dai giudici di appello non è condivisibile. La legge n. 92 del 2012, all’art. 1, comma 38, è intervenuta sull’art. 6, legge n. 604 del 1966 e “successive modificazioni”, quindi sul testo dell’art. 6 cit. come modificato dall’art. 32 della legge 183 del 2010 che ne ha sostituito i primi due commi. I commi 3 e seguenti dell’art. 32, tuttavia, non fanno altro che estendere ad altre ipotesi la disciplina dettata dall’art. 6 della legge 604 del 1966, come modificato; con la conseguenza che il successivo intervento modificatore apportato dalla legge del 2012 all’art. 6 non può che riflettersi sulle altre ipotesi di cui ai commi 3 e seguenti del citato art. 32, dovendosi ritenere applicabile anche ad esse il termine di efficacia (dell’impugnativa stragiudiziale) ridotto a 180 giorni. 24. Occorre tuttavia stabilire ratione temporis a quali fattispecie trovi applicazione la modifica legislativa e a tal fine soccorre il comma 39 cit., che assoggetta al termine di efficacia ridotto di 180 i licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2018 (18.7.2012). Traslando tale previsione alle altre ipotesi contemplate dai commi 3 e seguenti dell’art. 32 del collegato lavoro, deve affermarsi come il termine ridotto non possa trovare applicazione nel caso in esame, di contratti di somministrazione a termine conclusi nel 2006, ben prima dell’entrata in vigore della legge cd. Fornero, dovendo continuare ad applicarsi l’originario termine più ampio di 270 giorni. 25. La statuizione adottata dai giudici di appello, che hanno ritenuto applicabile al caso in oggetto il più ampio termine di 270 giorni, deve ritenersi corretta, sia pure sulla base della diversa motivazione in diritto appena esposta, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale. 26. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 27. La Corte territoriale ha dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione di manodopera per mancanza di forma scritta, ai sensi dell’art. 21, quarto comma, d.lgs. 276/2003, precisando come tale requisito formale, richiesto ad substantiam, non fosse sostituibile da altre fonti di prova. 28. Ciò posto, risulta infondata (e comunque irrilevante) la giustificazione della società di non essere tenuta all’obbligo di conservazione decennale dei contratti, essendovi invece la stessa tenuta, a norma dell’art. 2220 c.c., così come ogni imprenditore commerciale, in quanto documento delle proprie scritture contabili. In ogni caso, deve essere distinto l'obbligo previsto da tale norma, di conservazione delle scritture contabili per la durata di dieci anni, da quello di deduzione della prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non potendosi dubitare dell’onere gravante sulla società di provare il legittimo, cioè rispettoso dei requisiti di legge (formali e sostanziali), ricorso alla somministrazione di manodopera. 29. Si esaminano ora i motivi del ricorso principale 30. Il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondato. 31. Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle stesse in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Né in tal caso è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. 4 marzo 1968, n. 702; Cass. 11 giugno 2021, n. 16608); ben potendo il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, previsto dall'art. 113, primo comma c.p.c., qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti e i rapporti dedotti in lite, nonché l'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e pure potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti; e tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, stabilito dall'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. 3 marzo 2021, n. 5832; nello stesso senso: Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297). 32. Nel caso di specie, non ricorre il vizio di ultrapetizione denunciato, essendosi la Corte d’appello correttamente posta “la questione se il rapporto di lavoro debba essere full time, come invocato dal Davì, ovvero part time, come sostenuto da [OSCURATO:SOCIETA] … ” (così a pag. 15 della sentenza) ed avendola risolta nel secondo senso, con la qualificazione del rapporto giuridico accertato alla stregua di un (convertito) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato su una deduzione oggetto di dibattito processuale, in quanto effettivamente posta (come esattamente affermato dalla Corte territoriale) da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado (in memoria di costituzione in primo grado e nelle note autorizzate del 10.11.2014, trascritte per le parti d’interesse a pag. 7-8 del controricorso) e ribadita in appello (in memoria di costituzione, trascritta per le parti d’interesse a pag. 8 del controricorso). 33. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 34. L’art. 27, primo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, prevede che “quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. 35. Tale disposizione deve essere letta in correlazione con il comma successivo, ai sensi del quale “nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”. 36. Il meccanismo descritto dall’art. 27, comma 2 cit., comporta, non la creazione di un rapporto ex novo in capo all’utilizzatore bensì il subentro del medesimo nei rapporti così come costituiti e gestiti dal somministratore, e la conseguente imputazione all’effettivo utilizzatore degli atti compiuti a tal fine dall’interponente e che manterranno la loro validità, nei limiti in cui risultino compatibili con le norme inderogabili. 37. Infatti, come chiarito da questa Corte, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 pro tempore vigente, si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione, sicché sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, che viene ricondotto all'utilizzatore negli stessi termini in cui era stato voluto, costituito e poi gestito dal somministratore, sia per quanto riguarda gli atti di gestione del rapporto, questi producono, per espressa volontà del legislatore, tutti gli effetti negoziali del rapporto di lavoro loro propri (ex multis, in motivazione, vedi Cass. 16/9/2016 n.17969), sicché l'utilizzatore subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore (Cass. n. 24408 del 2021 in motivazione). 38. Ciò significa che resta immutata, in capo all’utilizzatore, la tipologia del contratto di lavoro concluso con il somministratore, a meno che non sia dedotta ed accertata l’illegittimità dello stesso per violazione della disciplina normativa specificamente dettata (v. Cass. n. 17540 del 2014 che ha disposto la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore in conseguenza della indicazione omessa o generica della causale della somministrazione; nello stesso senso v. Cass. n. 197 del 2019). 39. Non può utilmente invocarsi la giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge n. 196 del 1997, in materia di fornitura di lavoro interinale (v. Cass. n. 1148 del 2013; n. 17164 del 2020), in ragione proprio dell’assenza in questo testo normativo di una previsione analoga al citato art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003. 40. La Corte territoriale si è attenuta ai richiamati principi di diritto e, in coerenza con gli stessi, ha qualificato il rapporto instaurato con l’utilizzatore come part time, sulla base della tipologia dei pregressi rapporti di somministrazione irregolare e in assenza di deduzioni specifiche di illegittimità degli stessi per violazione della disciplina inderogabile sul lavoro a tempo parziale. Non ricorre quindi la denunciata violata di legge. 41. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste anomalie è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura estranea al perimetro di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. e non consentita in sede di legittimità. 42. Per le ragioni esposte il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità quale effetto della reciproca soccombenza, dichiarandosi esistenti per entrambe le parti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa