CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il ricorso, congiuntamente presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -dichiarati responsabili per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 291-bis, 291-ter e 296 DPR 43 del 1973 -, si propongono quatto motivi. Considerato che la prima doglianza, con la quale si lamenta violazione degli artt. 178-179 e 601 cod.proc.pen., è manifestamente infondata, poiché la violazione processuale (omessa notifica agli imputati del decreto che disponeva il giudizio di appello) risulta smentita dalla lettura degli atti, dai quali atti emerge che la notifica del decreto di citazione in appello agli imputati è stata effettuata il 29 novembre 2022 dal Comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la errata configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 291-ter T.U. 43/1973, deducendo che il veicolo non sarebbe di proprietà altrui, ma risulterebbe essere in comproprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie; trattasi di censura inammissibile, in quanto meramente contestativa e priva del doveroso confronto critico con le argomentazioni espresse sul punto dal giudice di seconde cure (cfr. pag. 3, ove la Corte territoriale conferma la configurabilità dell'aggravante, rimarcando che dal compendio probatorio emergeva che l'autovettura utilizzata per il trasporto del TLE era intestatq, a persona estranea ai fatti di reato). Osservato che con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono l'errata valutazione in merito alla ritenuta recidiva ed al giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonchè l'eccessività della pena inflitta ad entrambi; trattasi di censura manifestamente infondata. Va ricordato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i numerosi precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, nonchè il lungo arco temporale di commissione degli illeciti e la contiguità temporale della nuova condotta illecita, circostanze tutte che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. La Corte territoriale, poi, ha adeguatamente motivato anche in ordine al giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, confermando la valutazione di equivalenza, richiamando l'ingente quantitativo di tabacchi rinvenuto. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Va ricordato che per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen., evidenziando quelli ritenuti significativi (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5, n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). Rilevato che con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena; trattasi di censura manifestamente infondata. La Corte territoriale ha ridotto la pena base in misura prossima al minimo edittale ritenendola conforme ai parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen, così adempiendo all'obbligo motivazionale; in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibi4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 202