CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22306/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce 1'11 maggio 2021, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Lecce dal febbraio 2018 al febbraio 2019. Osservato che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con doglianze essenzialmente fattuali, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno valorizzato e correlato in maniera non illogica le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di rifornirsi di eroina da [OSCURATO:PERSONA], e il materiale sequestrato dalla P.G., costituito da strumenti per il confezionamento della droga (bilancino, nastro gommato, forbici), oltre che dai fogli attestanti la contabilità dell'attività di spaccio. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. P.Q.M