CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32538/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21593/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, n. 1 5 2/ 07/20 24, depositata in data 26 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] i mpugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti (poi Corte di giustizia tributaria di Oggetto: A ccertamento induttivo - Art. 39 d.P.R. 600/1973 -Fattura pro forma. primo grado) l’avviso di accertamento n. TAZ01F100894-2020, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, l’importo indicato dal contribuente in una fattura emessa nei confronti di un proprio cliente ([OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di non aver incassato alcun importo, in quanto la fattura era stata emessa pro forma e non aveva, perciò, alcuna valenza fiscale. La CGT-1 accoglieva il ricorso ritenendo gli elementi indiziari evidenziati dall’Ufficio ‘non bastevoli ai fini della maggiore pretesa impositiva’. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, che accoglieva l’appello; dopo aver rilevato che la sentenza di prime cure fosse fondata su una motivazione apparente, riteneva legittimo l’accertamento effettuato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 39 cit., ovvero con il metodo analitico-induttivo; in particolare, la mancata dichiarazione dei compensi indicati nella fattura (e registrati nei libri contabili della [OSCURATO:SOCIETA].) costituiva indizio idoneo a fondare la presunzione di avvenuta riscossione degli stessi; inoltre, stante la mancata risposta del contribuente agli inviti dell’Ufficio ex art. 32, comma primo, d.P.R. n. 600/1973, l’accertamento poteva basarsi anche su presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Il contribuente, poi, non aveva fornito alcuna prova contraria alla detta presunzione. Infine, la fattura pro forma poteva non avere valenza fiscale solo in presenza di una dichiarazione dell’emittente in tal senso. 3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o . L’Ufficio resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la « v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972, artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.– nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992». Lamenta che la motivazione della sentenza gravata sarebbe censurabile in quanto nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva dimostrato l’infondatezza della pretesa tributaria. Contesta la valenza fiscale attribuita dalla CGT-2 alla fattura, in assenza dei ‘requisiti basilari previsti dalla normativa’ (pag. 6 del ricorso). Riporta, quindi, una decisione della Suprema Corte circa la valenza fiscale di una fattura pro forma; infine, sottolinea che in primo grado aveva indicato all’Ufficio dati da verificare a sostegno della tesi del mancato incasso del compenso indicato nella fattura. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. A prescindere dalla questione dell’esistenza di una censura in termini di motivazione insufficiente (in tal senso militerebbe l’indicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 nel titolo del motivo), censura comunque infondata in quanto la motivazione della CGT-2 si pone ben al di sopra del ‘minimo costituzionale’ richiesto da questa Corte, la doglianza è inammissibile in quanto, come evidenziato dalla controricorrente, mira in realtà ad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito di secondo grado. Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di un costante indirizzo (da ultimo Cass. 23/04/2024 , n. 10927) , che “deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme”; in precedenza si era affermato esplicitamente che “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). 2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm