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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1978

Cassazione n. 26657/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del tentato reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021 Ud. (dep. 18/02/2021) Rv. 280493 - 01) (in motivazione, la Corte ha chiarito che "il sistema di videoregistrazione dell'esercizio commerciale non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia dei beni da parte del proprietario, degli addetti e/o del personale di vigilanza, in quanto la videosorveglianza rappresenta una forma di controllo a posteriori ed eventuale, che non garantisce l'interruzione immediata dell'iter criminis e, dunque, non esclude il presupposto dell'aggravante"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del tentato reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021 Ud. (dep. 18/02/2021) Rv. 280493 - 01) (in motivazione, la Corte ha chiarito che "il sistema di videoregistrazione dell'esercizio commerciale non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia dei beni da parte del proprietario, degli addetti e/o del personale di vigilanza, in quanto la videosorveglianza rappresenta una forma di controllo a posteriori ed eventuale, che non garantisce l'interruzione immediata dell'iter criminis e, dunque, non esclude il presupposto dell'aggravante"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26657/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris