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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 14914/2026

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onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 luglio 2024 con la quale la Corte di assise di Napoli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e lo ha, per l'effetto, 1condannato alla pena dell'ergastolo, oltre alla pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili costituite; rilevato che la motivazione della sentenza è stata depositata il 2 dicembre 2025, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 544) comma 3, cod. proc. pen. indicato in dispositivo e scadente il 24 dicembre 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva nella data del 7 febbraio 2026 («In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273-01»); rilevato, infatti, che non ricorre nel caso in esame la condizione per prorogare il termine di giorni quindici di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (il Caiazza è stato presente nel corso del giudizio di appello); considerato che nessun rilievo ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione può assumere la circostanza che il 7 febbraio 2026 fosse un sabato atteso che quest'ultimo è un ordinario giorno feriale («E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato -Sez. 3, n. 44004.del 27/09/2023, D., Rv. 285308 - 01»); rilevato che il presente ricorso per cassazione è stato presentato in data 9 febbraio 2026; ritenuto che il ricorso è tardivo e che deve essere, per l'effetto, dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere 2la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 luglio 2024 con la quale la Corte di assise di Napoli ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e lo ha, per l'effetto, 1condannato alla pena dell'ergastolo, oltre alla pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni sofferti dalle parti civili costituite; rilevato che la motivazione della sentenza è stata depositata il 2 dicembre 2025, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui all'art. 544) comma 3, cod. proc. pen. indicato in dispositivo e scadente il 24 dicembre 2025; rilevato che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva nella data del 7 febbraio 2026 («In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273-01»); rilevato, infatti, che non ricorre nel caso in esame la condizione per prorogare il termine di giorni quindici di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (il Caiazza è stato presente nel corso del giudizio di appello); considerato che nessun rilievo ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione può assumere la circostanza che il 7 febbraio 2026 fosse un sabato atteso che quest'ultimo è un ordinario giorno feriale («E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato -Sez. 3, n. 44004.del 27/09/2023, D., Rv. 285308 - 01»); rilevato che il presente ricorso per cassazione è stato presentato in data 9 febbraio 2026; ritenuto che il ricorso è tardivo e che deve essere, per l'effetto, dichiarato inammissibile; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere 2la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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