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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29509/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat o – avverso la sentenza n. 87 3 /3/2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche,depositata il 14 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la IRAP RIMBORSOCommissione tributaria regionale delle Marche ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Macerata che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsodell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2 00 1 .

Osservav a la CTR che la circostanza che il contribuente si fosse avvalso in modocontinuativo delle prestazioni di un collaboratore nell’impresa familiare,con mansioni esecutive, tenuto anche conto dell’entità dei beni strumentali, non consentiva di ritenere integrato ilpresupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ilcontribuente è rimasto intimat o .

Considerato che:

1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 230 - bis cod. civ., per avere la CTR ritenuto che la presenza di un collaboratore nell’impresa familiare con mansioni esecutive non configurasse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nonostante si trattasse dell’apporto fornito dalla moglie del contribuente, remunerata con l’attribuzione del 49% del reddito d’impresa.

2. Il motivo è fondato.

Giova rammentare che l’IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo (Cass. n. 12616 del 2016, Cass. n. 10777 del 2013).

Ilgiudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019, che ha cassato la decisione di merito che - erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare, il cui titolare svolgeva attività di promotore finanziario - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%).

Nel caso di specie, la CTR, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione senza valutare in concreto l’apporto fornito all’impresa familiare dalla moglie del contribuente, remunerata con l’attribuzione del 49% del reddito d’impresa, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat o – avverso la sentenza n. 87 3 /3/2021 della Commissione tributaria regionale delle Marche,depositata il 14 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la IRAP RIMBORSOCommissione tributaria regionale delle Marche ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Macerata che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsodell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2 00 1 . Osservav a la CTR che la circostanza che il contribuente si fosse avvalso in modocontinuativo delle prestazioni di un collaboratore nell’impresa familiare,con mansioni esecutive, tenuto anche conto dell’entità dei beni strumentali, non consentiva di ritenere integrato ilpresupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Ilcontribuente è rimasto intimat o . Considerato che: 1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 230 - bis cod. civ., per avere la CTR ritenuto che la presenza di un collaboratore nell’impresa familiare con mansioni esecutive non configurasse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nonostante si trattasse dell’apporto fornito dalla moglie del contribuente, remunerata con l’attribuzione del 49% del reddito d’impresa. 2. Il motivo è fondato. Giova rammentare che l’IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo (Cass. n. 12616 del 2016, Cass. n. 10777 del 2013). Ilgiudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore all'impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019, che ha cassato la decisione di merito che - erroneamente presumendo l'apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare, il cui titolare svolgeva attività di promotore finanziario - aveva escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in presenza dell'effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d'impresa nella misura del 49%). Nel caso di specie, la CTR, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione senza valutare in concreto l’apporto fornito all’impresa familiare dalla moglie del contribuente, remunerata con l’attribuzione del 49% del reddito d’impresa, non si è uniformata ai principi sopra richiamati. 3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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