CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1976
Cassazione n. 38632/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che 121~ [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha riformato quella assolutoria del Tribunale di Campobasso su appello del Pubblico ministero e condannato il ricorrente alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per il delitto di minaccia aggravata; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente in data 15 settembre 2025, con la quale si chiede la trasmissione alla Sezione competente, data l'ammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato previsto dall'art. 612 cod. peri, in quanto i destinatari della minaccia non erano individuabili - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo cui «per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile» (Sez. 5, n. 40269 del 16/06/2016, Cutuaia, Rv. 268082 - 01; Sez. 5, n. 46472 del 22/04/2014, Deganutti, Rv. 261026 - 01). Nel caso di specie, data la condizione di detenuto domiciliare del ricorrente, soggetto a controlli di k{ polizia e date le espressioni pronunciate nel video, i destinatari erano certamente identificabili nei pubblici ufficiali incaricati del successivo controllo di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla motivazione impugnata (fol. 4). [OSCURATO:PERSONA] di appello non è quindi incorso in alcuna violazione di legge, rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consigliere estensore I