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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 04103/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolare, i primi due in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito (sia in relazione alle condizioni dell"immobile presso il quale andava scontata la misura restrittiva, sia in punto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione: si veda pag. 3, capoversi secondo e terzo), il terzo perché introduce per la prima volta un tema rimasto estraneo ai motivi di appello ( che consideravano la recidiva, invocandone la disapplicazione solo quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sulla continuazione e non ne contestava l'applicazione in sé) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolare, i primi due in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito (sia in relazione alle condizioni dell"immobile presso il quale andava scontata la misura restrittiva, sia in punto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione: si veda pag. 3, capoversi secondo e terzo), il terzo perché introduce per la prima volta un tema rimasto estraneo ai motivi di appello ( che consideravano la recidiva, invocandone la disapplicazione solo quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sulla continuazione e non ne contestava l'applicazione in sé) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 04103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris