CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 27178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato il contenuto della requisitoria della Procura generale, insistendo sui motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in sua assenza, con sentenza del Tribunale di Firenze del 6 settembre 2018, divenuta irrevocabile 1'8 ottobre 2018. A Con atto depositato in data 1 ottobre 2021 il difensore ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen. rappresentando che il suo assistito non aveva avuto conoscenza dell'instaurazione del processo penale a proprio carico, in quanto, pur avendo ricevuto a mani l'avviso di conclusione delle indagini, era stato dichiarato irreperibile e non gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di rescissione rilevando che Hadir, soggetto privo di fissa dimora, l'8 gennaio 2017 aveva personalmente ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod proc. pen. contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio con l'avvertimento che, in mancanza, le notificazioni sarebbero state eseguite presso il medesimo luogo ovvero, in caso di impossibilità, presso il difensore che Hadir aveva nominato di fiducia. Poiché l'imputato non aveva dichiarato o eletto domicilio la notifica del decreto di citazione era stata effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 4, cod. proc. pen. così da non ipotizzarsi alcuna violazione dell'articolo 420 -quater cod. proc. pen. Inoltre, ad avviso della Corte di appello di Firenze, l'interruzione di qualsiasi rapporto dell'imputato con il proprio avvocato di fiducia, tale da determinarlo a rinunciare al mandato, costituiva ulteriore riprova della sua volontà di sottrarsi al processo. 2. Avverso detta ordinanza viene proposto ricorso con due motivi volti a censurare inosservanza delle norme processuali. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 629-bis, comma 1, 420-bis, comma 2, e 420 -quater cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la sola regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non contestata, di per sé non garantiva la conoscenza circa la prosecuzione del processo sotto due profili: 1) il difensore nominato di fiducia aveva rinunciato al mandato, proprio in ragione dell'interruzione di qualsiasi canale informativo con l'imputato; 2) il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato ad Hadir presso il difensore, ai sensi dell'articolo 159 cod. proc. pen., previo decreto di irreperibilità. Detta circostanza, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice della cognizione a sospendere il processo ai sensi dell'art. 420 -quater, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre il verbale di identificazione dell'8 gennaio 2017 faceva sorgere il dubbio che la polizia giudiziaria avesse realmente compulsato l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge con riferimento all' art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe errato nel qualificare il comportamento del ricorrente come deliberatamente volto a sottrarsi al processo. Invero, Hadir nel nominare un difensore di fiducia con cui poi aveva interrotto i rapporti - tanto da determinarlo alla rinuncia al mandato poco prima dell'udienza dibattimentale -al più aveva tenuto una condotta negligente nel non fornire agli inquirenti un recapito per il proprio rintraccio, che di per sé non precludeva la concessione del rimedio restitutorio. Peraltro, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non tradotto in rumeno, era privo di indicazioni sulle conseguenze del disinteresse dalle sorti del processo. In conclusione, il processo era stato celebrato in assenza senza che vi fosse la certezza della volontaria sottrazione di Hadir alla sua conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. 2. E' opportuno premettere alcuni dati emersi dagli atti del fascicolo ed esaminati dal Collegio, in questo caso giudice anche del fatto, stante la deduzione di questioni processuali. [OSCURATO:PERSONA], soggetto privo di fissa dimora, 1'8 gennaio 2017 riceve personalmente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio con l'avvertimento che, in mancanza, le notificazioni saranno eseguite presso il medesimo luogo ovvero, in caso di impossibilità, dal difensore. Come da verbale di identificazione redatto in lingua italiana e rumena, contestualmente Hadir nomina un difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui fornisce i precisi recapiti (indirizzo dello studio e numero di telefono). Un mese dopo, il 10 febbraio 2017, nomina difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], odierno difensore, conferendogli procura speciale e revocando la nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il 17 marzo 2017 viene emesso decreto di citazione a giudizio (per l'udienza del 14 dicembre 2017) notificato al difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il 21 giugno 2017. Per evidente errore processuale, stante la presenza di un difensore di fiducia che non rifiuta la ricezione delle notifiche, il 23 ottobre 2017 viene emesso dal Pubblico ministero decreto di irreperibilità dell'imputato (previo verbale di vane ricerche del 27 luglio 2017) e la citazione ad Hadir avviene, ex art. 159 cod. proc. pen., via pec presso il medesimo difensore che ne conferma l'accettazione. Il 4 dicembre 2017, pochi giorni prima dell'udienza, fissata il 14 dicembre 2017, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinuncia all'incarico e nel luglio 2020, su espressa delega dell'imputato, chiede informazioni sul procedimento, avanzando istanza di estrazione della copia della sentenza nel frattempo emessa. 3 7» 3. Lo specifico rimedio della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629- bis, comma 1, cod. proc. pen., si interseca necessariamente con quello della legittima instaurazione del rapporto processuale secondo la disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. per come interpretata dai più recenti arresti della Corte di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680). Questi sono fondati sulla nozione di effettiva conoscenza riferibile ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, assumendo peraltro rilievo l'instaurazione di un rapporto tra il legale, tanto più se di fatto domiciliatario, e l'imputato, alla stregua del quale deve valutarsi anche l'ipotesi della sottrazione volontaria o incolpevole alla conoscenza. Il presupposto per l'accoglimento della richiesta di rescissione, che dà accesso ad un nuovo giudizio, è costituito, invero, dalla prova che l'imputato, giudicato in assenza, si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, da escludersi allorché possa dirsi che l'imputato si fosse volontariamente posto in quella condizione. Dunque, l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare elementi sintomaticamente rilevanti, pur dovendosi automatismi rispetto alle condizioni che potevano legittimare la declaratoria di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137), in quanto la delibazione va svolta sempre in concreto. Ciò vale anche rispetto al rapporto defensionale, che costituisce elemento da valutare, ai fini della colpevole mancata conoscenza del processo, quando l'imputato non si sia attivato per tenere contatti informativi con il proprio difensore (in specie quando si tratti di difensore di fiducia) sullo sviluppo del procedimento, tanto più se gli stessi si siano instaurati in una fase processuale o immediatamente anteriore all'insorgenza della fase processuale. 4. Detta disciplina, per come ormai pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata applicata, con argomenti logici e immuni da vizi, dal provvedimento impugnato. Gli elementi desumibili dal diretto esame del fascicolo, di cui si è dato conto, consentono infatti di ritenere che non ricorra la condizione della mancata conoscenza incolpevole. Infatti il predetto aveva avuto conoscenza del procedimento, si era coerentemente determinato alla nomina di un primo difensore di fiducia, con indicazione di recapiti, e aveva poi deliberatamente scelto un nuovo difensore di fiducia, nella fase a ridosso dell'effettivo esercizio dell'azione penale, con ravvicinata notifica del decreto di citazione a detto legale, peraltro non rifiutatosi di ricevere le notifiche per conto dell'imputato. Il ricorrente si era dunque prontamente attivato per prendersi cura della propria difesa ed era nelle condizioni di mantenere un diretto collegamento con il difensore prescelto, non essendo a tal fine allegati elementi idonei a giustificare la sopravvenuta mancanza di quel rapporto. D'altro canto, il rapporto defensionale, solo genericamente contestato dal ricorrente, risulta essersi effettivamente instaurato e proseguito almeno nelle prime fasi, correlate alla notifica della citazione. Deve altresì rilevarsi come sia stato lo stesso difensore, su incarico del ricorrente, a chiedere informazioni sul processo e ad aver estratto copia della sentenza, a dimostrazione della sussistenza di un effettivo canale di conoscenza, di cui il ricorrente avrebbe potuto costantemente avvalersi. 5. Può, dunque, concludersi che, nella specie, il provvedimento impugnato non si esponga alle censure formulate, dovendosi ritenere che il giudizio non riposi sulla mera regolarità formale delle notifiche ma sul rilievo che ricorra un'ipotesi di volontaria sottrazione alla conoscenza, a fronte della disponibilità di un canale effettivo, conosciuto e attivato dallo stesso ricorrente, ai fini della sua difesa. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i