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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00474/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 aprile 2017, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ancona, in data 9 giugno 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con violazione delle norme del codice della strada.

2. Secondo l'imputazione formulata a carico del [OSCURATO:PERSONA], il sinistro si era verificato in quanto, lo stesso, percorrendo a bordo della propria autovettura la strada S.P. 17, Jesi - Monterado, giunto all'altezza dell'intersezione con via dell'Acquasanta, posta sulla sua destra, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida imprudente ed una velocità non commisurata alle specifiche condizioni ambientali, essendo presente segnaletica stradale indicante l'esistenza di un incrocio pericoloso, collideva con il ciclomotore "[OSCURATO:PERSONA]" condotto da [OSCURATO:PERSONA], che, scaraventata a circa mt. 31 di distanza dal punto d'urto, decedeva sul colpo.

3. Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertato che la morte della persona offesa fosse sicuramente riconducibile alla collisione con la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e al successivo impatto con il suolo, nondimeno aveva evidenziato che le risultanze acquisite non avevano consentito di accertare con sufficiente certezza che l'imputato viaggiasse ad una velocità superiore al limite consentito, pari a 90 km, e non era stata data convincente dimostrazione che, se avesse marciato a velocità inferiore, ovvero avesse prestato maggiore attenzione alla presenza del motociclo, egli avrebbe potuto evitare la collisione; come emerso poi dalla documentazione fotografica in atti, ai lati della strada era presente una folta vegetazione, tale da ostruire apprezzabilmente la visuale ed occultare l'avvistabilità del motociclo; né, infine, risultava accertato se la vittima avesse controllato la situazione del traffico prima di immettersi sulla strada principale o se avesse perso il controllo del veicolo impedendo così all'imputato la possibilità di attuare manovre di emergenza.

Il primo giudice riteneva, dunque, che, attesi gli insuperabili dubbi in ordine alla dinamica del sinistro, non vi fosse sufficiente prova che l'imputato avesse posto in essere una condotta colposa causalmente produttiva dell'evento lesivo.

4. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, ha riformato la sentenza impugnata non condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito.

Previa rinnovazione dell'esame del perito e del consulente della difesa, i giudici territoriali hanno, infatti, evidenziato come, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, fosse pienamente provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per non aver, comunque, tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, come evincibile dalla violenza della collisione, desumibile dai gravi danni riportati dai veicoli e dal fatto che la vittima era stata sbalzata a oltre 31 metri di distanza dal punto di impatto.

Essendo l'incrocio ben visibile a distanza, l'imputato, qualora avesse tenuto una velocità più moderata, anche in considerazione della presenza di erba alta sul margine stradale, avrebbe dovuto vedere la vittima ben prima che la stessa si immettesse sulla strada principale e avrebbe certamente potuto evitare il sinistro o comunque le conseguenze letali dello stesso così come confermato dal CT nel corso dell'esame dibattimentale.

6. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La sentenza impugnata avrebbe, infatti, dovuto essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da evidenziare oggettive carenze ovvero insufficienze della decisione assolutoria, mentre il ribaltamento della decisione assolutoria è avvenuto sulla base dei medesimi elementi probatori documentali, ai quali non avrebbe apportato maggiori certezze l'esame del CTU (e del CTP) anche in considerazione delle domande suggestive formulate.

Si evidenzia, inoltre, che nell'elaborato peritale, sebbene fosse individuato un superamento del limite di velocità di tre chilometri da parte dell'imputato, era posta in evidenza una interruzione del nesso causale in considerazione della condotta colposa della vittima.

Si rileva, dunque, che la conferma della perizia depositata dal CT in primo grado, dei cui contenuti aveva tenuto conto il giudice di prima istanza, non potrebbe ritenersi idonea a fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla non colpevolezza dell'imputato; - vizio di motivazione in quanto, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, i rilievi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], intervenuta sul luogo del sinistro, non avevano assolutamente evidenziato responsabilità penali né violazioni del codice della strada da parte del ricorrente, mentre era stata rilevata la violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte della vittima.

La Corte d'appello, inoltre, sarebbe giunta alla conclusione che la velocità del Cìarrocchi fosse senza dubbio eccessiva ed incongrua attraverso una valutazione del tutto empirica e congetturale, relativa gli effetti visibili dell'urto, nonostante questa conclusione fosse contraddetta dalle dichiarazioni dei periti; - vizio di motivazione in relazione alla dinamica del sinistro e alla sussistenza del nesso causale per avere la Corte omesso ogni specifica argomentazione a supporto del perché la condotta imprudente della vittima, che secondo il CTU aveva impattato contro l'auto non fermandosi allo stop, non dovesse considerarsi causa primaria ed esclusiva dell'evento morte, tale da elidere la sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dell'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di imprudenza e inadeguatezza della velocità dell'auto del ricorrente rispetto alla condizione dei luoghi.

La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, pur affermando che il ciclomotore fosse ben visibile a distanza, riconosce poi che la visuale della strada da cui il veicolo proveniva era ostruita dall'erba alta che non permetteva al conducente dell'auto di vedere il ciclomotore, né alla vittima di vedere l'auto.

La Corte d'Appello, a fronte di identica ricostruzione, in éntrambi i gradi, delle dinamiche del sinistro avrebbe riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado, in assenza di argomentazioni tecniche dirimenti, ed omettendo, in concreto, di delineare in quali termini l'imputato avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente, e a quale velocità avrebbe dovuto viaggiare per evitare il sinistro mortale e senza tener conto di alcuna ragione convincente in base alla quale poter escludere, nello specifico, che la grave imprudenza commessa dalla vittima non possa rappresentare una sopravvenienza assolutamente imprevedibile e tempestivamente non avvistata in quanto non avvistabile, in grado di interrompere il nesso di causalità.

7. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

8. Con ampia memoria scritta la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e sulla carenza della stessa in punto di prova del nesso causale in quanto non idonea a superare ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto la pronuncia non è supportata da adeguata e convincente motivazione.

La Corte territoriale, infatti, nel riformare la sentenza assolutoria cui era pervenuto il Tribunale di Ancona, non ha tenuto conto dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia di motivazione rafforzata e di causalità della colpa, omettendo di svolgere argomentazioni di critica puntuale al percorso motivazionale della prima sentenza, tali da fugare ogni ragionevole dubbio circa la inevitabilità dell'evento letale.

2. In tal senso giova ricordare, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo confermato l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v.

Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).

La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta, cioè, da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità.

E', dunque, imposto al giudice dell'impugnazione un obbligo di motivazione c.d. rafforzata per giustificare il differente apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di elementi di prova diversi o diversamente valutati a confutazione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie del primo giudizio.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'imputato - che, poiché assolto, non ha presentato appello - non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito dell'impugnazione della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le molte, Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638 - 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (dep. 16/02/2006), Conti, Rv. 233083 - 01; Sez.

Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674).

Alla luce di tali insegnamenti, allora, i giudici di appello, nel sovvertire la pronuncia di prime cure, avrebbero dovuto adottare una motivazione dotata di una forza persuasiva superiore e tale da giustificare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

3. La Corte d'appello di Ancona, invece, non ha fatto buon governo dei richiamati principi in quanto, pur essendosi adeguatamente spesa in merito al carattere antigiuridico della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sicuramente violato la regoldcautelare che impone al conducente di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, essendosi, nel caso di specie, in presenza di una intersezione e di curve pericolose, ha, tuttavia, omesso di fornire un adeguato giudizio esplicativo circa la dinamica del sinistro in grado a chiarire il profilo causale della colpa con particolare riferimento alla evitabilità della collisione qualora la condotta dell'imputato fosse stata osservante delle regole cautelari, fondando, invece, il proprio convincimento su una valutazione del tutto non appagante degli esiti dell'accertamento peritale.

4. Nel caso che occupa, infatti, non si pongono problemi in merito al profilo della causalità della condotta, essendo certo che a cagionare la morte della giovane ragazza furono le lesioni procurate dalla collisione tra i veicoli, ma, trattandosi di condotta colposa, deve essere anche accertata la cd.

"causalità della colpa", che si configura quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno.

5. Occorre, in proposito, rammentare che è, ormai, del tutto superato il risalente orientamento secondo il quale, quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale l'osservanza di una velocità particolarmente moderata, ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell'evento stesso; di modo che, qualora questo si produca a causa dell'omissione della cautela, sussiste la presunzione "iuris tantum" che l'evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi, se la norma fosse stata osservata; con la conseguenza che detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o posta in dubbio solo che siano addotti elementi concreti idonei allo scopo (Sez. 4, n. 2648 del 31/01/1995, Caverni, Rv. 201421 - 01; Sez. 4, n. 345, del 31/01/1995, Lucchin, n.m.).

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv. 270823 - 01; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv: 269254; Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356, Sez. 4, n. 25648 del 22/05 2008, Ottonello, Rv. 240859).

Il tema è stato approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all'evitabilità dell'evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale, hanno precisato che è proprio la regola fissata dall'art. 43 cod. pen., che, affermando che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta diligente (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento.

Si ritiene, infatti, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico.

Concludono, dunque, le Sezioni Unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa" (Sez.

U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione).

In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, essendo necessario, per muovere l'addebito colposo, che l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle Prescritte cautele che sarebbe stata certamente risolutiva o avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto.

Il principio ha, poi, trovato diretta applicazione proprio in materia di omicidio colposo da incidente stradale, essendosi più volte rimarcato che l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645 - 01; Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Spoldi, Rv. 241475; Sez. 4, Sentenza n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque, Rv. 236854).6.

Nel caso di specie, venendo in rilievo una norma elastica, quale quella di cui all'art. 141 cod. strada, che indica un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi era spazio per un apprezzamento in ordine alla concreta evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente ed, invece, la motivazione si presenta carente dovendosi convenire con il ricorrente sulla inadeguatezza e contradditorietà dell'apparato giustificativo adottato dai giudici d'appello, quale diretta conseguenza delle incertezze e delle evidenti contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal perito nel dibattimento.

In motivazione, infatti, la Corte di appello, riportando solo brevi e poco chiari stralci dell'esame dibattimentale del perito, ha concluso nel senso per cui secondo quest'ultimo, qualora l'imputato avesse viaggiato alla velocità adeguata alle condizioni concrete, la collisione non si sarebbe verificata e comunque non avrebbe avuto conseguenze letali per la vittima, tuttavia, come evidenziato dalla difesa, il perito ha, altresì affermato che il tempo di reazione avuto dall'imputato per evitare l'impatto era di un solo secondo e che, anche qualora egli fosse andato pianissimo e avesse tenuto una velocità di 50 km/h, in ogni caso, l'evento si sarebbe comunque verificato.

Non si è, dunque, chiarito se, e a quale velocità, l'imputato avrebbe avuto la possibilità di evitare l'evento.

Sul punto, come già osservato da questa Corte, se dalla disposizione di cui all'art. 141 cod. strada emerge che la velocità prudenziale è quella che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza senza creare ulteriori pericoli; ed è quella che permette l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità nonché quella che permette l'arresto dinanzi ad ostacoli prevedibili, tale velocità deve essere precisamente individuata dal giudice, non essendo sufficienti giudizi avulsi dall'elaborazione di definiti parametri tecnici (in tal senso Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Leonarduzzi, Rv. 273871 - 01).

Orbene, tale accertamento non risulta essere stato effettuato dal giudice di merito, emergendo un quadro assai dubbio ed incerto sul quale la Corte di appello non ha fornito adeguati chiarimenti.

Gli evidenziati aspetti di dubbio non risultano fugati dalla sentenza impugnata, così come non risulta adeguatamente risolto nemmeno il profilo relativo alla avvistabilità del motociclo da parte dell'imputato, essendosi la Corte di appello limitata a fornire in proposito una valutazione della documentazione fotografica opposta a quella resa dal Tribunale di primo grado senza però adeguatamente confutare le argomentazioni svolte da quel giudice in merito alla non visibilità dell'incrocio a causa dall'alta e folta vegetazione presente sulla strada.

Si riscontra, anzi, sul punto la contraddizione denunciata dal ricorrente avendo la Corte da un lato affermato che l'incrocio era ben visibile a distanza e dall'altro che vi era scarsa visibilità a causa dell'erba alta.

7. Per quanto esposto, nel caso in disamina, la Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi giuridici che regolano l'individuazione della colpa ai sensi dell'art. 43 cod. pen. avendo omesso di svolgere una più approfondita valutazione volta ad accertare se, in base ad elementi concreti e non mere ipotesi e congetture, una condotta di guida prudente avrebbe potuto avere significative probabilità di scongiurare l'evento.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 aprile 2017, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Ancona, in data 9 giugno 2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] con violazione delle norme del codice della strada. 2. Secondo l'imputazione formulata a carico del [OSCURATO:PERSONA], il sinistro si era verificato in quanto, lo stesso, percorrendo a bordo della propria autovettura la strada S.P. 17, Jesi - Monterado, giunto all'altezza dell'intersezione con via dell'Acquasanta, posta sulla sua destra, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida imprudente ed una velocità non commisurata alle specifiche condizioni ambientali, essendo presente segnaletica stradale indicante l'esistenza di un incrocio pericoloso, collideva con il ciclomotore "[OSCURATO:PERSONA]" condotto da [OSCURATO:PERSONA], che, scaraventata a circa mt. 31 di distanza dal punto d'urto, decedeva sul colpo. 3. Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertato che la morte della persona offesa fosse sicuramente riconducibile alla collisione con la vettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e al successivo impatto con il suolo, nondimeno aveva evidenziato che le risultanze acquisite non avevano consentito di accertare con sufficiente certezza che l'imputato viaggiasse ad una velocità superiore al limite consentito, pari a 90 km, e non era stata data convincente dimostrazione che, se avesse marciato a velocità inferiore, ovvero avesse prestato maggiore attenzione alla presenza del motociclo, egli avrebbe potuto evitare la collisione; come emerso poi dalla documentazione fotografica in atti, ai lati della strada era presente una folta vegetazione, tale da ostruire apprezzabilmente la visuale ed occultare l'avvistabilità del motociclo; né, infine, risultava accertato se la vittima avesse controllato la situazione del traffico prima di immettersi sulla strada principale o se avesse perso il controllo del veicolo impedendo così all'imputato la possibilità di attuare manovre di emergenza. Il primo giudice riteneva, dunque, che, attesi gli insuperabili dubbi in ordine alla dinamica del sinistro, non vi fosse sufficiente prova che l'imputato avesse posto in essere una condotta colposa causalmente produttiva dell'evento lesivo. 4. La Corte territoriale, investita dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, ha riformato la sentenza impugnata non condividendone la motivazione e le conclusioni raggiunte alla stregua del materiale probatorio acquisito. Previa rinnovazione dell'esame del perito e del consulente della difesa, i giudici territoriali hanno, infatti, evidenziato come, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici, fosse pienamente provata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per non aver, comunque, tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, come evincibile dalla violenza della collisione, desumibile dai gravi danni riportati dai veicoli e dal fatto che la vittima era stata sbalzata a oltre 31 metri di distanza dal punto di impatto. Essendo l'incrocio ben visibile a distanza, l'imputato, qualora avesse tenuto una velocità più moderata, anche in considerazione della presenza di erba alta sul margine stradale, avrebbe dovuto vedere la vittima ben prima che la stessa si immettesse sulla strada principale e avrebbe certamente potuto evitare il sinistro o comunque le conseguenze letali dello stesso così come confermato dal CT nel corso dell'esame dibattimentale. 6. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge alla luce della giurisprudenza di legittimità in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata avrebbe, infatti, dovuto essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da evidenziare oggettive carenze ovvero insufficienze della decisione assolutoria, mentre il ribaltamento della decisione assolutoria è avvenuto sulla base dei medesimi elementi probatori documentali, ai quali non avrebbe apportato maggiori certezze l'esame del CTU (e del CTP) anche in considerazione delle domande suggestive formulate. Si evidenzia, inoltre, che nell'elaborato peritale, sebbene fosse individuato un superamento del limite di velocità di tre chilometri da parte dell'imputato, era posta in evidenza una interruzione del nesso causale in considerazione della condotta colposa della vittima. Si rileva, dunque, che la conferma della perizia depositata dal CT in primo grado, dei cui contenuti aveva tenuto conto il giudice di prima istanza, non potrebbe ritenersi idonea a fugare ogni ragionevole dubbio in ordine alla non colpevolezza dell'imputato; - vizio di motivazione in quanto, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, i rilievi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], intervenuta sul luogo del sinistro, non avevano assolutamente evidenziato responsabilità penali né violazioni del codice della strada da parte del ricorrente, mentre era stata rilevata la violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte della vittima. La Corte d'appello, inoltre, sarebbe giunta alla conclusione che la velocità del Cìarrocchi fosse senza dubbio eccessiva ed incongrua attraverso una valutazione del tutto empirica e congetturale, relativa gli effetti visibili dell'urto, nonostante questa conclusione fosse contraddetta dalle dichiarazioni dei periti; - vizio di motivazione in relazione alla dinamica del sinistro e alla sussistenza del nesso causale per avere la Corte omesso ogni specifica argomentazione a supporto del perché la condotta imprudente della vittima, che secondo il CTU aveva impattato contro l'auto non fermandosi allo stop, non dovesse considerarsi causa primaria ed esclusiva dell'evento morte, tale da elidere la sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dell'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di imprudenza e inadeguatezza della velocità dell'auto del ricorrente rispetto alla condizione dei luoghi. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, pur affermando che il ciclomotore fosse ben visibile a distanza, riconosce poi che la visuale della strada da cui il veicolo proveniva era ostruita dall'erba alta che non permetteva al conducente dell'auto di vedere il ciclomotore, né alla vittima di vedere l'auto. La Corte d'Appello, a fronte di identica ricostruzione, in éntrambi i gradi, delle dinamiche del sinistro avrebbe riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado, in assenza di argomentazioni tecniche dirimenti, ed omettendo, in concreto, di delineare in quali termini l'imputato avrebbe dovuto tenere una condotta più prudente, e a quale velocità avrebbe dovuto viaggiare per evitare il sinistro mortale e senza tener conto di alcuna ragione convincente in base alla quale poter escludere, nello specifico, che la grave imprudenza commessa dalla vittima non possa rappresentare una sopravvenienza assolutamente imprevedibile e tempestivamente non avvistata in quanto non avvistabile, in grado di interrompere il nesso di causalità. 7. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. 8. Con ampia memoria scritta la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e sulla carenza della stessa in punto di prova del nesso causale in quanto non idonea a superare ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in quanto la pronuncia non è supportata da adeguata e convincente motivazione. La Corte territoriale, infatti, nel riformare la sentenza assolutoria cui era pervenuto il Tribunale di Ancona, non ha tenuto conto dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia di motivazione rafforzata e di causalità della colpa, omettendo di svolgere argomentazioni di critica puntuale al percorso motivazionale della prima sentenza, tali da fugare ogni ragionevole dubbio circa la inevitabilità dell'evento letale. 2. In tal senso giova ricordare, in primo luogo, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo confermato l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta, cioè, da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. E', dunque, imposto al giudice dell'impugnazione un obbligo di motivazione c.d. rafforzata per giustificare il differente apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base di elementi di prova diversi o diversamente valutati a confutazione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie del primo giudizio. Ciò anche in considerazione del fatto che l'imputato - che, poiché assolto, non ha presentato appello - non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito dell'impugnazione della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (tra le molte, Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638 - 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (dep. 16/02/2006), Conti, Rv. 233083 - 01; Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674). Alla luce di tali insegnamenti, allora, i giudici di appello, nel sovvertire la pronuncia di prime cure, avrebbero dovuto adottare una motivazione dotata di una forza persuasiva superiore e tale da giustificare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 3. La Corte d'appello di Ancona, invece, non ha fatto buon governo dei richiamati principi in quanto, pur essendosi adeguatamente spesa in merito al carattere antigiuridico della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sicuramente violato la regoldcautelare che impone al conducente di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, essendosi, nel caso di specie, in presenza di una intersezione e di curve pericolose, ha, tuttavia, omesso di fornire un adeguato giudizio esplicativo circa la dinamica del sinistro in grado a chiarire il profilo causale della colpa con particolare riferimento alla evitabilità della collisione qualora la condotta dell'imputato fosse stata osservante delle regole cautelari, fondando, invece, il proprio convincimento su una valutazione del tutto non appagante degli esiti dell'accertamento peritale. 4. Nel caso che occupa, infatti, non si pongono problemi in merito al profilo della causalità della condotta, essendo certo che a cagionare la morte della giovane ragazza furono le lesioni procurate dalla collisione tra i veicoli, ma, trattandosi di condotta colposa, deve essere anche accertata la cd. "causalità della colpa", che si configura quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno. 5. Occorre, in proposito, rammentare che è, ormai, del tutto superato il risalente orientamento secondo il quale, quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale l'osservanza di una velocità particolarmente moderata, ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell'evento stesso; di modo che, qualora questo si produca a causa dell'omissione della cautela, sussiste la presunzione "iuris tantum" che l'evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi, se la norma fosse stata osservata; con la conseguenza che detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o posta in dubbio solo che siano addotti elementi concreti idonei allo scopo (Sez. 4, n. 2648 del 31/01/1995, Caverni, Rv. 201421 - 01; Sez. 4, n. 345, del 31/01/1995, Lucchin, n.m.). Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv. 270823 - 01; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv: 269254; Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356, Sez. 4, n. 25648 del 22/05 2008, Ottonello, Rv. 240859). Il tema è stato approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all'evitabilità dell'evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale, hanno precisato che è proprio la regola fissata dall'art. 43 cod. pen., che, affermando che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta diligente (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento. Si ritiene, infatti, che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Concludono, dunque, le Sezioni Unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando - insomma - si configura la cosiddetta "causalità della colpa" (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione). In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, essendo necessario, per muovere l'addebito colposo, che l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle Prescritte cautele che sarebbe stata certamente risolutiva o avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o avrebbe avuto significative, non trascurabili, probabilità di salvare il bene protetto. Il principio ha, poi, trovato diretta applicazione proprio in materia di omicidio colposo da incidente stradale, essendosi più volte rimarcato che l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645 - 01; Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Spoldi, Rv. 241475; Sez. 4, Sentenza n. 24898 del 24/05/2007, Venticinque, Rv. 236854).6. Nel caso di specie, venendo in rilievo una norma elastica, quale quella di cui all'art. 141 cod. strada, che indica un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi era spazio per un apprezzamento in ordine alla concreta evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente ed, invece, la motivazione si presenta carente dovendosi convenire con il ricorrente sulla inadeguatezza e contradditorietà dell'apparato giustificativo adottato dai giudici d'appello, quale diretta conseguenza delle incertezze e delle evidenti contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal perito nel dibattimento. In motivazione, infatti, la Corte di appello, riportando solo brevi e poco chiari stralci dell'esame dibattimentale del perito, ha concluso nel senso per cui secondo quest'ultimo, qualora l'imputato avesse viaggiato alla velocità adeguata alle condizioni concrete, la collisione non si sarebbe verificata e comunque non avrebbe avuto conseguenze letali per la vittima, tuttavia, come evidenziato dalla difesa, il perito ha, altresì affermato che il tempo di reazione avuto dall'imputato per evitare l'impatto era di un solo secondo e che, anche qualora egli fosse andato pianissimo e avesse tenuto una velocità di 50 km/h, in ogni caso, l'evento si sarebbe comunque verificato. Non si è, dunque, chiarito se, e a quale velocità, l'imputato avrebbe avuto la possibilità di evitare l'evento. Sul punto, come già osservato da questa Corte, se dalla disposizione di cui all'art. 141 cod. strada emerge che la velocità prudenziale è quella che permette di mantenere il controllo del proprio veicolo e di compiere manovre di emergenza senza creare ulteriori pericoli; ed è quella che permette l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità nonché quella che permette l'arresto dinanzi ad ostacoli prevedibili, tale velocità deve essere precisamente individuata dal giudice, non essendo sufficienti giudizi avulsi dall'elaborazione di definiti parametri tecnici (in tal senso Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Leonarduzzi, Rv. 273871 - 01). Orbene, tale accertamento non risulta essere stato effettuato dal giudice di merito, emergendo un quadro assai dubbio ed incerto sul quale la Corte di appello non ha fornito adeguati chiarimenti. Gli evidenziati aspetti di dubbio non risultano fugati dalla sentenza impugnata, così come non risulta adeguatamente risolto nemmeno il profilo relativo alla avvistabilità del motociclo da parte dell'imputato, essendosi la Corte di appello limitata a fornire in proposito una valutazione della documentazione fotografica opposta a quella resa dal Tribunale di primo grado senza però adeguatamente confutare le argomentazioni svolte da quel giudice in merito alla non visibilità dell'incrocio a causa dall'alta e folta vegetazione presente sulla strada. Si riscontra, anzi, sul punto la contraddizione denunciata dal ricorrente avendo la Corte da un lato affermato che l'incrocio era ben visibile a distanza e dall'altro che vi era scarsa visibilità a causa dell'erba alta. 7. Per quanto esposto, nel caso in disamina, la Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi giuridici che regolano l'individuazione della colpa ai sensi dell'art. 43 cod. pen. avendo omesso di svolgere una più approfondita valutazione volta ad accertare se, in base ad elementi concreti e non mere ipotesi e congetture, una condotta di guida prudente avrebbe potuto avere significative probabilità di scongiurare l'evento. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della C
Sentenza Cassazione n. 00474/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris